Italian Court dismisses trademark opposition appeal for missing legal grounds in initial filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Visa International's appeal against a decision declaring their opposition to the 'Infinity Card' trademark registration inadmissible. Visa argued the initial filing contained sufficient facts and legal grounds, but the court ruled that the cause of action must be explicitly stated from the outset, not added later via supplementary memoranda. Consequently, the court held the appeal inadmissible because the original petition failed to meet the statutory requirement for a complete statement of legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: The initial petition for a lawsuit must explicitly state both the request and the specific legal grounds supporting it; subsequent memoranda cannot serve to complete or add these essential elements, rendering such omissions fatal to admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24113/2017R.G. proposto da Visa International Service Association, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via Tomacelli n. 146,presso lo studio dell’avv.to Claudia Scapicchio , che la rappresenta e difende con l’avv. Marco F. Francetti, giusta procura per notar Mary Rose Dougherty del 29 settembre 2017, in atti; –ricorrente – contro Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
–controricorrente – Oggetto: registrazione marchio AC-27/06/2022 r.g. n. 24113/2017 Cons. est. Paolo Fraulini enei confronti di UnictoS.r.l.; –intimata – avverso la sentenza n. 30 /1 7 della Co mmissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi , depositata in data 7 luglio2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno2022 dal Consigliere Paolo Fraulini. RITENUTO CHE 1. Visa International Service Association ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchiha dichiarato inammissibile l’opposizione da essa proposta avverso la domanda di registrazione del marchio denominativo “Infinity Card”, presentata dalla Unicto s.r.l.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha resistito con controricorso, mentre la Unicto S.r.l.è rimasta intimata.
3. La Commissione ha ritenuto in ammissibile il ricorso in opposizione alla registrazione proposto dall ’ odierna ricorrente , siccome non autosufficiente e incompleto, poiché mancante dell’allegazione degli elementi di fatto e di diritto idonei a individuare il petitum e la causa petendi dell’azione introdotta, specificati solo tardivamente in un secondo momento, dopo la costituzionedel contraddittorio processuale.
4. Le parti costituite ha nno depositato memoria.r.g. n. 24113/2017 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta : a. Primo motivo: «Violazione dell’art. 136 C.P.I. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della decisione poiché il ricorso introduttivo conteneva tutti gli elementi di fatto e di diritto idone i alla corretta instaurazione del rapporto processuale; b. Secondo motivo: « Insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.», deducendo l’ insufficienza e la contraddittorietà della motivaz ione del provvedimento impugnato.
2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.
3. Va preliminarmente respinta l’eccezione di nullità della procura alle liti della ricorrente, sollevata dal Ministero , siccome dall’esame della procura speciale in atti emerge che il Notaio autenticante ha confermato di aver ricevuto dal firmatario le dichiarazioni circa la qualità di legale rappresentante della association, come ricavabile dalla legislazione dello Stato della California, ciò che soddisfa il requisito di specificità, specie a fronte di un’eccezione che, sul punto, si palesa del tutto generica, limitandosi a f ormulare astratte considerazioni sulla procura stranierain genere, senza confrontarsi con la specifica fattispecie .
4. Il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Il primo motivo, nonostante nella forma faccia riferimento all’art. 360, primo comma, n.
3) cod. proc. civ., nella sostanza va qualificatocome deducente un error in procedendo della decisione impugnata, afferente la affermazione secondo la qualeil contenuto r.g. n. 24113/2017 Cons. est. Paolo Fraulini del ricorso in opposizione - che , ai sensi dell’art. 3 69, secondo comma, n.
4) cod. proc. civ. , all e ga al proprio fascicolo - non contenesse sufficienti allegazioni in fatto e in diritto per far ritenere identificabile il petitum e la causa pet e ndi dell’azione intrapresa. In tale contesto, dovendo il motivo qualificarsi , nella sua sostanza, come riferi bile alla violazione dell’art. 360, primo comma, n.
4) cod. proc. civ., questa Corte è giudice del fatto processuale e, come tale, è legittimata a compulsa re gli atti processuali, ai fini dello scrutinio della fondatezza del vizio dedotto. Nella specie, in esito alla lettura del ricorso in opposizione 10 giugno 2016 e della memoria 9 marzo 2017 (docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente ) , emerge che nel ricorso introduttivo l’odierna ricorrente si era limitata ad elencare una serie di questioni: a. la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi in raffronto (“Visa Infinite” e “Infinite Card”), siccome confondibili; b. la ragione del rischio di confusione era insita nella sostanziale omonimia dei due marchi; c. la valenza distintiva del termine “card”, apprezzata dall’U.I.B.M. per respingere l’ opposizione , non era corretta, siccome permaneva il rischio confusorio, dovendo attribuirsi ruolo distintivo e centrale alla parola “Infinity”; d. che il consumatore medio avrebbe rischiato di confondere i due marchi, anche in ragione del ricordo di precedenti marchi “Infinite” già in proprio dominio; e. la mancata applicazione del principio di interdipendenza.r.g. n. 24113/2017 Cons. est.
Paolo Fraulini 6. Per tutti questi aspetti vi era espressa riserva di integrazione delle relative ragioni nel prosieguo del giudizio.
7. Ritiene la Corte che, alla luce di quanto appena esplicitato , l’affermazione della Commissione inerente all’assenza di esplicitazione del “petitum” nel ricorso introduttivo, non sia fondata e vada corretta: è certo, infatti, da quantosopra riportato, che il ricorsocontenesse l’enunciazione della domanda giudiziale in relazione allaquale era stato proposto .
8. Sennonché , la sentenza impugnata è immune da censure in relazione all’altro passaggio argomentativo, secondo il quale non è ammissibile che il ricorso per cui è causa possa rinviare a successive fasi del procedimento l’enunciazione delle ragioni della sua fondatezza. Al contrario, accanto al petitum, il ricorso per cui è causa deve contenereab origine, a pena di inammissibilità , anche la causa petendi, ovvero la chiara e dettagliata enunciazione delle ragioni giuridi che a sostegno della propria fondatezza. Le successive memorie autorizzate, che la Commissione può concederealla parti di depositare , hanno infatti l’esclusiva funzione di meglio illustrare la domanda originariamente formulata , ma non possono certo contenere nuove domande o atteggiarsi ad atti di “completamento” di quello introduttivo, come se il procedimento contenziosodi cui trattasi fosse “a formazione progressiva”.
9. Il secondo motivo è inammissibile , sia perché contiene una formula che non è quella prevista dal vigente art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. , sia perché si tratta di fatto processuale, del quale questa Corte conosce – se idoneamente compulsata-direttamente a prescindere dalla motivazione.
10. La soccombenza regola le spese di fase, liquidate come in dispositivo.r.g. n. 24113/2017 Cons. est. Paolo Fraulini 11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Visa International Service Associationa rifondere al Ministero dello Sviluppo Economico le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d