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Ordinanza — n. 24429/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses late insolvency claim due to five-year statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24429/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against a lower court ruling that dismissed a late insolvency claim. The trustee argued the insolvency situation only became apparent in 2001, but the court found the five-year limitation period had expired since 1992 when the company's negative net worth was publicly disclosed. The court held that the trustee failed to prove why the insolvency was not known earlier and that the lower court correctly applied the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 146 l. fall.; Art. 2394 cod. civ.; Art. 2697 c.c.: The five-year statute of limitations for creditor actions against administrators begins when insolvency becomes manifest; the burden of proof lies with the creditor to show the insolvency was not known earlier, and factual assessments of insolvency timing are within the trial court's exclusive domain.

Parole chiave

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statute of limitations insolvency proceedings creditor action burden of proof bankruptcy trustee limitation period factual assessment istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 146 l. fall.
civ., promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.
Art. 2394 cod. civ.
contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, la quale ribadiva che l’azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa dal curatore ai sensi dell’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
art. 2394 cod. civ
contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, la quale ribadiva che l’azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa dal curatore ai sensi dell’art.
art. 2740 cod. civ
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 24155/2017
Una simile prospettazione è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce, invece, alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 24155/2017, Cass.
Cass. 22707/2017
24155/2017, Cass. 22707/2017, Cass.195/2016).
Cass. 195/2016
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Testo completo

ELLA Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 16724/2020 R.G. proposto da: Fallimento Carpol s.r.l. , in persona del curatore dott.ssa Daniela Ciciliani, elettivamente domiciliata in Roma, viale America n. 93, presso lo studio dell’Avvocato Francesca Crivellari, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fausto Tasciotti giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento ILP Polverini Leandro e Polverini Amilcare s.a.s., Fallimento Corsara Bertilla e Polverini Serenella; -intimati - avverso la sentenza n. 969/2020 della Corte d’appello di Roma pubblicata il 10/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza 1094/2012, rigettava, stante l’intervenuta prescrizione dell’azione, la domanda di insinuazione tardiva al passivo del Fallimento di Amilcare Polverini presentata ai sensi degli artt. 146 l. fall. e 2394 cod. civ. dal Fallimento di Carpol s.r.l., società di cui il Polverini era stato amministratore unico sino al 23.4.2001.

2. L’appello proposto dal F allimento Carpol s.r.l. contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, la quale ribadiva che l’azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., era stata introdotta quando era già interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, dato che la situazione di incapienza patrimoniale dalla quale decorreva tale termine era risultata manifesta sin dal 1992, ovvero dal momento in cui era stato pubblicato il bilancio di Carpol relativo all’ esercizio 1991, che esponeva un patrimonio netto negativo di £. 320.000.000. Osservava, inoltre, che la curatela appellante non aveva allegato e dimostrato, come era suo onere fare, la ragione per cui la conoscibilità della situazione di incapienza patrimoniale dovesse essere fatta risalire a un’epoca diversa e prossima al fallimento.

3. Per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 10 febbraio 2020, ha proposto ricorso ilFallimento Carpol s.r.l., prospettando un unico motivo di doglianza. Gl i i ntimati F allimenti di ILP Polverini Leandro s.a.s., Polverini Amilcare, Corsara Bertilla e Polverini Serenella non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa sulla decorrenza della prescrizione. Il ricorrente sostiene che nel caso di specie il relativo termine era iniziato a decorrere dal 2001, quando era stato possibile quantificare l’incremento del deficit patrimoniale dovuto al compimento da parte di Polverini di nuove operazioni dopo la perdita integrale del capitale sociale, era stata accertata l ’esposizione all’attivo di rimanenze inesistenti, si era conseguentemente palesato il dissesto societario ed era stato nominato un liquidatore.

Fino a quel momento la situazione di dissesto della società non era stata conoscibile a tutti i soci, né aveva avuto un’entità tale da indurre i creditori a ritenere diminuite le garanzie di soddisfacimento dei rispettivi crediti, cosicché l’azione promossa dalla curatela nell’anno 2005 dovevaessere considerata tempestiva. Il collegio d’appello avrebbe, invece, erroneamente ritenuto conoscibile la situazione di dissesto di Carpol già dalla data di pubblicazione del bilancio relativo all’anno 1991. Occorreva, inoltre, accogliere la domanda di ammissione del credito preteso a titolo di restituzione del prestito di £. 275.000.000 ricevuto dal Polverini nel 1994.

5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ai sensi dell’art. 2394 cod. civ., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), la quale, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., derivante, in primis, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito; in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa (Cass.24715/2015; nello stesso senso Cass. 28617/2019, Cass.13378/2014).

La Corte di merito, dopo aver evocato questi principi, li ha correttamente applicati, accertando, sulla scorta della documentazione offerta dalla curatela del fallimento dell’amministratore, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, che l'insufficienza dell'attivo di Carpol a soddisfare i debiti era percepibile dai creditori sociali sin dalla pubblicazione del bilancio dell’esercizio 1991 della società, dal quale già emergeva la perdita integrale del capitale sociale. Non si espone a censure il rilievo dei giudici distrettuali secondo cui gravava sulla curatela attrice ex art. 146 l. fall. l’onere di dimostrare , a sua volta,l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione e l’irrilevanza dellaprova documentale offerta a suffragio della stessa, dal momento che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta alla parte che agisce in giudizio di provare i fatti necessari a contrastare le eccezioni d ella controparte. 5.2 Ciò posto, occorre poi rilevare come il mezzo in esame, nel sostenere reiteratamente che il dissesto societario si era palesato solo nell’anno 2001 piuttosto che dal momento in cui era stato reso pubblico il bilancio relativo all’anno 1991, non deduce un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, di una fattispecie astratta recata da una norma di legge, prospettando un problema interpretativo della stessa, ma allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.

Una simile prospettazione è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce, invece, alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 24155/2017, Cass. 22707/2017, Cass.195/2016). La doglianza, peraltro, non contesta sotto alcun profilo che il bilancio di Carpol relativo all’anno 1991 fosse stato pubblicato e presentasse già un patrimonio netto negativo (rappresentando anzi – a pag. 2 del ricorso - che l’azione di responsabilità era stata introdotta proprio sul rilievo che Polverini aveva continuato ad amministrare la società per circa otto anni, senza assumere alcuna iniziativa, nonostante sin dal 1991 la società avesse interamente perso il capitale sociale), ma insiste nel sostenere che il dissesto societario e la situazione di crisi si erano palesati soltanto nel 2001.

In questo modo il ricorrente mostra di confondere l’insufficienza patrimoniale con il dissesto, come se l’azione di responsabilità dei creditori nascesse dall’insolvenza piuttosto che dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti della società, e, in questa prospettiva, adduce argomenti privi di decisività. 5.3 La richiesta di ristoro del prestito concesso al Polverini nel 1994 attiene, invece, a una questione – comportante accertamenti in fatto - che non è stata affrontata nella sentenza impugnata, sicché la procedura ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se la domanda di ammissione del credito preteso a tale titolo fosse stata tempestivamente proposta e devoluta alla cognizione del collegio d’appello e, in tal caso, denunciare sul punto un vizio di omessa pronuncia.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont