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Ordinanza — n. 24153/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24153/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24153/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LLA Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 1989/2018 proposto da: CON.BI.VAL. Altofonte Conglomerati Butuminosi Valdirena Altofonte s.a.s. di Aloisio Giovanni C., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Stagno d’Alcontres, domiciliata presso l’avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti; ricorrente contro Francesco Ferrara Accardi Figli s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mercadante; controricorrente nonché contro Fallimento CON.BI.VAL. Altofonte Conglomerati Butuminosi Valdirena Altofonte s.a.s. di Aloisio Giovanni C.; intimato Sez.

Regesto Legislator

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artt. 115 c.p, art. 99 c.p, artt. 345 c.p, art. 345 c.p, art. 2313 c.c, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 24153/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ― Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 18 l. fall.. Si sostiene che l’eccezione di indebito pagamento equella, correlativa, di compensazione (riferita alle somme indebitamente corrisposte) erano state formulate fin dalla prima difesa del giudizio prefallimentare; si lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia applicato al giudizio di Sez. I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 reclamo una norma estranea a quel procedimento, e cioè l’art. 345 c.p.c.. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2313 e 2697 c.c..

Parole chiave

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domanda di fallimento impresa in difficoltà fatture impagate liquidazione sommaria del fallimento dividendi del fallimento bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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artt. 115 c.p
—Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.
art. 99 c.p
e dell’art. 99 c.p.c..La censura investe il tema della legittimazionea richiedere il fallimento di chi sia titolare di un credito contestato.
artt. 345 c.p
― Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c.
art. 345 c.p
I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 reclamo una norma estranea a quel procedimento, e cioè l’art. 345 c.p.c..
art. 2313 c.c
art. 2697 c.c
fall., dell’art. 2697, comma 1, c.c.
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Testo completo

LLA Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 1989/2018 proposto da: CON.BI.VAL. Altofonte Conglomerati Butuminosi Valdirena Altofonte s.a.s. di Aloisio Giovanni C., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Stagno d’Alcontres, domiciliata presso l’avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti; ricorrente contro Francesco Ferrara Accardi Figli s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mercadante; controricorrente nonché contro Fallimento CON.BI.VAL. Altofonte Conglomerati Butuminosi Valdirena Altofonte s.a.s. di Aloisio Giovanni C.; intimato Sez.

I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 avverso la sentenza n. 2296/2017 della Corte di appello di Palermo depositata il giorno 2 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 2022 dal consigliere relatore dott. Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. — CON.BI.VAL. Al to fonte Conglomerati B i tuminosi Valdirena Altofonte s.a.s. di Aloisio Giovanni C. ha proposto reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, su istanza di Accardi Figli s.r.l.,ha dichiarato il suo fallimento.

Con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2017 la Corte di appello di Palermo ha respinto l’impugnazione. In sintesi ha rilevato: che la legittimazione a proporre istanza di fallimento si fonda sulla mera allegazione di essere titolare di un credito e che, quindi, il Tribunale doveva limitarsi ad una delibazione sommaria e incidentale dell’esistenza dello stesso ; che il credito di Accardi Figli s.r.l. era documentato da 130 fatture corredate da documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta; che il Tribunale aveva evidenziato come le contestazioni sollevate dalla fallitafossero deboli e fondate unicamente su di una perizia di parte, la quale aveva al largato il campo della contestazione «a fatture riguardanti un periodo molto più esteso (2000- 2013) rispetto a quello cui [si riferivano] invece lefatture poste a base dell’istanza di fallimento (2009-2010)», per modo che la somma, asseritamente non dovuta, relativa a queste ultime risultava pari ad euro 501.000,00, mentre il credito vantato dall’istante ammontava a euro 3.164.135,70; che risultava infondato il motivo con cui si era opposto che il Tribunale non avrebbe potuto trarre elementi di convincimento dalla procedura di concordato preventivo, in difetto di riunione del procedimentoin questione a quello prefallimentare; che Sez.

I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 infatti non aveva avuto luogo nessun procedimento per concordato preventivo, visto chela reclamante aveva rinunciato al concordato (in bianco)dopo aver presentato il piano nel termine assegnatole; che, trovandosiCON.BI.VAL. in liquidazione, la valutazione dell’insolvenza andava operata tenendo conto della capacità della società di garantire l’integrale soddisfacimento dei creditori; che dal bilancio al 31 dicembre 2016 prodotto dalla reclamante si evinceva l’esistenza di immobilizzazioni per soli euro 2.400,00 a fronte di debiti per oltre due milioni di euro; che la perizia di parte prodotta era priva di valore probatorio e risultava inoltre redatta sul presupp osto , erroneo, che l’impresa fosse in attività; che la richiesta di consulenza tecnica contabile era inammissibile,avendo carattere esplorativo. 2.

― La pronuncia è stata impugnata per cassazione da CON.BI.VAL. con un ricorso articolato in sei motivi; ha resist ito con controricorsoFrancesco Ferrara Accardi Figli. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. —Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 15 l. fall. e lanullità della sentenza per violazione di regole processuali. Viene dedotto che la procedura di concordato e quella prefallimentare erano state assegnate allo stesso giudice istruttore, ma che non era stata dispostala riunione dei procedimenti, né operata la formale acquisizione al fascicolo prefallimentare degli atti edei documenti relativi al la procedura minore.

L a ricorrente esclude che il Tribunale potesse dichiarare il fallimento sulla base di elementi di prova emergenti dal procedimento diretto all’istruzione della domanda di concordato,assumendo che, in tale ipotesi, l’apertura della procedura concorsualefinirebbe per b asarsi sulla conoscenza privata del giudice delegato. Il motivo, prima ancora che infondato (cfr. Cass. 31 maggio 2019, n. 15094),è inammissibile. Sez. I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 Esso è carente di autosufficienza, in quanto al suo interno non è chiarito quali siano i documenti, presenti nel solo fascicolo relativo alla procedura di concordato, che il Tribunale avrebbe impropriamente posto a fondamento della dichiarazione di fallimento.

Il difetto di specificità è tanto più grave ove si considerino due elementi. Anzitutto, la Corte di appello mostra di valorizzare, ai fini della valutazionedello stato di insolvenza, un accertamento operato dal Tribunale in sede di istruttoria prefallimentare (cfr. pag. 6 della sentenza, ove è menzione delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2016); in secondo luogo, è la stessa fallita a ricordare come l’odierna controricorrente avesse prodotto, con l’istanza di fallimento, le 130 fatture poste a fondamento del suo credito (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione).

E’ escluso, pertanto, che in sede prefallimentare fosse del tutto mancata la documentazione probatoria dello status decoctionis e de lla legittimazione della creditrice istante: e ciò conferisce un particolare rilievo al difetto di autosufficienza, giacché, al di là di ogni altra considerazione, l’evidenziata carenza impedisce di apprezzare la decisività del vizio processuale prospettato. 2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 l. fall., dell’art. 2697, comma 1, c.c. e dell’art. 99 c.p.c..La censura investe il tema della legittimazionea richiedere il fallimento di chi sia titolare di un credito contestato.

S i sostiene che detta legittimazione debba riconoscersi ove il giudice sia nelle condizioni di sciogliere il dubbio sull’esistenza del creditoin questione sulla base di semplici e rapidi accertamenti, mentrenella specie la Corte del merito avrebbe ritenuto che la legittima zione spetti anche al titolare di un credito «non manifestamente infondato» e avrebbe in tal modo sovrapposto un accertamento meramente probabilistico a quello, sommario e incidentale, dovuto, finendo per trasformare la domanda di fallimento in un’azione di mera «istanza».

Il motivo è palesemente infondato. Sez. I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2013, n. 1521;

Cass. 28 novembre 2018, n. 30827). In particolare, la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23494).

Ebbene, la Corte di merito ha correttamente rilevato, in diritto, che il Tribunale era chiamato a una «delibazione sommaria e incidentale»del credito e ha osservato, in punto di fatto, che le fatture corredate dei documenti di trasporto sottoscritte dalla reclamante davano ragione del diritto di obbligazione di cui la società Francesco Ferrara Accardi Figli si assumeva titolare; ha inoltre giustamente esteso la propria valutazione alle eccezioni dell’odierna ricorrente valutandone l’infondatezza, secondo quanto precedentemente esposto. 3.

― Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 18 l. fall.. Si sostiene che l’eccezione di indebito pagamento equella, correlativa, di compensazione (riferita alle somme indebitamente corrisposte) erano state formulate fin dalla prima difesa del giudizio prefallimentare; si lamenta, inoltre, che la Corte di merito abbia applicato al giudizio di Sez. I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 reclamo una norma estranea a quel procedimento, e cioè l’art. 345 c.p.c.. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2313 e 2697 c.c..

Il mezzo di censura investe la sentenza impugnata nella parte relativa all’apprezzamento negativo del controcredito vantato daCON.BI.VAL. Si deduce che la Corte di Palermo avrebbe dovuto ritenere l’eccezione della reclamante quantomeno non manifestamente infondata e,dunque, tale da condurre al rigetto della domanda di fallimento svolta da Francesco Ferrara Accardi Figli. Per ragioni di logica espositiva si antepone l’esame del quarto mezzo, che risultainfondato. La Corte di merito ha negato ricorresse l’indebito osservandoche gli assegni prodotti erano stati emessi da soggetti diversi dalla reclamante(ovvero da Giovanni e Rosario Aloisio non nella qualità di soci accomandatari di CON.B.VAL, ma quali titolari delle omonime imprese individuali) ein epoca ben anteriore all’emissione delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti dall’odierna controricorrente.

Ora, la ricorrente assume, nel corpo del motivo, che il pagamento degli assegni sarebbe stato attuato con risorse personali dei soci accomandatari, al fine di soddisfare un interesse proprio degli stessi, i quali erano responsabili delle obbligazioni sociali: ma in tal modo viene denunciata non giàla violazione o la falsa applicazione dell’art. 2313 c.c., chesi limita a definire la società in accomandita semplice, quanto l’erroneità del giudizio di fatto riservato alla Corte del merito . E’ da ricordare che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure:

Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195).D’altro canto, non si vede in forza di quale regola di diritto i pagamenti eseguiti da Giovanni e Rosario Aloisio nella qualità Sez. I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 di imprenditori individuali possano imputarsi alla società in accomandita semplice e tradursi, quindi, nell’indebito che costituisce oggetto del controcredito dedotto in causa da CON.BI.VAL . Errata è, poi, la deduzione fondata sulla violazione, o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., giacché era la società fallitaa dover dar prova dei fatti costitutivi dell’eccezione proposta: e quindi, trattandosi di ripetizione dell’indebito, anche della mancanza di causa debendi(così, se pure con riferimento al caso, speculare,in cui chi allega l’indebito sia attore in giudizio :

Cass.12 giugno 2020, n. 11294; Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872). Il terzo motivo è inammissibile. Si legge nella pronuncia, con riguardo alla detta eccezione, che «la tesi di pagamenti non dovuti e di un diritto a ripetere» risultava essere «nuova e indimostrata». Il tema della novità integra, dunque, solo una delle due rationes decidendi su cui si regge la decisione assunta sul punto. Si è appena visto, poi, che sul tema della prova dell’indebito la ricorrente risulta essere soccombente. Va fatta quindi applicazione del principio per cui,qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

Il motivo, dunque, risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372). 4. ― Col quinto mezzo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. fall. e 2697 c.c.. Ci si duole che il Giudice Sez. I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 distrettuale abbia ritenuto sussistente lo stato di sbilancio patrimoniale prendendo come unico punto di riferimento le immobilizzazioni materiali; viene osservato che dette immobilizzazioni costituiscono solo una parte dell’attivo patrimoniale ( c ostituito anche da rimanenze, crediti, attività finanziarie) e che la debitoria complessiva di CON.BI.VAL.era inferiore a quella indicata nell a situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016,per effetto degli esiti favorevoli di alcuni giudizi di accertamento negativo relativi a crediti vantati dabanche.

Il motivo è inammissibile. Esso denota un difetto di specificità, che ridonda sul piano della decisività del mezzo stesso. Se è vero, infatti, che le immobilizzazioni materiali non sono l’unico elemento dell’attivo patrimoniale, è altrettanto vero che la ricorrente non ascrive alla Corte di merito di aver trascurato di considerare altre componenti del suo attivo di bilancio (componenti che , nel loro complesso, superavano le passività , ammontanti a oltre due milioni di euro). Purecarente di autosufficienza risulta essere la deduzione circa la conclusionedi alcuni giudizi di accertamento ( che oltretutto si manca di precisarese siano stati definiti con sentenza passata in giudicato): deduzione che, nella sua genericità, è inidonea a far comprendere la concreta incidenza dei sunnominati accertamenti giudizialisullo stato di insolvenza della ricorrente. 5.

― Il sesto motivo deduce l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’insussistenza dello stato di insolvenza. Viene osservato che la questione dell’insolvenza era stata specificamente discussa tra le parti nel corso del giudizio e che il tema relativo al credito che CON.BI.VAL. vantava nei confronti delle banche per effetto delle azioni di accertamento negativo da essa intraprese assumeva importanza primaria, in quanto incidente sul giudizio relativo allo sbilancio patrimoniale della società fallenda. Viene dedotto, in proposito, che in sede di reclamo erano statiprodotti gl i elaborati relativi alle consulenz e Sez.

I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 tecniche d’ufficio disposte nei giudizi di merito per l’accertamento negativo dei crediti:gli accertamenti peritali― secondo la ricorrente ― davano conto dell’esistenza del suo diritto a ripetere somme indebitamente pagate agli istituti bancari e ad ottenere una correlativa rideterminazione, al ribasso, della sua esposizione debitoria. Il motivo è inammissibile. Va in primo luogo rilevato che il fatto il cui omesso esame è denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere rappresentato da quanto costituisce oggetto dell’accertamento demandato al Giudice del reclamo, vale adire la condizione giuridica di insolvenza (la quale è stata effettivamente scrutinata dalla Corte di appello: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata): può semmai consistere neisingoli fatti che danno corpo alla medesima (ovvero i fatti storici da cui è desunta l’incapacità strutturale, e non soltanto transitoria, del debitore a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, oppure, in caso di società in liquidazione,i fatti storici da cui è ricavata l’incapacità della stessa di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali).

Va dunque escluso in radice che la Corte d’appello possa essere incorsain un vizio di motivazione per aver « omesso di esaminare il fatto […]dell’insussistenza dello stato di insolvenza di CON.BI.VAL.» (in altri termini, per aver ritenuto infondato, e perciò rigettato, il motivo di reclamo con il quale l’odierna ricorrente aveva contestato di essere insolvente). Il motivo non appare riconducibile al vizio denunciato in rubrica neppure nella parte in cui lamenta l’omesso esame di CTU tecnico - contabili, depositate nei giudizi di merito intrapresi dalla ricorrente contro le banche e prodotte in sede di reclamo, atteso che gli elaborati peritali sono meri elementi istruttori che, di per sé stessi, non integrano il fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di Sez.

I –RG1989/2018 camera di consiglio17.5.2022 discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Infine, anche a volerlo intendere come volto a lamentare l’omesso esame dei fatti emergenti dalle indicate CTU, il mezzo denota una patente carenza di specificità, dal momento che la ricorrente non fa neppure accenno alle risultanze di dette indagini (che, peraltro, si ignora se siano state o meno recepite in pronunce passate in giudicato in favore di CON.BI.VAL.), né si cura di illustrarne la decisività, ovvero di chiarire per quale ragione esse varrebbero a minare il giudizio espresso dai giudici di merito circa la sussistenza del suo stato di insolvenza. 6.

― Il ricorso è dunque respinto. 7. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste