Ordinanza — n. 24027/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6263/2021proposto da: Moujerife Abdelhani, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe Mazzini 6presso lo studio dell'avv.to Manuela Agnitelli che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell'Interno -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta ne lla camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. MARCO MARULLI ; RG 6263/21 Moujerife-Min.Interno Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1.Moujerife Abdelhani, cittadino marocchino , ricorre a questa Corte per la cassazione dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, attinto dalmedesimo ai sensi degli artt. 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 20 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso del medesimo avverso il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari e ne chiede la cassazione sul rilievo del vizio della violazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998, poiché il decidente aveva pronunciato l'impugnato rigetto astenendosi dall'operare qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza dei legami familiari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20 d.lgs. 150/2011, artt. 702-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24027/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è inammissibile poiché , posto che a mente dell'art. 20 d.lgs. 150/2011 le controversie di che trattasi sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ. , l'ordinanza pronunciata in primo grado a definizione delle stesse è suscettibile di appello a mente dell'art. 704-quatercod. proc. civ. e , non ricorrendo nella specie l'ipotesi dell'art. 360, comma 2, cod. proc. civ., non è perciò direttamente ricorribile per cassazione.
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I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6263/2021proposto da: Moujerife Abdelhani, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe Mazzini 6presso lo studio dell'avv.to Manuela Agnitelli che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell'Interno -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta ne lla camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. MARCO MARULLI ; RG 6263/21 Moujerife-Min.Interno Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1.Moujerife Abdelhani, cittadino marocchino , ricorre a questa Corte per la cassazione dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, attinto dalmedesimo ai sensi degli artt. 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 20 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso del medesimo avverso il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari e ne chiede la cassazione sul rilievo del vizio della violazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998, poiché il decidente aveva pronunciato l'impugnato rigetto astenendosi dall'operare qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza dei legami familiari.
Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è inammissibile poiché , posto che a mente dell'art. 20 d.lgs. 150/2011 le controversie di che trattasi sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ. , l'ordinanza pronunciata in primo grado a definizione delle stesse è suscettibile di appello a mente dell'art. 704-quatercod. proc. civ. e , non ricorrendo nella specie l'ipotesi dell'art. 360, comma 2, cod. proc. civ., non è perciò direttamente ricorribile per cassazione.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG 6263/21 Moujerife-Min.Interno Est. Cons. Marulli parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della