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Ordinanza — n. 23972/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prior examination of asylum exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23972/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court did not examine specific asylum exceptions raised by the applicant. The applicant, a Pakistani national, argued that the expulsion order violated non-refoulement principles and emergency travel restrictions, but failed to formally raise these issues before the Judge of Peace. The court ruled that since the lower court never addressed these specific defenses, the applicant cannot now claim a violation of the duty to rule on all requests.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the applicant fails to raise specific legal exceptions or defenses before the lower court, thereby precluding a claim of omitted examination on those grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted examination non-refoulement principle expulsion order duty to rule divieto di espulsione dei cittadini misura di allontanamento nel diritto degli stranieri espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con l’unico, ma articolato, motivo il ricorrente d e nuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 161 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 19 T.U. Immigrazione
33 della Convenzione di Ginevra e dell’art. 19, comma 1, del d.
Art. 33 Convenzione di Ginevra
con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra e dell’art.
Art. 19, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998
33 della Convenzione di Ginevra e dell’art. 19, comma 1, del d.
art. 378 c.p
art. 112 c.p
Con l’unico, ma articolato, motivo il ricorrente d e nuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 161 c.p
112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27748/2020 R.G. proposto da : Khalid Hussain BHATTI, domiciliato in Roma, via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Farina, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Coseano, per procura speciale allegata in calce al ricorso, nonché con l’avvocato Piercarlo Magni, per procura allegata in calce alla «comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale memoria ex art. 378 c.p.c.», -ricorrente - contro PREFETTO della Provinciadi UDINE, -intimato - avverso l’ O rdinanza del G iudice di P ace di Udine n. 2 19 /2020 depositata il22.9.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.6.2022dal Consigliere Andrea ZULIANI . FATTI DI CAUSA Con ordinanza 22.9.2020, il Giudice di Pace di Udine ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino pakistano Khalid Hussain Bhatti contro il decreto del Prefetto di quella città che ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace Khalid Hussain Bhatti ha proposto ricorso straordinario per cassazione sviluppato in un unico motivo.

L’intimata Prefett ura non ha svolto difese in questo grado di giudizio. Parte ricorrente ha depositato – con un nu ovo difensore – memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico, ma articolato, motivo il ricorrente d e nuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra e dell’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 2, lett.

e) e lett. g), del d. lgs. 251 del 2007, dell’art. 14 d. lgs. n. 251 del 2007, nonché violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 5, allegato E, legge n. 2248 del 1865 con riferimento alla omessa pronuncia circa l a disapplicazione del provvedimento espulsivo illegittimamente emesso in violazione di norme che impedivano al ricorrente di ottemperare all’ordine di lasciare il Paese a causa dell’emergenza epidemiologica». 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1. Per quanto riguarda la pretesa omessa pronuncia sulla disapplicazione del provvedimento espulsivo perché emesso in violazione delle norme limitative degli spostamenti delle persone emanate per fare fronte all’emergenza epidemica, è sufficiente osservare che la questione non risulta essere st ata posta all’esame del giudice di pace nel corso del giudizio di merito .

Il decreto impugnato non vi fa cenno in alcun modo e nel ricorso nemmeno si allega che la questione fosse stata prospettata. È pertanto escluso che il giudice a quo abbia violato l’obbligo di «pronunciare su tutta la domanda». 2.2. Nemmeno sussiste i l denunciato omesso esame della questione relativa all’applicabilità, nel caso di specie, del principio di non-refoulement, attuat o nel nostro ordinamento con l’art. 19 del T.U. Immigrazione. Il giudice di pace ha infatti affrontato tale aspettodella questione , esprimendo il giudizio che « il ricorrente si è limitato a dedurre una situazione generale del suo Paese d’Origine, non provando una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave».

Il ricorrente non può pretendere dalla Corte di Cassazione un riesame dell’accertamento in fatto su cui è basatala decisione impugnata.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

dichiarainammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que