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Ordinanza — n. 23874/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prior examination of quorum defect arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23874/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Global System Service's appeal against the Rome Court of Appeal's decision invalidating a shareholder exclusion. The appellant argued the lower court erred by not examining specific statutory defects regarding the quorum, but the court found these issues were implicitly absorbed by the first-instance judgment. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the cassation procedure can only address questions previously examined in lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 346 cod. proc. civ.; Art. 2538 cod. civ.: The Court of Cassation cannot examine arguments regarding the validity of a corporate resolution that were not expressly raised or examined in the preceding instances, as the cassation judgment is limited to reviewing questions already adjudicated below.

Parole chiave

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inadmissibility cassation quorum defect shareholder exclusion prior examination corporate law procedural absorption difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 346 cod. proc. civ.
Art. 2287 cod. civ.
in relazione agli art. 2287, 2368, 2479-bis e 2533 cod.
Art. 2368 cod. civ.
20 dello statuto sociale – destinato a prevalere sui profili afferenti all'applicazione o meno nel caso di specie dell'art. 2368 cod.
Art. 2479-bis cod. civ.
Art. 2533 cod. civ.
Art. 2538 cod. civ.
Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2538 cod. civ. in relazione agli art.
Art. 2479-ter comma 3 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
art. 2368 cod. civ
20 dello statuto sociale – destinato a prevalere sui profili afferenti all'applicazione o meno nel caso di specie dell'art. 2368 cod.
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Testo completo

OZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25222/2017 proposto da: Global System Service S.c.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tevere n. 44, presso lo studio dell’avvocato Francesco Di Giovanni , che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente - contro Caldarola Rocco, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Carbonara , giusta procura in calce al controricorso -controricorrente - RG25222/17Global System- Caldarola Est.

Cons. Marulli avverso la sentenza 2829/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 29/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. MARCO MARULLI . FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Roma con sentenza 2829/2017 depositata il 29.4.2017, attinta in gravame dalla Global System Service s.c.a r.l. che si era doluta dell'accoglimento in primo grado della domanda proposta da Rocco Caldarola avverso la deliberazione che ne aveva decretato l'esclusione dalla società in quanto il Tribunale ne aveva dichiarato l'invalidità sull'erroneo presupposto che il Caldarola non fosse stato convocato, mentre costui aveva invece allegato la mancanza del quorum costitutivo statutario, pur accogliendo il detto motivo d'appello ha tuttavia confermato l'adottata decisione di invalidità sull'effettiva ricorrenza nella specie del vizio denunciato dall'impugnante.

In particolare la Corte d'Appello, richiamato il dettato dell'art. 20 dello statuto sociale – destinato a prevalere sui profili afferenti all'applicazione o meno nel caso di specie dell'art. 2368 cod. civ., ritenuti nell'occasione perciò privi di rilevanza – giusta il quale "l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con maggioranza assoluta", ha fatto notare a conforto del proprio assunto che, essendo la società costituita da quattro soci, il quorum costitutivo avrebbe richiesto almeno la presenza di tre soci, con la conseguenza che la delibera di esclusione adottata con il voto dei soli due soci presenti doveva ritenersi priva di validità.

RG25222/17Global System- Caldarola Est. Cons. Marulli Per la cassazione di detta sentenza, la Global System Service si affida a due motivi di ricorso, ai quali replica il Caldarola con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale la ricorrente allega la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello avrebbe proceduto ad esaminare i motivi di impugnazione proposti dal Caldarola avverso la delibera di esclusione in primo grado quantunque essi non fossero stati resi oggetto di espresso richiamo, sicché si dovevano per questo ritenere rinunciati in applicazione della presunzione di cui all'art. 346 cod. proc. civ., è infondato.

Questa Corte ha già reiterate volte affermato, ed ancora di recente ribadito,il principio secondo cui «in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.». (Cass., Sez.

I, 23/09/2021, n. 25840). Ne discende che alla luce della trascrizione delle conclusioni rassegnate dal Caldarola nella comparsa di costituzione in appello a cui ha proceduto la stessa ricorrente –e di cui la Corte può prendere diretta visione compulsando gli atti in ragione della natura del vizio denunciato – non è dubitabile la volontà dell'appellato di insistere nell'accoglimento delle doglianze già rapportate in primo grado ed implicitamente ritenute assorbite da quel giudice, in particolare riproponendo l'eccezione di invalidità della deliberazione da lui RG25222/17Global System- Caldarola Est.

Cons. Marulli impugnata per «inosservanza e violazione di norme di legge- inosservanza e violazione di norme di statuto-mancanza del quorum costitutivo-violazione dell'art. 2479-ter comma 3 - abuso di potere - difetto di motivazione-difetto dei presupposti di merito-pretestuosità dei motivi addotti a sostegno del provvedimento impugnato». Il motivo, dunque, non può trovare alcun seguito.

3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2538 cod. civ. in relazione agli art. 2287, 2368, 2479-bis e 2533 cod. civ., perché la Corte d'Appello, pur negando nella specie la conferenza dell'argomento sviluppato in relazione all'art. 2368 cod. civ., pronunciando nei riferiti termini aveva eluso la questione di fondo se la regola generale dettata dallo statuto in punto al quorum costitutivo dovesse essere corretta in considerazione dell'impedimento al voto del socio della cui esclusione si trattava, è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

E' infatti vero che, contrariamente a quanto il motivo lascia intendere, la questione che in esso vi è sollevata introduce nel giudizio un tema non solo ad esso estraneo, ma addirittura di dubbia coerenza rispetto a quanto allegato dalla società all'atto di costituirsi in primo grado, ove come riporta la sentenza qui impugnata, la cooperativa aveva testualmente sostenuto che «si badi il socio Caldarola era pienamente legittimato a partecipare all'assemblea». Veniva in tal modo evidenziato un presupposto che in senso logico avrebbe dovuto pienamente giustificare la prospettazione dell'argomento qui in disamina, posto per vero che, una volta sostenuto che il Caldarola era legittimato ad intervenire all'assemblea, se ne fosse voluto denunciare il difetto di legittimazione al voto, come ora si argomenta con il motivo, sarebbe stato appunto logico che di esso si facesse menzione in quel luogo processuale.

E poiché non costa che né lì né altrove la questione ora RG25222/17Global System- Caldarola Est. Cons. Marulli agitata abbia costituito oggetto di trattazione nei pregressi gradi di giudizio, la Corte non può che prendere atto della circostanza traendone la conclusione qui enunciata, essendo noto che il giudizio di cassazione può avere ad oggetto solo le questioni esaminate nelle pregresse fasi del giudizio.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo