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Ordinanza — n. 24407/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24407/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24407/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IOFRIDA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1975/2017 proposto da: Carzedda Lucia Angela, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,rappresentata e difesa dall’avocato Domenico Putzolu, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura, in seguito CIPNES, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvo cati Mauro Bilotta e Rino Cudoni, giusta procura a margine del controricorso;-controricorrente – Carzedda Orazio; -intimato - avverso la sentenza n. 516/2015 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI SASSARI, del 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal cons.PARISE CLOTILDE.

Regesto Legislator

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art 42 bis d.P.R. 327/2001, art. 1034 cod. civ, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 24407/2022 — snciv · Corte di Cassazione: In particolare sarebbe erroneo l’assunto della corte d’appello secondo cui l’inapplicabilità della norma ai fatti anteriori al 30.06.2003, data di entrata in vigore del Testo Unico, priverebbe di significato la disposizione contenuta nell’art. 42 bis per cui “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”. L’art. 42 bis è stato introdotto nel D.p.r. 327/2001 dal D.L. n. 98/2011, e quindi, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite di cui alla citata sentenza n.735/2015, la norma si applicherebbe anche ai fatti verificatesi dal 30.06.2003 al 6 luglio 2011.

Parole chiave

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zona comunale residua retrocessione di beni espropriati espropriazione parziale accesso al fondo acquisto di terreni di riserva acquisto di proprietà fondiaria

Disposizioni normative citate

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art 42 bis d.P.R. 327/2001
distaccata di Sassari - Lucia Angela Carzedda, lamentando, in via preliminare, la declaratoria di inefficacia o illegittimità del provvedimento ex art 42 bis d.P.R. 327/2001 emesso dal CIPNES il 09.10.2012 con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
art. 1034 cod. civ
art. 2697 c.c
Sotto ulteriore profilo (motivo secondo bis) denuncia la “Violazione e/o falsa interpretazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c.
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Testo completo

IOFRIDA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1975/2017 proposto da: Carzedda Lucia Angela, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,rappresentata e difesa dall’avocato Domenico Putzolu, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura, in seguito CIPNES, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvo cati Mauro Bilotta e Rino Cudoni, giusta procura a margine del controricorso;-controricorrente – Carzedda Orazio; -intimato - avverso la sentenza n. 516/2015 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI SASSARI, del 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal cons.PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 16.03.1999 Lucia Angela Carzedda conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania il Consorzio Nucleo Industrializzazione di Olbia – C.N.I.O. (oggi CIPNES), il Comune di Olbia, l’ing. Pasquale Azara, l’ing. Francesco Spezzano per sentire condannare in solido il C.N.I.O. e il Comune di Olbia al pagamento della somma di £ 3.851.920.000 per la perdita del possesso dei terreni di sua proprietà e per sentire condannare altresì gli stessi ed i progettisti. ing. Azara e Spezzano, al risarcimento dei danni nella misura di £ 10.376.000.000 per la non corretta progettazione ed esecuzione della variante.

Le suddette domande erano fondate sulla mancata emissione del provvedimento espropriativo entro i cinque anni dall’immissione in possesso nell’area avvenuta in data 22.02.1991 da parte del Consorzio. Si costituivano in giudizio il Consorzio, il Comune di Olbia e l’ing. Pasquale Azara i quali chiedevano il rigetto della domanda, mentre Francesco Spezzano rimaneva contumace. All’udienza del 17.01.2002 la Carzedda rinunciava alla domanda nei confronti del Comune di Olbia e dell’ing. Azara, i quali accettavano la rinuncia. Il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 374/2004 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

2. La Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con sentenza n. 426/2008, in accoglimento dell’appello, affermava la giurisdizione del giudice ordinario e fissava termine di mesi sei per la riassunzione del processo.

3. Lucia Angela Carzedda riassumeva tempestivamente il processo dinanzi il Tribunale di Tempio Pausania, subordinando le domande di risarcimento danni già svolte a quelle di restituzione dei terreni avanzate in altri due giudizi pendenti dinanzi al Tar della Sardegna e del Tribunale di Tempio Pausania. Si costituiva il Consorzio (CIPNES) nonché con comparsa del 3.11.2011 Orazio Carzedda, che aderiva alla domanda attrice, mentre Francesco Spezzano rimaneva contumace. All’udienza del 13.12.2012 il Consorzio Industriale provinciale Nord est Sardegna “Gallura” depositava provvedimento del 2.10.2012 prot. n. 4020, con il quale aveva disposto l’acquisizione coattiva sanante al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deldiritto di proprietà superficiaria dei terreni oggetto di controversia e formulava domanda di cessazione della materia del contendere.

4. Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 276/2013 , dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando interamente le spese di lite tra le parti.

5. Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari –Sez. distaccata di Sassari - Lucia Angela Carzedda, lamentando, in via preliminare, la declaratoria di inefficacia o illegittimità del provvedimento ex art 42 bis d.P.R. 327/2001 emesso dal CIPNES il 09.10.2012 con conseguente condanna al risarcimento dei danni. L’appellante lamentava, altresì, che il giudice 4 di primo grado non avesse tenuto in alcuna considerazione il fatto che il provvedimento di acquisizione sanante sarebbe stato relativo alla superficie di mq. 11.511 in luogo della superficie di occupazione pari a mq. 22.387 resa inservibile, e qualificabile come reliquato stradale, mentre nessun indennizzo sarebbe stato riconosciuto per l’area risultata interclusa.

Si costituiva Orazio Carzedda con appello incidentale tardivo, il quale formulava le medesime conclusioni di Lucia Angela Carzedda. Si costituiva il Consorzio Industriale provinciale Nord est Sardegna “Gallura” Comune di Gela, il quale chiedeva di dichiarare la carenza di interesse processuale/sostanziale in capo all’appellante e l’inammissibilità dell’appello, e in subordine di dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l’improcedibilità per carenza di interesse per intervenuta transazione della lite.

6. Con sentenza n. 516/2015 la Corte di Appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari - ha rigettato l’appello proposto dagli appellanti, compensando integralmente le spese di lite. La Corte di Appello ha ritenuto che l’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 fosse applicabile anche ai fatti anteriori al 30.06.2003 in virtù della sentenza n. 71/2005 della Corte Costituzionale.La Corte di merito, dopo un excursus delle motivazioni della predetta sentenza della Corte costituzionale, ha evidenziato che se l’art 42 bis d.P.R. 327/2001 fosse applicabile ai soli fatti di espropriazione illegittima venuti in essere dopo il 30.06.2003, perderebbe senso la locuzione, inserita nell’art. 42 bis, “le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato”, e ciò perché se l’entrata in vigore della disposizione è quella del 30.06.2003, nessun fatto anteriore potrebbe essere salvaguardato dalla norma.

Contro il suddetto provvedimento, concludeva la corte d’appello, Lucia e Carzedda avrebbero potuto, se in termini, proporre l’opposizione alla stima di cui all’art. 54 testo unico Espropriazioni. In ordine alla presunta erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva considerato che l’acquisizione sanante avrebbe riguardato solo una parte delle aree illegittimamente occupate e nella parte in cui non riconosceva il danno da interclusione di area residua e da perdita di cubatura, la Corte d’appello preliminarmente osservava che l’adozione di una variante urbanistica da parte di una pubblica amministrazione è di per sé lecita, onde non era neppure ipotizzabile la sussistenza di un danno da fatto illecito e quindi, nel caso di specie, nessuna lesione di un diritto soggettivo del privato poteva derivare tout court dalla scelta del Comune di operare una v ariante urbanistica.

Inoltre né Lucia Carzedda né Orazio Carzedda avevano mai impugnato avanti il giudice amministrativo sotto il profilo della legittimità la variante c.d. Azara – Spezzano n. 4 del 3.04.1989, recepita dal comune di Olbia con deliberazione del 19.12.1990. La Corte territoriale evidenziava che il lamentato danno era comunque ricompreso nella liquidazione dell’indennità ex art. 42 bis, non essendo concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputabili l’una a titolo di indennità d’espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento danno per il deprezzamento subito dai residui terreni ed infine, perché, in ogni caso, il Consorzio aveva legittimamente aderito alla transazione ex art. 1034 cod. civ. intervenuta con il Comune di Olbia, come risultava dalla sentenza T.A.R.

Sardegna n.1511/2011, concernente anche le pretese relative al deprezzamento dell’area interclusa e alla perdita di cubatura, avendo la Carzedda proposto originariamente le suddette domande nei confronti sia del Comune sia del Consorzio quali condebitori solidali, fondandole sull’asserita illecita adozione della variante. Secondo i giudici d’appello a nulla rilevava il fatto che il provvedimento di acquisizione riguardasse solo una parte del terreno occupato legittimamente, e ciò non solo perché le ulteriori aree erano rimaste di proprietà dei Carzedda, senza che ne fosse derivato alcun danno, neppure da perdita di cubatura, ma soprattutto perché nella determinazione dell’indennità era compresa ogni diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, a ristoro della quale, in ogni caso, era intervenuta la transazione con il comune di Olbia, di cui, legittimamente, il Consorzio aveva dichiarato di voler profittare ex art.1304 cod. civ.

7. Avverso questa sentenza non notificata, con atto notificato il 05.01.2017, Lucia Angela Carzedda propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso il Consorzio Industriale Provinciale Nord est Sardegna Gallura (di seguito per brevitàCIPNES). Orazio Carzedda è rimasto intimato.

8. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il controricorrente CIPNES ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), ossia gli art. 42 bis d.p.r. 8 Giugno 2001 n. 327 e l’art. 2043 c.c, in relazione alla dichiarata cessazione della materia del contendere dichiarata dal giudice di prime cure e confermata dalla Corte di Appello.” Deduce che la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretazione dell’art. 42 bis del D.p.r. 327/2001, nonché della sentenza dele Sezioni Unite di qusta Corte n. 735/2015 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2015.

In particolare sarebbe erroneo l’assunto della corte d’appello secondo cui l’inapplicabilità della norma ai fatti anteriori al 30.06.2003, data di entrata in vigore del Testo Unico, priverebbe di significato la disposizione contenuta nell’art. 42 bis per cui “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”. L’art. 42 bis è stato introdotto nel D.p.r. 327/2001 dal D.L. n. 98/2011, e quindi, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite di cui alla citata sentenza n.735/2015, la norma si applicherebbe anche ai fatti verificatesi dal 30.06.2003 al 6 luglio 2011.

In difetto della richiamata locuzione, l’art. 42 bis si applicherebbe invece solo ai fatti verificatesi dopo la sua entrata in vigore, vale a dire dopo il 06.07.2011, mentre la sua applicabilità è riferita fino ma non oltre il 30.06.2003. In definitiva, ad avviso della ricorrente, le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno statuito che l’art. 42 bis del D.p.r. 327/2001 si applica anche ai fatti anteriori, ma mentre le Sezioni Unite ne limitano l’applicabilità ai fatti successivi al 30.06.2003, la Corte Costituzionale sul punto non dice nulla.

Sotto ulteriore profilo (motivo sub 1.1.) la ricorrente denuncia la “Violazione di legge in relazione agli artt. 101,111 e 134 della Corte Costituzionale.” La Corte d’appello avrebbe errato a ritenere superata la lettura data dalla Corte di cassazione del citato art. 42 bis in base all’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, fermo restando che tra le due interpretazioni non vi sarebbe alcun contrasto.

2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione ed erronea interpretazione di legge in relazione all’art. 42 bis D.p.r. n. 327 del 2001 e 2043 c.c.”. La Corte di merito sarebbe incorsa in errore, laddove ha ritenuto che non fosse stata occupata la totalità dei terreni ( mq. 22.387) bensì esclusivamente mq. 11.511, e pertanto vi sarebbe stato solo un danno collaterale, non risarcibile, mentre dalla lettura della consulenza tecnica d’ufficio sarebbe evidente l’occupazione illegittima di tutti i 22.387 mq.. Pertanto assume di avere diritto al risarcimento in relazione alla residua area non acquisita in via sanante, atteso che il terreno sarebbe stato comunque irreversibilmente trasformato, come certificato dal Consulente d’ufficio.

Sotto ulteriore profilo (motivo secondo bis) denuncia la “Violazione e/o falsa interpretazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. nonché agli artt. 1292, 1304 e 1441 c.c., il tutto per quanto concerne la dichiarata cessazione della materia del contendere.” La Corte d’appello avrebbe errato nel considerare, ai fini della decisione, la transazione, alla quale il Cipnes aveva dichiarato di voler aderire, intervenuta tra il Comune di Olbia e l’odierna ricorrente. La suddetta transazione non era mai stata prodotta in giudizio dalla resistente, né la produzione della sentenza n. 1151/2011 del Tar Sardegna potrebbe sostituire tale produzione, e comunque, la transazione avrebbe assorbito esclusivamente il danno da interclusione e perdita di cubatura e non il pagamento del risarcimento per esproprio e occupazione di aree asservite all’esercizio della strada tangenziale consortile II lotto, tant’è che lo stesso Consorzio avrebbe mantenuto nel proprio bilancio il fondo rischi su tali voci.

3. In via pregiudiziale, occorre dare atto che nella memoria illustrativa parte controricorrente ha affermato che tra le parti era intervenuta transazione, non allegata a detta memoria, ma ha contestualmente insistito nelle proprie difese in quanto la Carzedda non aveva formalizzatoalcuna rinuncia al ricorso. Rileva il Collegio che non risulta depositata dalla ricorrente la rinuncia al ricorso, ed invero neppure la memoria illustrativa, né è stata depositata dal Consorzio la citata transazione, sicché il ricorso deve essere scrutinato e deciso.

4. Il primo motivo è infondato. 4.1. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui èimprocedibile la domanda risarcitoria a seguito di provvedimento di acquisizione sanante intervenuto in corso di causa (Cass. 11258/2016 in relazione a fatti del 1992; Cass. 13988/2018), salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno. Invero, il provvedimento ex art. 42 bis T.U.E. è volto a ripristinare (con effetto ex nunc) la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico,e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione. 4.2.

Nella specie non c’è giudicato nei termini di cui infra , perché l’unico giudicato esterno è costituito dalla sentenza di questa Corte n. 719 del 13/01/2011 , che concerneva solo l’indennità di occupazione legittima da 1991 a 1996, liquidata ai Carzedda. La questione dell’applicabilità del citato art. 42 bis a fatti anteriori a l 30-6-2003 è stata affrontata e risolta dalla Consulta con la nota sentenza n.71/2015, che è successiva alla sentenza delle Sezioni Unite di questaCorte n. 735/2015 , e d è stata successivamente decisa in conformità con costanti pronunce, anche delle Sezioni Unite e della giustizia amministrativa (Cass.

SU 22096/2015; Cass. SU 15283/2016; Cons. Stato Ad. Pl. 9-2-2016 n.2) .Quanto alle argomentazioni svolte sub motivo 1.1., la violazione degli artt. 101, 111 e 134 della "della Corte Costituzionale", per la dedotta violazione delle prerogative nomofilattiche della Corte di Cassazione da parte della Consulta, è palesemente infondato. La Corte d'Appello ha tenuto in considerazione i pronunciamenti della Corte delle Leggi, nel senso precisato, correttamente interpretandone la portata, in conformità alle successive pronunce delle stesse Sezioni Unite di questa Corte infracitate.

5. Il secondo motivo è inammissibile sia perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché sollecita la rivalutazione delle risultanze probatorie (C.T.U.) e dei fatti storici. 5.1. La ricorrente si limita, infatti, a trascrivere uno stralcio della C.T.U. del primo grado, per sostenere (pag.

26) che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un "fraintendimento" nella percezione del fatto, e precisamente sull'estensione materiale della occupazione, obliterando la considerazione che la sentenza d'appello ha in dettaglio condotto l'esame sul fatto relativo alla estensione e alle caratteristiche della occupazione (cfr. pagg. 18 e ss.). In particolare la Corte di merito, dopo aver compiutamente distinto la superficie occupata fis icamente dai manufatti stradali per 11.511 mq e le restanti aree, in origine censite nel decreto di occupazione d'urgenza, ma poi rimaste libere e non modificate, ha diffusamente motivato sulla sorte di tali superfici, accertando nel merito (cfr. pag.

21) che:

a) non si potesse parlare di effettiva interclusione e che si trattasse di aree recuperabili alla piena disponibilità della parte privata;

b) la limitazione allo sfruttamento patrimoniale riguardante tali aree dipende dalla pianificazione urbanistica e non dall'occupazione per cui è causa;

c) tali aree non hanno sopportato perdita di cubatura;

d) i vincoli conformativi su di esse impressi dal regime del c.d. rispetto stradale non sono fonte di danni risarcibili (pag. 25-26). La ricorrente non censura affatto dette puntuali plurime rationes decidendi, che presuppongono accertamenti fattuali non sindacabili in sede di legittimità, ove, come nella specie, adeguatamente motivati. 5.2. Il motivo sub 2.1. , oltre a non c onfronta r si con il decisum sul punto, censura del tutto genericamente un accertamento contenuto in una sentenza (TAR Sardegna n.1151/2011, pronunciata anche tra le stesse parti), in base al quale la Corte di merito ha ritenut o dimostrata la transazione, così come recepita nella cita ta sentenza del TAR, peraltro aggiungendo la Carzedda non aveva preso posizione per negare che la transazione riguardasse il deprezzamento, ma solo sostenendo che non vi fosse solidarietà passiva (cfr. pag.23 della sentenza impugnata ).

Dunque, la Corte territoriale ha accertato l’ esistenza di una transazione tra la Carzedda e il Comune, a seguito della quale la Carzedda aveva rinunciato alle domande pro po ste nei confronti di detta parte, riguardante l'oggetto del giudizio, ed ha motivato in modo adeguato sul diritto del CIPNES di avvantaggiarsi di tale decisione ex art.1304 c.c., richiamando anche l a dichiarazione del procuratore dell'attrice resa all'udienza avanti al Tribunale del 17/01/2002 , dalla quale chiaramente era dato evincere che la transazione siriferiva all'oggetto del presente giudizio, tanto, per l’appunto, da giustificare la rinuncia alla domanda dell’attrice, odierna ricorrente, verso il Comune.

Nella sentenza impugnata, inoltre, è rimarcato (pag.24) che la stessa ricorrente inizialmente aveva conven uto in giudizio, quale debitore solidale, il Comune di Olbia, oltre che il Consorzio, e che pertanto le domande inerenti il danno da interclusione del terreno e da perdita della cubatura erano state proposte contro il Comune di Olbia e il Consorzio in via solidale ed entrambe erano fondate sull’assunto, ritenuto erroneo dalla Corte di merito, dell’illecita adozione della variante urbanistica . Nessuna censura specifica è formulata in relazione a dette chiare e puntuali argomentazioni.

Altrettanto incensurato è il fatto che la rinuncia alla domanda non venne mai accettata dal CIPNES, che aveva ritualmente dichiarato di volersi avvantaggiarsi della transazione.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa