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Ordinanza — n. 23453/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to bankruptcy passive, allowing tax credit inscription via role extract alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23453/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Equitalia Sud S.p.a.'s opposition to the bankruptcy passive of La Fenicia di Arredamenti, which had argued that tax credit inscription requires proof of payment notice delivery. The court held that under Italian bankruptcy law, the role extract alone suffices for inscription, rendering the physical notification of payment orders unnecessary. Consequently, the lower court's decision requiring such proof was overturned and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 93 l.fall.; Art. 33 d.lgs. n. 112/99; Art. 88 d.P.R. n. 602/73; Art. 17, 18 d.lgs. n. 46/99: The role extract alone is sufficient for the inscription of tax and social security credits in the bankruptcy passive, without requiring proof of notification of payment orders or debt notices.

Parole chiave

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bankruptcy passive inscription tax credit role extract payment order notification insinuazione crediti tributari concorsualità principles equitalia collection rights lower court error carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 93 l.fall.
Art. 33 d.lgs. n. 112/99
Art. 87, 88 d.P.R. n. 602/73
Art. 17, 18 d.lgs. n. 46/99
Art. 13, co. 6 l. n. 247/12
U, 34447/ 20 19; Cass. 13767/ 20 21) e, quanto a quelli previdenziali, di integrare la documentazione giustificativa già prodotta, ai sensi dell’art.
Art. 4 d.m. n. 55/14

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 33408/2021
Cass. 6846/2021
Cass. 12317/2018
Cass. 20054/2018
Cass. 700/1209
Cass. 24589/2919
Cass. Sez. U, 34447/2019
Cass. 13767/2021
Cass. 29806/2017
Cass. 29195/2018
Cass. 11234/2011
Cass. 15834/2018
Cass. 25897/2020
Cass. 16112/2019
Cass. 23809/2020
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Testo completo

gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14721/2016 proposto da: Equitalia Sud S.p.a., quale incorporante di Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’avvocato Tiziana Pane, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento La Fenicia di Arredamenti s.a.s.d i De Rosa Umberto , in persona del curatore dott. ssa Francesca Iacomino, domiciliat a in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Parrella, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositatoil 10/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal cons.Paola Vella.

RILEVATO CHE 1. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento La Fenicia Arredamenti S.a.s. di De Rosa Umberto proposta da Equitalia Sud S.p.a. contro il provvedimento del giudice delegato di parziale esclusione del credito insinuato, «per omessa prova della notifica di cartelle di pagamento», reputando – in dichiar ato dissenso da lla giurisprudenza di legittimità – insufficiente la produzione dei soli estratti di ruolo e necessaria la prova della notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito. 2.

– Avverso detta decisione Equitalia Sud S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 2.1. – Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 93 l.fall., 33 d.lgs. n. 112/99, 87 e 88 d.P.R. n. 602/73, 17 e 18 d . lgs . n. 46/99,per avere il tribunale ritenuto ammissibili solo i crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito muniti di provadella regolare notifica al fallito in bonis o al curatore . 2.2. –Il secondo mezzo denuncia, in subordine, la violazione degli artt. 93 l.fall., 33 d.lgs. n. 112/99, 87 e 88 d.P.R. n. 602/73, 17 e 18 d.lgs. n. 46/99 , 116 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione, per l’omesso esame delle relate di notifica delle cartelle di pagamento allegate all’istanza. 2.3.

– Il terzo mezzo lamenta , in ipotesi di rigetto del ricorso, la violazione degli artt. 13, co. 6 , l. n. 247/12 e 4 , d.m. n. 55/14 in relazione alla liquidazione delle spese processuali, stante la natura non ordinaria ma di volontaria giurisdizione del giudizio di opposizione allo stato passivo, mancante della fase istruttoria, e comunque l’opportunità della compensazione delle spese per contrasto della decisione con l’orientamento di legittimità. 3. –Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti due . 3.1. – Sul tema in questione è sufficiente richiamare la pronuncia delle S ezioni Unite di questa Corte che, cassando un’analoga decisione dello stesso Tribunale di Nola, ha affermato il principio di diritto per cui, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione, e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo(Cass.

Sez. U, 33408/2021). 3.2. – In particolare, è stato ritenuto d el tutto irrilevante, ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare , non solo che gli avvisi di accertamento e di addebito acquistino valore di titolo esecutivo, ma anche che essi vengano notificati, dal momento che la notificazione risponderebbe alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (in termini, già Cass. 6846/ 20 21 co n riferimento alla cartella di pagamento per crediti tributari, e Cass.12317/2018, 20054/2018, 700/1209, 24589/2919 con riguardo all’insinuazione al passivo di crediti previdenziali), funzione però già assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata dell’estratto di ruolo, che consente ( ricorrendone le condizioni ) , quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base all’art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602/73 (salvo si tratti di fatti sopravvenuti, ossia “a valle ” dell’iscrizione a ruolo:

Cass. Sez. U, 34447/ 20 19; Cass. 13767/ 20 21) e, quanto a quelli previdenziali, di integrare la documentazione giustificativa già prodotta, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 46/99 ( v. Cass. 29806/ 20 17 , 29195/2018). 3.3. – E’ stato altresì osservato che l’intimazione ad adempiere contenuta nell’avviso di accertamento e in quello di addebito, che giunge al debitore proprio in virtù della notificazione– la quale svolge la funzione propria del precetto di pagamento – , in quanto funzionale all’esecuzione individuale è addirittura incompatibile con i principi della concorsualità e, in particolare, con l’art. 51 l.fall . (Cass.11234/2011, 15834/2018, 25897/2020). 3.4.

– Ha quindi trovato conferma l’orientamento già in precedenza affermatosi in base al quale «il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale» (Cass. 16112/2019, 23809/2020). 4.

– Segue la cassazione del decreto impugnato , con rinvio al Tribunale di Nola che si dovrà attenere ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il prim o motiv o di ricorso, con assorbimento dei restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, cui rimette anche la