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Ordinanza Interlocutoria — n. 24005/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to null notification to State Attorney, ordering remand for proper service to Prefect.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24005/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the expulsion decree because it was incorrectly notified to the State Attorney's Office instead of the Prefect. The applicant argued the lack of Polish residence permit should have saved him from expulsion, but the court focused on procedural defects. Consequently, the case was remanded for the applicant to re-notify the appeal directly to the Milan Prefect within thirty days.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: Appeals against expulsion decrees must be served on the authority that issued the decree; notification to the State Attorney without prior representation renders the act null and subject to renewal.

Parole chiave

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expulsion decree appeal null notification procedure State Attorney service remand for renewal Italian immigration law Cassation procedural defect expulsion automaticity permessi di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 nr. 4 e 5 c.p.c.
Art. 13 comma 1 lett. b) d.lvo 286/98
Art. 291 c.p.c.
art 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanze interlocutorie n. 12665/2019
Cass. Sez. 1, Ordinanze interlocutorie n. 5083/2020
Cass. Sez. 1, Ordinanze interlocutorie n. 32120/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28120/2021 R.G. proposto da : DEVDARIANI GIORGI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHESE GIOVANNI (MRCGNN66T22E372O) -ricorrente- contro PREFETTO PROVINCIA MILANO, PREFETTO PROVINCIA MILANO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il decreto del GIUDICE DI PACE MILANO n. 34824/2021 depositatoi l 08/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. RITENUTUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza del 2 ottobre 2021, ha respinto l’opposizione proposta da Devdariani Giorgi, cittadino dello Stato della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione, emesso in data 11/6/2021, ai sensi dell’art 13 comma 13 comma lett.

b) d.lvo 286/98 in quanto lo straniero, uscito dal territorio italiano a seguito di decreto di espulsione, vi faceva rientro prima della scadenza del termine fissato nel precedente decreto e senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.

2. Il Giudice di Pace rilevava l’automatismo del decreto di espulsione una volta accertato il rientro da parte del cittadino extracomunitario in territorio nazionale prima del termine fissato nel pregresso decreto di espulsione a nulla rilevando la titolarità da parte dello straniero diun permesso di soggiorno in uno dei Paesi dell’area Schengen (Polonia).

3. Devdariani Giorgi ricorre per Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria.Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l 241/90, 13 comma 2 lett. b), e comma 2 bis d.lvo 286/98 nonché violazione delle direttive CEE/115/CE, 2011795/UE e dell’art 8 CEDU, in relazione all’art 360 comma 1 nr. 4 e 5 cpc, per avere il Giudice di Pace reso una sentenza priva di motivazione ed in ogni caso per non aver tenuto conto del fatto che lo straniero era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato della Polonia.

2. In via preliminare va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del Prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art 291 c.p.c. (Cass.

Sez. 1, Ordinanze interlocutorien. 12665 /2019, 5083/2020 e 32120/2021). 2.2 Il ricorso, presentato dal ricorrente, risulta notificato al Prefetto di Milano presso l'Avvocatura Generale dello Stato laddove tale adempimento andava eseguito nei confronti del Prefetto presso il suo Ufficio. 2.3 Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Milanopresso il suo Ufficio. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notifica del ricorso al Prefetto di Milano, presso il suo Ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a