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Ordinanza — n. 23859/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and settlement, extinguishing proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's withdrawal of the appeal and the defendant's acceptance of a conciliatory settlement. The parties had previously lost at the appellate level regarding damages for employee misconduct, but resolved the dispute amicably before the cassation hearing. Consequently, the court ruled that no procedural costs should be assigned to either party under the relevant civil procedure code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391, para. 4 cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts the settlement, the proceedings are extinguished without the need to regulate litigation costs, as the withdrawing party is not condemned to pay expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal conciliatory settlement extinction of proceedings litigation costs allocation civil procedure code plaintiff withdrawal no cost liability diritto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, para. 4 cod. proc. civ.
per la dichiara- zione di estinzione del procedimento, senza che occorra procedere al regola- mento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 18/07/2018, n. 19071
Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6146/2018 R.G. proposto da REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A., in persona del procuratore Andrea Bordo- gna, rappresentata e difes a dall ' Avv. Ezio Guerinoni , con domicilio eletto in Roma, viaProperzio, n. 27 , presso lo studio dell ' Avv. Marco Ranni ; –ricorrente – contro BANCO BPM S.P.A., in persona del procuratore speciale Susanna Boggio, rap- presentata e difesa da gli Avv. Davide Contini e Francesco Sciaudone , con domicilio eletto in Roma, viaPinciana, n. 25 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 3321/17, depositata il 14 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.Rilevato che con sentenza del 30 giugno 2015 il Tribunale di Milano ri- gettò la domanda proposta dalla Repower Vendita Italia S.p.a.nei confronti della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da operazioni anomale poste in essere da Miriam Rosina, dipendente della società attrice,nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 6 giugno 2011; che l'impugnazione proposta dalla Repower è statarigettata dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del14 luglio 2017 ha rigett ato anche l'appello incidentale proposto dalla Banca; che avverso la predetta sentenza la Repower ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria; che ha resistito con controricorso il Ba nco BPM S.p.a., succeduto alla Banca Popolare di Milano a seguito di fusione, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.

Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 5 luglio 2022, notificato e depositato in Cancelleria in pari data, la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendotrovato una soluzione conciliativa con la controparte; che con atto sottoscritto anche dai difensoriil 6 luglio 2022, notificato e depositato in Cancelleria in pari data, la controricorrente ha accettato l a ri- nuncia, confermando gli accordi conciliativi intervenuti inter partese dichia- rando a sua volta di rinunciare al controricorso; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, e dovendosi intendere la rinuncia al controricorso come ri- nuncia al ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiara- zione di estinzione del procedimento, senza che occorra procedere al regola- mento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna dellarinunciante alle spese; che in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ri- corrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente ca- rattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr.

Cass., Sez. VI, 18/07/ 2018,n. 19071; 12/11/2015, n. 23175).