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Ordinanza — n. 23607/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties settled case with compensation of costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23607/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but noted the parties subsequently reached a settlement. The appellant had withdrawn the cassation appeal, compensating the other party's costs, which formally extinguished the proceedings. Consequently, the Court issued a declaratory judgment of extinction without ruling on the merits of the underlying opposition to the passive state.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accompanied by compensation of costs, results in the extinction of the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs settlement agreement cassation appeal passive state opposition liquidation coatta amministrativa revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art.
Art. 99 legge fall.
civ., la violazione dell'art. 99 legge fall. e dell'art.
Art. 2697 cod. civ.
e dell'art. 2697 cod. civ., l'omesso esame dei documenti allegati e la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, essendo in atti il provvedimento di rigetto, così come prodotto, e la sua preventiva indicazione ex art.
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte di pronunciare sulle spese (art.391, comma 4, cod.proc.civ.).
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2751 bis cod. civ
Il Commissario liquidatore aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo del credito del professionista, in privilegio ex art. 2751 bis cod. civ., per complessivi euro 95.955,70 , perchè la documentazione trasmessa non era idonea a provare l'esistenza del credito.
art. 24 Cost
civ., la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.
art. 111 Cost
art. 2697 cod. civ
e dell'art. 2697 cod. civ., l'omesso esame dei documenti allegati e la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, essendo in atti il provvedimento di rigetto, così come prodotto, e la sua preventiva indicazione ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9448/2016proposto da: Maldarizzi Giovanni, rappresentat o e difes o da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Campanelli, in Roma, via Dardanelli, n. 37. - ricorrente - - contro Progress Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Bernardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di PALERMOn. 1462 /20 1 6 , pubblicato in data 8 marzo 2016, non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno2022 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta daMaldarizzi Giovanni nei confronti della Liquidazione Coatta Amministrativa della Progress Assicurazioni s.p.a., ha rigettato l'opposizione proposta, rilevando che il ricorrente non aveva allegato al ricorso in opposizione l'insinuazione allo stato passivo, né aveva formulato alcuna richiesta di acquisizione in seno al medesimo atto introduttivo e che, ancora, all'udienza del giorno 17 novembre 2015, il sostituto processuale non aveva articolato alcuna richiesta al riguardo.

2. Il Commissario liquidatore aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo del credito del professionista, in privilegio ex art. 2751 bis cod. civ., per complessivi euro 95.955,70 , perchè la documentazione trasmessa non era idonea a provare l'esistenza del credito.

3. Maldarizzi Giovanni ha proposto ricorso per cas sazione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione affidato atre motivi.

4. La società Progress Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato controricorsoe memoria.

5. La società Apollo Delos Italy s.r.l., nella persona dei procuratori speciali dell'assuntore del concordato coattivo liberatorio di Progress Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, hanno depositato telematicamente atto di accettazione della rinuncia di Giovanni Maldarizzi.CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell'art. 111 Cost. e degli artt. 115, secondo comma, e 116 cod. proc. civ., avendo il Tribunale fatto prevalere i criteri della forma, censurando una semplice irregolarità e trascurando l'attività endoprocessuale del ricorrente che, avvedendosi del suo errore materiale di allegazione, aveva depositato telematicamente la memoria integrativa, insieme alla copia del provvedimento impugnato e mettendo così a disposizione del Tribunale tutta la documentazione prima dell'udienza del 17 novembre 2015; l'attività del ricorrente era stata già palesata dall'allegazione telematica, risultante dal fascicolo del processo, ma anche dalla comunicazione fatta dallo stesso ricorrente alla controparte e anche dallo stesso verbale di udienza del 17 novembre 2015, nel quale la difesa del Commissario liquidatore aveva fatto riferimento a tale comunicazione, seppure contestandola.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame dei documenti presenti nel fascicolo telematico al momento in cui gli stessi dovevano essere valutati per la decisione; che l'errore di allegazione dei documenti, peraltro scusabile, era stato spontaneamente emendato dal ricorrente con l'allegazione del 16 novembre 2015; il giudizio di opposizione allo stato passivo non era equiparabile al giudizio d'appello, anche se aveva natura impugnatoria, e dunque non si applicavano le norme dettate per il procedimento di appello.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 99 legge fall. e dell'art. 2697 cod. civ., l'omesso esame dei documenti allegati e la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, essendo in atti il provvedimento di rigetto, così come prodotto, e la sua preventiva indicazione ex art. 99, comma secondo, n. 4, legge fall. ed essendo in atti la domanda originaria, che avrebbe consentito al Tribunale di Palermo la verifica della corrispondenza tra il petitume la causa petendi dell'opposizione e dell'originario ricorso e le ragioni posti a fondamento del provvedimento di rigetto.

4. Con atto del 3 giugno 2022, depositato telematicamente in data 8 giugno 2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese del giudizio, essendo intervenuta tra le parti una transazione. 5.La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dalla parte personalmente, che è anche procuratore di se stesso, ed è stata accettata, con la sottoscrizione del procuratore della società controricorrente. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte di pronunciare sulle spese (art.391, comma 4, cod.proc.civ.). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

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