Italian Court of Cassation dismisses expulsion order due to lack of specific judicial reasoning on asylum claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted Lamin Manneh's appeal against a Naples Peace Judge's dismissal of his expulsion request. The lower court rejected the claim without providing concrete reasoning to refute the specific arguments regarding the right of asylum and non-refoulement. Consequently, the Court found the administrative expulsion order null and void because the judicial decision failed to substantively address the applicant's defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 d.lgs. n. 150/2011; Art. 112 c.p.c.; Art. 111, comma 6, Cost.: A judicial order dismissing an expulsion request must contain specific reasoning refuting the applicant's concrete defenses regarding the right of asylum and non-refoulement; a generic assertion that no concrete facts emerge is insufficient to satisfy the statutory duty of motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3647/2021 R.G. proposto da : Lamin MANNEH, elettivamente domiciliato in Roma , via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avv. Alessandro Ferrara, che lo rappresenta e dife nde unitamente all’avv. Ernestina Scalfari, per procura speciale allegata in calce al ricorso, -ricorrente - contro Prefetto dellaProvincia di NAPOLI , -intimato - avverso l’Ordinanza d el G iudice di P ace di Napoli depositata i l 22.10.2020 nel procedimento iscritto al n. 14873/2020R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°.6.2022dal Consigliere Andrea ZULIANI.
FATTI DI CAUSA Con ordinanza 22.10.2020, il Giudice di Pace di Napoliha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino del Gambia Lamin Manneh contro il decreto del Prefetto di quella città che ne aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace Lamin Mannehha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motiv i . L’intimato Prefetto non ha svolto difese in questo grado di giudizio.Parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, Lamin Manneh denuncia «violazione e mancata applicazione degli artt. 1 8 d.lgs. n. 150/2011 ed art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento». 1.1. Il motivo è fondato, perché l’ordinanza del giudice di pacenon contiene alc una effettiva motivazione a sostegno del rigetto delle contestazioni mosse dal ricorrente al decreto di espulsione e che pure sono sommariamente ricapitolate nella stessa ordinanza. Non può, infatti, essere considerata una motivazione la generica ed apodittica affermazione secondocui «dalle difese di parte ricorrente, rispetto alle deduzioni astratte della previsione normativa, non si evidenziano fattispecie concrete che p o ssano riferirsi al ricorrente» .
Le concrete ragioni esposte a sostegno del ricorso contro il decreto di espulsione (violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; violazione del diritto di asilo costituzionale; violazione del diritto di difesa; violazione del principio di non-refoulement) avrebbero invece imposto un a altrettanto concreta confutazione nella motivazione del provvedimento giurisdizionale. L’obbligo di legge di motivare l’ordinanza deriva dal combinato disposto dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 (applicabile ratione temporis nel caso in esame , quantunque nel frattempo abrogato) e degli artt. 702 - ter e 134 c.p.c., ma – prima ancora, trattandosi di provvedimento giudiziale che definisce un processo in cui sono coinvolti diritti soggettivi –anche ai sensi dell’art. 111, comma 6, Cost.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso – con cui si denuncia, rispettivamente: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 in relazione agli artt. 3,4, 26, 29, 29-bis e 35 - bis del d. lgs. n. 25/2008 ex art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34, 40, 41 e 42 della Direttiva n. 2013/32 del 26.6.2012 in relazione agli artt. 11 e 117 Cost. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» – rimangono assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo motivo, che comporta la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Napoli, perché decida – in diversa composizione – provvedendo anche sulle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglieil ricorso, cassa l ’ordina nza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Napoli , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese