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Ordinanza — n. 23857/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling usurious interest rates apply to both principal and penalty interest in mortgage contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23857/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maria Cristina Baron's appeal against a lower court ruling that partially invalidated a mortgage contract due to usurious penalty interest rates. The appellant argued that invalidating the penalty rate should also invalidate the corresponding interest rate, but the court clarified that usury rules apply to both components of the debt. Consequently, the court held that the lower court correctly distinguished between the two rates, noting the appellant had paid all installments without ever claiming the penalty interest.

Regesto Legislator

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Law n. 1996 nr 108, art. 2; Law n. 1996 nr 108, art. 1865 c.c.; Law n. 1996 nr 108, art. 644 c.p.; Law n. 1996 nr 108, art. 1224 c.c.; Law n. 1996 nr 108, art. 1815 c.c.: The rule against usury applies to both the principal interest and penalty interest; however, the nullity of the usurious penalty clause does not extend to the validity of the corresponding interest rate.

Parole chiave

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usury law application mortgage contract validity penalty interest rates corresponding interest rates Cassation appeal dismissal Italian civil code interest rate cap interessi di mora

Disposizioni normative citate

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Law n. 1996 nr 108, art. 2
Law n. 1996 nr 108, art. 1865 c.c.
Law n. 1996 nr 108, art. 644 c.p.
Law n. 1996 nr 108, art. 1224 c.c.
1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella deicorrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1; (Cass.
Law n. 1996 nr 108, art. 1815 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 8000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater, inserito dallaL.
art 1865 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione alla legge 1996 nr 108 , agli art 4 e 2 nonché all art 1865 c.c.
art 644 c.p
nonché all’art 644 c.p., all’art 820 e 1224 c.c., all’art 1, comma I del d.l.
art 132 c.p
2001 nr 24, illogicità concretante la violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi degli art 360 primo comma nr 3 ,nr 4 e nr 5 in relazione all’art 132 c.p.c.
art. 1815 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. Un. 19597/2020
1224 c.c., comma 1; (Cass. sez. Un. 19597/2020; 2021 nr 12964).
Cass. sez. Un. 2021 nr 12964
sez. Un. 19597/2020
sez. Un. 19597/2020; 2021 nr 12964).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8504/2018 R.G. proposto da: BARON MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA DI OSTIA, 3, presso lo studio dell’avvocato GUERRIERO PIERLUIGI (GRRPLG75A14H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICCOLI GIUSEPPE (PCCGPP54B16A952U) -ricorrente- contro CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA SOC COOP GIA' CASSA RAIFFEISEN DI LAIVES SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI LUCA (GRZLCU62R29H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZOCCHI ALBERTO (ZCCLRT62D16A952J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI BOLZANOn. 112/2017 depositata il 08/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bolzano, con sentenza nr 112/2017 accoglieva parzialmente l’appello proposto da Maria Cristina Baron avverso la pronuncia del Tribunale di Bolzano nr 614/2014 condannando la Cassa di Risparmio Bassa Atesina socc coop al pagamento della somma di € 45.078,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo. Il giudice del gravame, per g li aspetti che qui interessano, ha rilevato , con riguardo al mutuo ipotecario , un superamento del tasso soglia usurario limitatamente al tasso di mora sottolineando , alla luce della diversità fra interesse corrispettivo ed interesse moratorio , che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo.

Osservava, inoltre, che , nel caso in esame , l’interesse moratorio non era mai stato applicato dalla Banca perché l’appellante aveva pagato puntualmente tutte le rate del mutuo in scadenza. Avverso tale sentenza Maria Cristina Baron propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste la Cassa di Risparmio Bassa Atesina socc con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione alla legge 1996 nr 108 , agli art 4 e 2 nonché all art 1865 c.c. nonché all’art 644 c.p., all’art 820 e 1224 c.c., all’art 1, comma I del d.l. 2000 nr 394 , all’art 1 l. 2001 nr 24, illogicità concretante la violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi degli art 360 primo comma nr 3 ,nr 4 e nr 5 in relazione all’art 132 c.p.c. per aver la Corte di appello escluso che il tasso moratorio usurario previsto contrattualmente non potesse travolgere anche il tasso corrispettivo .

Il motivo, anche a prescindere dalla mescolanza e la sovrapposizione di censureeterogenee, quali quella della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, è comunque infondato. Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte "la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui allaL. n. 108 del 1996, art. 2,comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez.

Un. 19597/2020). La regola della usura vale dunque anche per gli interessi dimora. Inoltre, essa vale sol che gli interessi vengano pattuiti, in quanto l'art. 644 c.p.qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, si, ma anche semplicemente promettere, interessi a tasso usuraio; senza considerare che la sanzione dellanullità mira a tutelare il debitore, e sarebbe vanificata se costui potesse agire per lanullità della clausola solo dopo aver corrisposto gli interessi e dunque dopo averla attuata adempiendovi. Ciò detto, e dunque affermato che anche la mera pattuizione di interessi moratori a tasso di usura è nulla, è infondato il motivo nella parte in cui asserisce che talenullità si estende agli interessicorrispettivi.

Anche su questo punto è sufficiente richiamare la regola fissata dalle già citate Sezioni Unite secondo cui "dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella deicorrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1; (Cass. sez. Un. 19597/2020; 2021 nr 12964). La Corte di merito si è attenuta a tali principi escludendo che l’accertato superamento del tasso soglia relativamente agli interessi moratori , che tuttavia – è bene sottolinearlo - non sono mai stati richiesti avendo l’odierna ricorrente provveduto puntualmente al pagamento dei ratei di mutuo in scadenza , potesse spiegare un qualche effetto sugli interessi corrispettivi sottraendosi così alla critica che le è stata mossa.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 8000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi