Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23855/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding original usury and interest calculation, ruling procedural costs allocation is discretionary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning original usury and the calculation of the effective interest rate. The court held that the lower court's findings on the absence of usury precluded any review of the interest computation criteria. Furthermore, the appeal regarding litigation costs was dismissed because the allocation of expenses falls within the discretionary power of the trial judge under Article 92 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Art. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The Supreme Court cannot review the abstract suitability of a ground to undermine the legal basis of a decision if the lower court has already ascertained the absence of the alleged defect; the allocation of litigation expenses is a discretionary power of the judge of first instance, subject to review only if the losing party is totally victorious.

Parole chiave

Generato dall'IA
original usury effective interest rate litigation costs discretionary power total victory principle inadmissible appeal Code of Civil Procedure usura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
allorquando condanna alla rifusione delle spese di lite il soccombente, che deve individuare correttamente secondo il principio indicato, e perciò la relativa statuizione è censurabile, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo se la parte a cui carico sono poste lespese sia totalmente vittoriosa.
Art. 91 c.p.c.
Dunque il Giudice si limita a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c. allorquando condanna alla rifusione delle spese di lite il soccombente, che deve individuare correttamente secondo il principio indicato, e perciò la relativa statuizione è censurabile, ai sensi dell'art.
Art. 92 c.p.c.
Diversamente deve essere motivato, e può essere censurato, l'esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall'art. 92 c.p.c., che consente di derogare alla regola generale della soccombenza nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenzan.
art 644 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 108/96 dell’art 644 c.p.
art 112 c.p
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art 112 c.p.c.
art 92 c.p
Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 92 c.p.c.
art. 360 c.p
11329/2019) in tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 91 c.p
Dunque il Giudice si limita a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24502/2017
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimoCass. n. 24502/2017; Cass.
Cass. n. 19613/2017
24502/2017; Cass. n. 19613/2017 ; Cass.
Cass. n. 11329/2019
19613/2017 ; Cass. n. 11329/2019) in tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36780/2018 R.G. proposto da: MANGIMIFICIO CANALI DI CANALI CLAUDIO E C SNC, CANALI CLAUDIO, CANALI ROBERTO, FURLANI ELVIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato TAGLIARENI MARIO (TGLMRA54H06A390G) rappresentati e difesi dall'avvocato CATARCI FRANCESCO (CTRFNC64A21H501X) -ricorrente- contro CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO NICOLA (MNCNCL68C05H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARENA ANTONINO (RNANNN60E17D704J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2165/2018 depositata il 21/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 30.6.2008 la società Mangimificio Canali di Canali Claudio s.n.c. e i suoi soci e fideiussori Claudio Canali, Roberto Canali, Elvia Furlani e Ugo Furlani convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Forlì la Banca di Forlì Credito Cooperativo Soc. Coop., chiedendo che venisse accertata la nullità dei contratti bancari intercorsi tra la banca e la predetta società e delle fideiussioni sottoscritte dai soci, nonché l'illegittimità degli addebiti in conto corrente operati dall'istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto, indebito anatocismo, interessi ultralegali, spese e giorni valuta non pattuiti, con conseguente condanna della banca alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse e al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità delle medesime.

Si costituiva la Banca di Forlì, contestando integralmente le domande avversarie. Disposta c.t.u. contabile, in data 5.7.2012 il Tribunale di Forlì, con sentenza non definitiva, respingeva la domanda di accertamento della nullità dei rapporti di conto corrente n. 41541 e dei conti anticipi nn. 1215 e 2745 accesi sin dal 1.121989, dichiarava la nullità della clausola relativa agli interessi anatocistici e l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e giorni di valutanon pattuiti per iscritto e il conseguente diritto della società attrice alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte per tali causali per il periodo dall'L 1.1992 fino al 24.3 .2006; inoltre, con contestuale separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo al fine di determinare, con integrazione della c.t.u., l'esatto ammontare delle posizioni debitorie/creditorie delle parti.

Espletato l'incombente, il Tribunale di Forlì con sentenza n. 146/2014 del 10.2.2014, pubblicata il 13.2.2014, rideterminava il credito della banca nei confronti della correntista alla data del 3.3.2008 in € 144.470,41, rigettando ogni ulteriore domanda e compensando parzialmente tra le parti le spese di lite. Avverso quest'ultima sentenza proponevano appello la s.n.c. Mangimificio Canali, Claudio Canali, Roberto Canali, Elvia Furlani e Ugo Furlani, deducendo, quale unico motivo di gravame, l'erroneità del metodo di calcolo del TEG applicato dal c.t.u. e recepito dal giudice e lamentando gli effetti di tale errore sulla decisione impugnata.

Con sentenza nr 2165/2018 depositata in data 21.8.2021 la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello. Il giudice del gravame dava preliminarmente atto che la Banca di Forlì Credito Cooperativo Soc. Coop. era stata incorporata nella Banca Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. Coop., dando luogo alla banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. Coop. e del conseguente subentro di quest’ultima in tutti i beni, crediti e diritti della banca incorporata, come pure in tutti i suoi obblighi e nelle procure processuali dalla stessa rilasciate.

La Corte di appello riteneva non fondata la censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe considerato corretti e conseguentemente recepiti, ai fini della determinazione dell'esatto ammontare delle posizioni debitorie/creditorie nel rapporto tra banca e correntista, i criteri di calcolo del TEG adottati dal consulente tecnico d'ufficio designato. Osservava al riguardo che l'individuazione del limite, superato il quale l'interesse può dirsi usurario, avviene attraverso il meccanismo delineato dall'art. 2 della L. 7.3.1996, n. 108, al quale l'art. 644 co. 3 c.p. fa rinvio.

Sottolineava che, secondo tale disposizione, il Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia (artt. 106 e 107, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

Affermava che il compito di procedere alla classificazione delle operazioni per categorie omogenee - tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie dell'operazione - è attribuito al lo stesso Ministro del Tesoro, che procede annualmente con decreto pubblicato senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, co. 2, L. 7.3.1996, n. 108); che i valori medi derivanti dalla rilevazione ministeriale, corretti in ragione del1e eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono poi pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (art. 2, co. 1, ultimo periodo, L. 7.3.1996. n. 108).

Precisava, inoltre, che dopo la novella introdotta dall'art. 8, co. 5, lett. d), D.L. 13.5.2011, n. 70, tale limite è attualmente individuato nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Con riguardo alla questione dell’usura sopravvenuta la Corte, richiamato il più recente indirizzo assunto dalla Cassazione a S.U., in sede di composizione di contrasto esistente in proposito (sentenza n. 25675 del 2017), e applicato al caso concreto , rilavava che parte appellante aveva ipotizzato una usura sopravvenuta, in primo luogo con riferimento al periodo 1.1.1992- 24.3.2006, rispetto al quale al Tribunale di Forlì aveva accertato con sentenza non definitiva passata in giudicato il difetto di qualsiasi pattuizione in ordine al tasso di interessi, ma anche per il periodo successivo sino alla estinzione del rapporto nel 2008, risultando l'allegazione di usurarietà non solo del tutto generica e priva dell’indicazione del tasso contrattuale ma comunque riferita ai tassi in concreto praticati a prescindere da quelli concordati.

Sottolineava che la circostanza che sia le parti, sia il giudice abbiano fatto riferimento all'usura sopravvenuta si desumeva anche dal quesito formulato da quest'ultimo nella fase del giudizio successiva alla sentenza non definitiva, con il quale si era chiesto di verificare l'avvenuto superamento dei tassi soglia, tempo per tempo determinati in conformità alla l. 108/1996, a decorrere dall'entrata in vigore di tale legge e fino all'estinzione del rapporto, provvedendo a calcolare il TEG con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia in base a due distinti criteri.

Da tale considerazione la Corte faceva discendere la non configurabilità dell'usura sopravvenuta, in conformità all'orientamento fatto proprio dalle S.U. e l'irripetibilità delle somme addebitate al correntista a titolo di interessi asseritamente usurari indipendentemente da ogni valutazione circa la correttezza o meno dei criteri di determinazione del TEG applicato in concreto nei diversi periodi. Avverso tale sentenza la s.n.c. Mangimificio Canali, Claudio Canali, Roberto Canali, Elvia Furlani e Ugo Furlani propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrato da memoria cui resiste con controricorso la Banca di credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese soc coop.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 108/96 dell’art 644 c.p. e dell’art 1815 secondo comma c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello svolto l’esame con riferimento all’usura sopravvenuta escludendola anziché con riguardo all’usura originaria. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione all’art 1815 secondo comma c.c. e alla formula di determinazione del teg ex art 644 c.p. per non avere la Corte di appello preso posizione sulle modalità di determinazione del teg che erano state invocate dagli appellanti ritenendo pregiudiziale la questione sull’usura sopravvenuta.

Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 92 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello non applicato il disposto dell’art 92 c.p.c. che stabilisce la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell’ipotesi di soccombenza reciproca o mutamento di giurisprudenza. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Occorre ricordare che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata del tutto ignorata, come si prospetta nella specie, dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità, ha l'onere, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito:

Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass.27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass.11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass.22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138). Ciò posto , nell’odierno ricorso l’atto di appello è riprodotto testualmente soltanto in passaggi non significativi ed una tale carenza non consente di comprendere cosa sia stato effettivamente dedotto con riferimento alla specifica questione della sussistenza di una usura originaria ed impedisce, quindi, la necessaria verifica da parte di questa Cortedell'astratta idoneità del motivo ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

Il secondo motivo con cui si pone in discussione la correttezza dei criteri di computo del teg resta assorbito dall’accertata assenza di una usura sopravvenuta. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimoCass. n. 24502/2017; Cass. n. 19613/2017 ; Cass. n. 11329/2019) in tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

La pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione, poichéil principio di soccombenza, esplicitato nell' art.91 c.p.c., esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico dellespese di lite, ossia quella per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa.

Dunque il Giudice si limita a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c. allorquando condanna alla rifusione delle spese di lite il soccombente, che deve individuare correttamente secondo il principio indicato, e perciò la relativa statuizione è censurabile, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo se la parte a cui carico sono poste lespese sia totalmente vittoriosa. Ne consegue che nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e il margine di impugnazione è correlativamente limitato solo al rispetto di quella regola.

Diversamente deve essere motivato, e può essere censurato, l'esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall'art. 92 c.p.c., che consente di derogare alla regola generale della soccombenza nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenzan. 77 del 2018 della Corte Costituzionale. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 6000,00 oltre € 200,00 per esborsi e ad accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della su