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Ordinanza Interlocutoria — n. 23851/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on power of attorney validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23851/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against a lower court's expulsion order due to a procedural defect in the power of attorney. The appellant argued the lower judge failed to assess social danger and ignored family ties, while the opposing party contended the separate document lacked specificity. The court suspended the proceedings to await a unified ruling from the Supreme Court on whether a standalone power of attorney satisfies legal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: The Supreme Court has established that a power of attorney attached to a cassation appeal satisfies the requirement of specificity even if drafted on a separate sheet, provided it is materially joined to the appeal and identifies the proceedings.

Parole chiave

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power of attorney validity cassation procedural requirements separate document attachment specificity requirement remittal to lower court unified Supreme Court ruling expulsion proceedings espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.lvo 159/2011
1.1Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 13, comma 2, d.lvo 286/98 per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto la legittimità dell’espulsione per effetto dell’illegale trattenimento sul territorio italiano.
Art. 13, comma 2, d.lvo 286/98
1.1Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 13, comma 2, d.lvo 286/98 per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto la legittimità dell’espulsione per effetto dell’illegale trattenimento sul territorio italiano.
Art. 8 CEDU
Art. 374 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
374 c.p.c., la questione di massima di particolare relativa all'applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Art. 83 c.p.c., comma 2
art. 374 c.p
art. 365 c.p
374 c.p.c., la questione di massima di particolare relativa all'applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 83 c.p

Giurisprudenza citata

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Ordinanze interlocutorie e assunte nei procedimenti nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27752/2021 R.G. proposto da : ER RAGOUBI NABIL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TABBIA CARLO (TBBCRL63B10L219Q) -ricorrente- contro PREFETTURA UTG VERCELLI, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE VERCELLI n. 46/2021 depositata il 21/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Giudice di Pace di Vercelli, con ordinanza depositata in data 21/9/2021, ha respinto l’opposizione proposta da Er Ragoubi Nabil, cittadino marocchino , avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso in data 14/6/2021. 2 Il Giudice di Pace ha rilevato che la accertata pericolosità sociale è un elemento ostativo al riconoscimento al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo e della causa di inespellibilità prevista dall’art 19 d.lvo 286/98. 3 Er Ragoubi Nabil ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi.

L’Amministrazione ha svolto attività difensive depositando controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 1 d.lvo 159/2011 per non avere il Giudice di Pace valutato in concreto la pericolosità sociale dello straniero. 1.1Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 13, comma 2, d.lvo 286/98 per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto la legittimità dell’espulsione per effetto dell’illegale trattenimento sul territorio italiano. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 8 CEDU e dei principi fondamentali della CEDU e difetto di valutazione e di motivazione di elementi di prova ex art 116 nonchè omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione ed avente natura decisiva costituito dai legami familiari e sociali.

2. Il Ministero dell' I nterno e il Prefetto di Roma di Roma hanno eccepito il difetto della procura conferita al difensore, la quale, redatta su foglio separato e allegata al ricorso,per quanto menzioni «il procedimento radicando avanti alla Suprema Corte di Cassazione» risulta modellata sulla falsariga dei mandati ordinariamente rilasciati per la fase di merito e non reca alcuna menzione del provvedimento che si intende impugnare. 2.1 Va rilevato che con recenti ordinanze inter locutori e assunt e nei procedimenti nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G.

è stata rimessa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., la questione di massima di particolare relativa all'applicabilità del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. , in virtù della sua mera "collocazione topografica" (salvo che dal testo non si rilevi il contrario), anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 2; e in particolare in ordine alla effettiva portata della eventuale applicabilità del suddetto indirizzo nel caso in cui la procura stessa non contenga alcun riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, la sentenza impugnata e le parti processuali. 2.2 La questione incide anche sul ricorso in esame, considerate le deficienze della procura a esso spillata; 3 Ne discende la necessità del rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite.

PQM La Corte rinvia la causa anuovo