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Ordinanza — n. 24123/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding bankrupt company's liquidator standing and insolvency facts. The court rejects arguments about liquidator's standing and insolvency assessment. The court upholds the lower court's finding of insolvency. The court dismisses the appeal on both grounds. The court rejects the claim regarding liquidator standing. The court dismisses the appeal on insolvency facts. The court rejects the appeal on both grounds. The court dismisses the appeal regarding standing and insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24123/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by shareholders against the bankruptcy declaration of Corsico Rottami s.r.l. The shareholders argued that the former liquidator lacked standing after resigning and that the company was not insolvent. The court held that the former liquidator retained standing due to the automatic extension of powers until a successor was appointed, regardless of assembly failures. Furthermore, the court confirmed that the lower court correctly assessed insolvency based on assets insufficient to satisfy creditors, a factual finding not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 2487 cod. civ.; Art. 5 legge fall.: The former liquidator retains standing to file for bankruptcy due to the automatic extension of powers until a successor is appointed; the assessment of insolvency in liquidation proceedings focuses solely on whether assets suffice to satisfy all creditors.

Parole chiave

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bankruptcy declaration liquidator standing automatic power extension insolvency assessment creditor satisfaction appeal dismissal corporate liquidation procedure di insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2487 cod. civ.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2487 cod.
Art. 6 legge fall.
10952; Cass. 6 settembre 2006, n.
Art. 2489 cod. civ.
6 , l egge f all., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, primo comma, cod.
Art. 2293 cod. civ.
Art. 2385 cod. civ.
civ.) e alla società per azioni (art. 2385 cod.
Art. 5 legge fall.
28193; Cass. 5 novembre 2020, n.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
art. 2487 cod. civ
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2487 cod.
art. 2385 cod. civ
civ.) e alla società per azioni (art. 2385 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 maggio 2015, n. 10952
Cass. 27 maggio 2015, n. 10952; Cass.
Cass. 6 settembre 2006, n. 19141
Cass. 10 dicembre 2020, n. 28193
Cass. 10 dicembre 2020, n. 28193; Cass.
Cass. 5 novembre 2020, n. 24660
28193; Cass. 5 novembre 2020, n. 24660; Cass.
Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11530/2020 R.G. proposto da Del Gaizo Matteo Gabriele e Mastropaolo Rosanna, rappresentati e difesi dagli avv. Luisa Bachmann e Enzo Fogliani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Prisciano, -ricorrenti - contro Fallimento della Corsico Rottami s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4/2020, depositata il 31 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - Del Gaizo Matteo Gabriele e Mastropaolo Rosanna propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 31 gennaio 2020, di reiezione del loro reclamo avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della Corsico Rottami s.r.l. in liquidazione; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Oggetto: sentenza di fallimento dichiarazione di fallimento era stata pronunciata a seguito di domanda proposta da Del Gaizo Alessandro, nella qualità di liquidatore della predetta società, e che gli odierni ricorrenti, soci della società medesima, avevano proposto reclamo sul fondamento della carenza di legittimazione di tale soggetto, in quanto dimessosi dalla carica di liquidatore in epoca antecedente alla presentazione della domanda, e dell’insussistenza del requisito dell’insolvenza; -la Corte di appello ha disatteso il reclamo evidenziando, quanto al primo aspetto, che le dimissioni dalla carica di liquidatore non facevano venir meno la sua legittimazione alla domanda di autofallimento in virtù della prorogatio dei poteri sino alla nomina del nuovo liquidatore e, quanto al secondo aspetto, che il «rilevantissimo» divario tra poste passive e attivo patrimoniale, peraltro composto pressoché esclusivamente da immobili - oggetto di esecuzion i immobilia r i in corso e interessati da rilevanti e preventivati costi per smaltimento di rifiuti - non consentiva di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali; -il ricorso è affidato a due motivi; -nessuno dei soggetti intimati spiega alcuna difesa; -il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2487 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente la legittimazione attiva del liquidatore dimissionario alla presentazione della domanda di autofallimento, in virtù della prorogatio dei suoi poteri, benché la mancata nomina del nuovo liquidatore fosse dipesa dalla omessa convocazione dell’assemblea e non già da una condotta inerte di tale organo; -il motivo è infondato; - giova premettere che l a legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 , l egge f all., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, primo comma, cod. c iv ., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che sia necessaria una delibera della maggioranza dei soci(cfr.

Cass. 15 aprile 2019, n. 10523); - il riconoscimento di un siffatto potere si impone in ragione sia della penale responsabilità dei liquidatori, al pari degli amministratori, per aver aggravato il dissesto, laddove si siano astenuti dal richiedere il fallimento, prevista dall’art. 217, primo comma, n. 4, l. fall. , sia del fatto che l'art. 2484 c od. c iv . non annovera più tra lecause di scioglimento della società il fallimento , per cui la decisione del liquidatore di richiedere il fallimento della società non incid e sulla vita lità dell'ente , competenza riservata all'assemblea dei soci; - viene, dunque, in rilievo non un atto negoziale o un atto di straordinaria amministrazione, ma una dichiarazione di scienza doverosa, in quanto l’omissione risulta pe nalmente sanzionata , oltre a imporsi affinché l’organo non rispond a dell'eventuale aggravamento del passivo (cfr., altresì, Cass. 10 giugno 2021, n. 16778); - al liquidatore di una società a responsabilità limitata trova applicazione l’istituto della proro gatio dei poteri, benché espressamente previsto solo con riferimento alla carica di amministratore e relativamente alle società di persone (artt. 2274 e 2293 cod. civ.) e alla società per azioni (art. 2385 cod. civ.), in quanto principio generale che, in assenza di specifiche disposizioni (normative o statutarie), soccorre al fine di evitare vuoti nella rappresentanza della società, assicurando la contestualità tra cessazione e sostituzione dell’(unico) liquidatore; - non concludente è, al fine di escludere l’operatività della proroga dei poteri del liquidatore dimissionario, la circostanza che questi abbia omesso di convocare l’assemblea affinché provvedesse alla sua sostituzione, atteso che la nomina di un nuovo liquidatore poteva essere ottenuta dai soci avanzando relativa istanza al Tribunale, in applicazione analogica dell’art. 2487, secondo comma, cod. civ.; -con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, legge fall., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la società versasse in uno stato di insolvenza, evidenziando l’inutilizzabilità delle risultanze dello stato passivo, in quanto non sottoposte a contraddittorio, la ricorrenza dei presupposti per la formulazione di un piano concordatario e l’idoneità degli assets, laddove adeguatamente valorizzati, a estinguere tutte le passività; -il motivo è infondato; - quanto al primo aspetto, si osserva che n el giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo (cfr.

Cass. 27 maggio 2015, n. 10952; Cass. 6 settembre 2006, n. 19141); - in ordine agli ulteriori profili, si evidenzia che quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28193; Cass. 5 novembre 2020, n. 24660; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167); - la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, pervenendo all’accertamento dello stato di insolvenza dopo aver valutato che gli elementi attivi del patrimonio non erano sufficienti a raggiungere un siffatto obiettivo; - il risultato di tale valutazione rientra nel novero degli accertamenti di fatto di pertinenza del giudice del reclamo e , dunque, non è censurabile in questa sede, se non con riferimento al paradigma normativodi cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non invocatodai ricorrenti; - pertanto, per le già indicate considerazioni il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva spiegata dalla parte vittoriose;

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto