Italian court dismisses appeal on arbitration award enforceability due to settlement reached after death of counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court noted that the parties reached a settlement agreement to resolve the ongoing dispute regarding an arbitration award. This resolution occurred after the death of the client's lawyer, preventing the formalization of the accord at that time. Consequently, the court decided to suspend the proceedings rather than rule on the legal merits of the enforceability claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 nr 3 c.p.c.; Art. 825 c.p.c.: When parties reach a settlement during enforcement proceedings, the court suspends the case to allow for the formalization of the accord.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24008/2020 R.G. proposto da : OMNISERVICE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STABILE LUCIO (STBLCU48H01H703C) -ricorrente- contro SIGMA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato SANSONE ANTONELLA (SNSNNL61T55H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato LA MANTIA FRANCESCO MARIA (LMNFNC69P18F839C) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 805/2020 depositata il 30/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. CONSIDERATOIN FATTO 1. Omniservice srl, promittente cedente, essendo insorta una controversia con la Sigma srl, promissario cessionario circa l’esecuzione del contratto preliminare di cessione di azienda e la determinazione del prezzo, incardinava la procedura arbitrale, espressamente prevista dall’art 12 del preliminare che si concludeva con lodo arbitrale del 14/12/2006 con il quale il Collegio arbitrale procedeva a quantificare, in via equitativa, il corrispettivo totale nella misura della somma di € 160.000.
2. Il lodo veniva impugnato da Omniservice srl ed il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la domanda di annullamento del lodo con sentenza n. 14374/14 che veniva confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 6221/18 a sua volta oggetto di gravame ex art 395 nr 4 cpc.
3. Omniservice chiedeva ed otteneva decreto monitorio per la somma riconosciuta dal lodo arbitrale detratto l’importo incassato a titolo di caparra obbligatoria; Il Tribunale accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Sigma srl; sull’impugnazione della odierna ricorrente, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello.
4. Omniservice depositava istanza al Tribunale di Napoli per ottenere la declaratoria di esecutorietà del lodo ex art 825 cpc; avverso il decreto di esecutorietà del lodo Sigma srl proponeva reclamo per ottenere la revoca dalla Corte di Appello di Napoli che con ordinanza nr 1953/2020, depositata in data 17/7/2020, revocava il decreto rilevando che essendo l’arbitrato irrituale non trovava applicazione la disciplina prevista dall’art 825 cpc.
5. Ricorre per Cassazione Omniservice affidandosi a due motivi; Sigma srl ha svolto difese con controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art 1362 e segg. cc, in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 cpc, per avere la Corte erroneamente qualificato irrituale il lodo dando peso solo al dato formale del tenore letterale della clausola compromissoria senza alcun approfondimento della effettiva volontà delle parti. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione delle norme di riforma introdotte dal d.lvo nr 40/2006 in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 cpc; si sostiene che trova applicazione nella fattispecie in esame la pregressa disciplina di cui alla legge nr 25/94 essendo stata la domanda di arbitrato formulata prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.lvo 40/2006.
2. In data 10/6/2022 è pervenuta una nota del legale di parte resistente con la quale si dà atto del raggiungimento tra le parti di un accordo per la definizione del contenzioso in corso non perfezionatosi a causa del decesso dell’avvocato Luca Stabile, procuratore e difensore della Omniservice srl e si chiede di «adottare i provvedimenti necessari per consentire nell’effettivo contraddittorio tra le parti l’allegazione dell’intervenuta composizione della lite».
3. Non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento di tale richiesta. PQM La Corte rinvia a nuovo ruol