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Ordinanza — n. 23345/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on expropriation damages, upholding appellate court's valuation method and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23345/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against an appellate court judgment regarding expropriation compensation. The heirs argued that the valuation of buildings should have used an analytical method and accounted for potential redevelopment value, but the court found the appellate court's reasoning sufficient. The court ruled that the appellate judge properly evaluated the evidence and provided adequate motivation, thereby dismissing the claim for increased damages.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 1 DPR 327/2001; Art. 91 92 c.p.c.: The appellate court must provide autonomous motivation based on evidence, but relying on expert conclusions does not violate this duty if the judge explains their conviction regarding the valuation method and the nature of the technical assessment.

Parole chiave

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expropriation damages valuation method appellate motivation expert report reliance redevelopment potential civil procedure appeal property compensation insediamento protetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 comma 1 DPR 327/2001
Marulli RAGIONIDELLA DECISIONE 2.1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta in relazione al valore di stima indicato per i fabbricati, la violazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
d.m. 10 marzo 2004 n. 55
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 38 d.P.R. 327/2001
Il motivo opera poi un'impropria commistione di profili di diritto (violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 327/2001) e di profili motivazionali (trasformabilità edilizia ed unicità storico- artistica dei fabbricati), cumulando nel corpo di una medesima RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 28/01/2000, n. 956
Cass., Sez. I, 14/09/1999, n. 9814
956; Cass., Sez. I, 14/09/1999, n. 9814; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 26/04/1999 n. 4138
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Testo completo

FRIDA Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8993/2017 R.G. proposto da : Di Vincenzo Dario e Di Vincenzo Paola, elettivamente domiciliati in Roma P.zza S. Andrea della valle n. 3, presso lo studio dell’avvocato Massimo Mellaro rappresentati e difesi dagli avvocati GiulianoSaitta e Giuseppe Saitta - ricorrenti - contro Ente Parco dei Nebrodi, elettivamente domiciliato in Roma Foro Traiano n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato Francesca Pulejo rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Gerbino - controricorrente - nonchècontro RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est.

Cons. Marulli Comune Castell'Umberto, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Strano - controricorrente - nonchè contro Ufficio Unico del PIT Nebrodi n. 33 - intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 564/2016 depositata il 04/10/2016; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons. Dott.Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1.I germani Dario e Paola Di Vincenzo, eredi di Cesare Di Vincenzo – cui l'Ente Parco dei Nebrodi aveva fatto notificare a beneficio del Comune di Castell'Umberto decreto di esproprio di un'area di sua proprietà su cui insistevano i resti di una chiesa e di un convento dominicano, che nei disegni del Comune avrebbero dovuto costituire oggetto di un più ampio intervento di recupero dell'antico Borgo rurale di Castania – impugnano avanti a questa Corte l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Messina, adita dai medesimi ai fini di determinare la stima dei beni ablati, in adesione ai rilievi del perito da essa nominato, ha proceduto a liquidare in loro favore la somma di euro 3607,47 relativamente ai terreni, da reputarsi di natura agricola poiché inseriti nella zona di completamento A e come tali insuscettibili di trasformazione edilizia, e la somma di euro 3694,56 relativamente ai fabbricati.

Di detta sentenza i ricorrenti reclamano ora la cassazione affidandosi a sei mezzi, seguiti da memoria,ai quali replicano il Comune e l'Ente Parco, mentre non ha svolto attività processuale l'intimato Ufficio Unico del PIT Nebrodi n.

33. RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est. Cons. Marulli RAGIONIDELLA DECISIONE 2.1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta in relazione al valore di stima indicato per i fabbricati, la violazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello, condividendo le conclusioni del CTU, che a tal fine aveva stimato i cespiti ablati con il metodo della comparazione diretta, avrebbe disatteso il principio, pure enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, in vista del quale si rende preferibile nella valutazione dei fabbricati il metodo analitico ricostruttivo, non avrebbe neppure ipotizzato gli incrementi di valore derivanti dalla possibilità di trasformazione edilizia delle costruzioni esistenti, malgrado l'ingente importo dei lavori preventivati dal Comune ed avrebbe dovuto adottare un criterio di stima in grado di tenere in debito conto l'unicum costituito dai manufatti interessati aventi pregio storico ed artistico. 2.2.

Il motivo è affetto da plurime ragioni di inammissibilità che ne precludono a priori lo scrutinio. Esso affonda le proprie radici in una critica di puro merito, giacché sollecita una rinnovazione degli apprezzamenti in fatto operati, sulla scorta dei rilievi peritali, giudicati a più riprese esenti da censura dal decidente di merito,chiamando questa Corte nel rivederne il giudizio ad esercitare un ufficio estraneo ai propri compiti istituzionali, non costituendo il giudizio di cassazione un giudizio sulla vicenda fattuale mediante il quale porre rimedio all'asserita ingiustizia della decisione impugnata.

Il motivo opera poi un'impropria commistione di profili di diritto (violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 327/2001) e di profili motivazionali (trasformabilità edilizia ed unicità storico- artistica dei fabbricati), cumulando nel corpo di una medesima RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est. Cons. Marulli esposizione doglianze di eterogenea natura intese a denunciare l'erroneità del ragionamento decisorio tanto per essere incorso nella violazione di una norma di legge quanto per aver obliterato circostanze di fatto ritenute non trascurabili; e, se ciò, anche ad onta della rubrica, non impedisce di discernere le prime dalle seconde, nondimeno esso si rende per questo scrutinabile vuoi perché, quanto alla critica di diritto –ferma più in generale la pacifica insindacabilità del criterio di valutazione adottato dal giudice del merito, tanto più ove, come nel caso di specie, la stima abbia ad oggetto beni non comuni e non si mostri certo agevole – essa introduce nel giudizio una questione nuova, giacché non costa che, lasciando i ricorrenti sul punto pure inevaso l'onere di autosufficienza, la Corte d''Appello ne sia stata anzitempo investita, vuoi perché, quanto alle critiche motivazionali, esse, oltre a non cogliere nel segno, dato che la Corte d'Appello si è mostrata ben consapevole della natura dei beni stimati, esulano manifestamente dal perimetro di attuale perseguibilità per cassazione del vizio motivazionale, di tal ché tanto nell'uno che nell'altro caso il motivo si sottrae comunque al richiesto esame cassatorio. 3.1.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso si lamenta in relazione al valore di stima indicato per i terreni la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 in relazione all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore del Comune di Castell'Umberto e la violazione e falsa applicazione dell'art. 40, commi 2 e 3, d.P.R. 327/2001. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che, essendo il compendio inserito in zona A, in essa siano perciò consentiti solo interventi incompatibili con la possibilità legale di edificazione, quando al contrario dalle norme riportate in rubrica non emerge l'inedificabilità assoluta affermata dalla sentenza e le potenzialità RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est.

Cons. Marulli edilizia dell'area siano comprovate dagli ingenti interventi preventivati dagli enti esproprianti (secondo motivo); del pari, la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere, comunque, a prescindere dalla sua trasformabilità edilizia, il compendio di natura agricola escludendo utilizzazioni economiche ulteriori e diverse da quelle agricole consentite dalla normativa vigente e malgrado l'utilizzazione in questo senso fosse dimostrata dall'ampiezza dell'intervento di recupero preventivato (terzo motivo). 3.2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto strettamente avvinti, non hanno fondamento.

Eppur vero che nellagiurisprudenza di questa Corte si trova più volte enunciato il comando che la dicotomia tra suoli edificabili e suoli non edificabili non determina necessariamente la riconduzione di questi ultimi al novero dei fondi agricoli ove lo strumento urbanistico in guisa del quale valutare la sussistenza dell'edificabilità legale del fondo espropriato, pur vincolando la zona ad un'utilizzazione pubblica, non esclude, nei limiti in tal modo contrassegnati, la sua trasformabilità edilizia ad opera del suo proprietario, di modo che nel determinare l'ammontare dell'indennità debba tenersi conto anche della possibilità di un'utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria, sempre che sia assentita dalla normativa vigente e sia debitamente assistita delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., Sez.

U, 19/03/2020, n. 7454). Tuttavia, qui, il rilievo si mostra privo della pretesa conducenza, dal momento che la Corte d'Appello, con accertamento di fatto non contestato e non contestabile in ogni caso in questa sede, ha preso e dato atto che le aree non edificate oggetto di esproprio in danno dei ricorrenti ricadono, alla stregua degli strumenti urbanistici vigenti al tempo della procedura, nella zona di completamento A, nella quale sono consentiti, come si legge in motivazione e come pure riporta il RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est.

Cons. Marulli ricorso, «solo interventi di manutenzione e restauro e di consolidamento dei manufatti esistenti, (interventi) che risultano incompatibili con la possibilità legale di edificabilità». E' evidente che, essendo in tal modo esclusa la possibilità di un'utilizzazione intermedia, viceversa consentita per le aree che, pur asservite urbanisticamente ad un uso pubblico, ammettono in questa guisa una pur ridotta trasformabilità edilizia da parte del proprietario, viene meno il presupposto su cui si radica la tesi dei ricorrenti e la decisione impugnata non si presta perciò ad alcuna censura se, in difetto appunto di edificabilità piena o intermedia che sia, abbia assimilato il compendio di che trattasi ai fondi agricoli. 4.1.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello, nel liquidare le indennità dovute in conformità alla stima effettuatane dal perito, avrebbe, acriticamente, recepito le risultanze della CTU da essa disposta ed avrebbe disatteso le obiezioni da loro sollevate a mezzo del proprio consulente di parte in merito alla valutazione dei fabbricati, tenuto conto del valore stimato con riferimento ad altro cespite di valenza storica rappresentato dal Castello di Sollima, con motivazione meramente apparente.

Con il quinto motivo di ricorso si lamenta invece, in via subordinata, l'omesso esame di un fatto decisivo atteso che la Corte d'Appello non avrebbe preso posizione riguardo alle contestazioni mosse dai ricorrenti alla CTU. 4.2. La doglianza che prende forma nei motivi esposti – al netto di ogni suggestione motivazionale, giacché il fatto nella previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è il fatto storico principale o secondario dedotto a fondamento o a confutazione della RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est. Cons. Marulli pretesa, onde non vi rientra l'omesso esame di un argomento difensivo –non ha per il resto alcun fondamento. 4.3.

Quanto per vero al primo rilievo, se esso non si debba ritenere più generalmente assorbito perché «la sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'itertecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice» (Cass., Sez. I, 28/01/2000, n. 956; Cass., Sez. I, 14/09/1999, n. 9814; Cass., Sez. I, 26/04/1999 n. 4138), non coglie propriamente nel segno,dato che la Corte d'Appello, come consta dalla pagina 8 della motivazione, si è data cura, esattamente al contrario di quanto asseriscono i ricorrenti, di notare che «non sufficiente un semplice richiamo delle conclusioni a cui perviene il CTU, ma è necessario formulare una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo dando sufficiente ragione del proprio convincimento».

Che poi gli elementi di prova siano stati estrapolati prevalentemente dalla CTU non vizia la decisione –che in ogni caso non sarebbe viziata per quanto si è riferito in premessa –attesa la natura della controversia la cui definizione, di regola, presuppone, una valutazione di ordine tecnico ed è imprescindibile perciò dagli accertamenti demandati al CTU. 4.4. Né miglior sorte ha il secondo rilievo perché, pur non dubitando il collegio che il giudice del merito sia in questo caso effettivamente gravato dall'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate in ordine alla CTU, nondimeno può dirsi che l'obbligo s ia rimasto nella specie insoddisfatto, dal momento che la Corte d'Appello, pur giudicando più generalmente non convincenti le contestazioni dei ricorrenti, ha RG 8993/17Di Vincenzo-Ente Parco Nebrodi Est.

Cons. Marulli pure osservato, insieme fatto che non ha nessuna rilevanza giuridica nella stima del bene il volume finanziario degli interventi preventivati dalle autorità esproprianti, «che la stima di un bene quale è quello dedotto in giudizio non appare certo agevole», con ciò evidentemente intendendo rimarcando la peculiarià della valutazione richiesta nel caso di specie ed, insieme, assolvendo compiutamente l'obbligo motivazionale su di sè gravante.

5. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione al d.m. 10 marzo 2004, n.

55. Sostengono i ricorrenti, censurando il capo delle spese della decisione impugnata, che l'accoglimento del ricorso dovrebbe comportare una più congrua liquidazione della voce a proprio favore. Rigettandosi i soprastanti motivi ricorso, la doglianza qui in esame resta conseguentemente assorbita.

6. Il ricorso va quindi conclusivamente respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a tito