Italian court dismisses bank's appeal as untimely due to failure to meet strict 60-day cassation deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the bank's appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the mandatory 60-day deadline for cassation. Although the bank argued that electronic service of the appellate judgment should reset the clock, the court found the notification date clear from official records. Consequently, the court rejected the substantive arguments regarding contract nullity and awarded costs to the client.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 2 c.p.c.; The strict 60-day deadline for filing a cassation appeal begins upon the notification of the appellate judgment to the party's domicile, and errors in the service certificate regarding the year do not extend this period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
O AMATORE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2455/2018 proposto da: BPER Banca s . p.a . , in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domic iliata in Roma , v ia Nomentana n.78, presso lo studio dell’avvocato Domenico Spagnuolo, che lo rappresenta e difende unitamente a gli avvocati Sido Bonfatti e Federica Nicolini, conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Maioli Mario, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n.87, presso lo studio dell’avvocatoArturo Antonucci, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Roberto Vassalle e Francesca Virgili, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1339/2017 della Corte d'appello di Bologna, pubblicata il 07/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2022 dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Mario Maioli convenne innanzi al Tribu nale di R eggio Emilia la BPER Emilia Romagna, chiedendo l’accertamento della nullità, l’annullamento o la risoluzione per grave inadempimento della convenuta, riguardo a due contratti relativi ad operazioni d’investimento in bond argentini effettuateil 14.7.99 e il 13.1.2000, e la conseguente condanna della banca alla restituzione della somma investita pari a euro 103.759,44 ovvero al risarcimento dei danni quantificato nella medesima somma, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda, l’attore esponeva: di non essere stato adeguatamente informato sulla rischiosità dell’investimento e del relativo andamento negativo; di non aver mai sottoscritto il contratto-quadro e di non aver ricevuto le informazioni di legge; che la banca aveva operato in conflitto d’inte ressi proponendogli investimenti inadeguati al suo profilo di rischio; che il prospetto informativo gli era stato consegnato solo dopo i due investimenti in questione. Con sentenza del 30.3.2011 il Tribunale rigettò la domanda. Il Maioli propose appello che la Corte territoriale, con sentenza del 7.6.2017, accolse, condannando la banca al pagamento della somma di euro 86.884,03 oltre interessi e rivalutazione dall’1.7.2007 al saldo, osservando che: era fondata la domanda di accertamento della nullità del contratto-quadro, in quanto non firmato dalla banca, nonché quella di risoluzione per grave inadempimento della banca che aveva omesso di adempiere a gli obblighi informativi sulla rischiosità dell’investimento e circa le perdite ver ificatesi nel corso del rapporto.
BPER s.p.a. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Maioli resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/98, 115,116, cod.proc.civ.,nonché omesso esame di fatto decisivo e vizio di travisamento delle prove, per aver la Corte d’appello affermato la nullità del contratto di acquisto dei bond argentini per mancata firma sul contratto-quadro da parte della banca, sebbene copia del contratto sottoscritto da essa fosse stato consegnato al cliente. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/98, 26,28, 29 Reg.
Consob, 115,116, cod. proc.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e vizio di travisamento delle prove, per non aver la Corte d’appello considerato che, pur in mancanza delle informazioni sulla propensione al rischio del cliente, le operazioni d’investimento sarebbero state comunque effettuate in quanto coerenti con il profilo dichiarato dall’investitore in virtù di precedenti identici investimenti, mentre non era stato pattuito un continuo monitoraggio dell’andamento degli investimenti. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1224, c.2, cod.civ. , nonché omesso esame di fatto decisivo e vizio di travisamento delle prove, per aver la Corte d’appello riconosciuto al Maioli la rivalutazione monetaria in mancanza di prova.
Il quarto motivo deduce omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della BPER, violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., sulla restituzione dei titoli in caso di accoglimento della domanda. Anzitutto, va osservato che l’intestazione del ricorso è inficiata da errore materiale nella parte in cui essa si riferisce al Credem anziché alla BPER ; tuttavia, dall’esame complessivo del ricorso , e in particolare dall’esposizione dei fatti e dalle stesse conclusioni, nonché dalla procura speciale, non è dubbio che esso sia stato depositato nell’interesse della BPER.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente, con notifica del 5.1.2018,oltre il termine breve di gg. 60 decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata con p.e.c. in data 27.9.2017 presso il procuratore domiciliatario della banca costituito in appello. Al riguardo, la notificazione della sentenza d'appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva (Cass., n. 2974/20; n. 18493/14).
Al riguardo, non possono essere condivise le obiezioni sollevate da parte ricorrente nellamemoria del 27.5.2022, basate sul fatto che la stessa attestazione, da partedel legale, dell’atto notificato via p.e.c. indica che l’invio sarebbe avvenuto il “27.9.2018”, con la conseguenza che, stando alle risultanze dell’attestazione (ossia della dichiarazione dell’avvocato, in proposito pubblico ufficiale) il ricorso notificato da BPER il 5.1.2018 sarebbe precedente all’invio oggetto dell’attestazione dell’Avv. Roberto Vassalle. Tali obiezioni infatti si basano su di un evidente errore materiale dell’attestazione in questione, agevolmente percepibile ictu oculi - al pari dell’errore che inficia l’intestazione del ricorso- concernente l’anno dell’invio, indicato come “2018” anziché “2017”, tenuto conto del fatto che la stessa attestazione è stata redatta in data 16.1.2018 e non potrebbe sicuramente riferirsi a un atto compiuto successivamente, persino dopo la notifica del ricorso, e che le ricevute allegate recano la data corretta del “27.9.2017”.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello