Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought re-examination of factual merit regarding usurious interest rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-examine the factual findings on usurious interest rates. The appellant argued that the technical expert's calculation methodology was flawed and failed to consider specific contractual penalty rates exceeding the legal threshold. The court rejected this, ruling that such disputes involve the court's discretionary assessment of evidence, which cannot be reviewed in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a re-examination of the court's discretionary assessment of facts or evidence, as this constitutes a review of merit rather than a scrutiny of legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1458/2019 R.G. proposto da Gaisda s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Merlo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaella De Camelis, sito in Roma, via A. Azuni, 9 -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Davide Romano, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Giuseppe De Camillis, 4 -controricorrente - Elipso Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv.
Leonardo Patroni Griffi -controricorrente - Unicredit s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della C orte di appello di Bari, n. 1797/2018, depositata il 23 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: RILEVATO CHE: - la Gaisda s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 23 ottobre 2018 e notificata il successivo 30 ottobre, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi promossa a seguito delle notifiche dell’atto di precetto e del conseguente pignoramento immobiliare effettuate dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (oggi, Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.) per un credito fondato su mutuo ipotecario; - il giudice di appello ha riferito che a sostegno dell’opposizione la società aveva eccepito: la mancata indicazione dell’esatto importo intimato; l’insussistenza di alcun inadempimento contrattuale, evidenziando di aver sospeso il pagamento delle rate solo dopo aver verificato la imputazione delle somme versate ad estinzione di altra esposizione debitoria in sofferenza; la nullità del contratto nella parte in cui prevedeva una forma di anatocismo in violazione dell’art. 1283 cod. civ.; - ha reso noto che al giudizio avevano preso parte anche la Banca di Roma s.p.a. (oggi, Unicredit s.p.a.), intervenuta nella procedura esecutiva opposta, e la Elipso Finance s.r.l., cessionaria dei crediti della banca opposta; - ha, poi, dato atto che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, in quanto tardivamente proposta, e rigettato l’opposizione al precetto, ritenendo infondate le allegazioni dell’opponente; - ha, quindi, disatteso il gravame interposto evidenziando che: il motivo avente ad oggetto la statuizione sull’opposizione agli atti esecutivi era inammissibile, trattandosi di pronuncia impugnabile solo con ricorso in cassazione ex art. 616 cod. proc. civ., e, comunque, infondato, per decadenza della parte dalla proposizione dell’opposizione; la banca si era lecitamente avvalsa della facoltà di risolvere il contratto; non era riscontrabile l’applicazione di interessi anatocistici o in misura usuraria; -il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resistono, con distinti controricorsi, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la Elipso Finance s.r.l.; -la Unicredit s.p.a., invece, non spiega alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.112 cod. proc. civ., 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., nonché delle l. 7 marzo 1996, n. 108, e 28 febbraio 2001, n. 24, per aver la sentenza impugnata escluso che al contratto di mutuo fossero stati applicati interessi usurari; -evidenzia, in particolare, che la Corte di appello ha fatto proprie le conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, tuttavia, aveva utilizzato una metodologia di calcolo errata, attribuendo rilevanza al tasso interno di rendimento in luogo del tasso effettivo globale e omettendo di considerare che il tasso di mora contrattualmente pattuito, pari al 7,736%, fosse superiore al tasso soglia fissato al momento della conclusione del contratto, pari al 7,635%; -il motivo è inammissibile; - infatti, la doglianza si risolve nella contestazione del presupposto fattuale accertato dalla Corte di appello, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, consistente nel tasso di interesse applicato al rapporto, allegando la non corretta individuazione dello stesso; - mira , dunque, ad un riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito, inammissibile in questa sede, e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio dellaquestione laddove l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, non sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso ausp icato dal ricorrente (cfr.
Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25573); -pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Cortedichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari