Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23118/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows cooperative's priority claim for cheese sales, ruling transformation of members' milk is agricultural activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23118/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court quashed the lower court's decision denying a cooperative's priority status for cheese sales derived from members' milk. The cooperative argued that transforming and selling this milk constituted agricultural activity essential to its mutualistic purpose, while the lower court required direct sales of raw milk. The supreme court held that the statutory privilege covers the entire cooperative process, including transformation and commercialization, thereby validating the cooperative's claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2751 bis, nr. 5 bis c.c.; The privilege for agricultural cooperatives extends to credits arising from the transformation and commercialization of raw materials provided by members, not limited to the direct sale of unprocessed goods.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural cooperative priority transformation of milk mutualistic purpose commercialization of products priority in bankruptcy credito contestato opposizione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2751 bis, nr. 5 bis c.c.
propose domanda di ammissione al passivo del F allimento Mida srl in liquidazione del credito di € 32.534,88 derivante da vendita di prodotti caseari, facendo valere il privilegio ex art. 2751 bis nr.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, nr. 3 c.p.c.
art. 2751-bis c.c
nr 22199/2013 e nr 17046/2016) ha puntualmente definito la natura e il contenuto del privilegio previsto dall'art. 2751-bis c.c., n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21652/2010
Cass. n. 22199/2013
Cass. n. 17046/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8946/2019 R.G. proposto da : LATTERIE VICENTINE SCA, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA (GRZNDR71R02H501N) rappresentato e difeso dall'avvocato FANTINI DANIELE (FNTDNL67E11I531A) -ricorrente- contro FALLIMENTO MIDA SRL IN LIQUIDAZIONE, SPAZZOLIFICIO PIAVE SPA -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 10584/2018 depositata il07/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Latteri e Vicentine S.C.A. propose domanda di ammissione al passivo del F allimento Mida srl in liquidazione del credito di € 32.534,88 derivante da vendita di prodotti caseari, facendo valere il privilegio ex art. 2751 bis nr. 5 bis cc.

2. Il Giudice Delegatoammise il credito al chirografo, nel minor importo di € 3.026,73. 2.1.L’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Latterie Vicentine contro il provvedimento del G.D. è stata accolta solo parzialmente dal Tribunale di Napoli Nord che , con decreto del 6/2/2019, pur ammettendo il credito nella sua interezza, non ne ha riconosciuto la collocazione in privilegio, rilevando che l’opponente non aveva fornito la prova che l’attività di vendita del formaggio, ottenuto dal latte fornito dai soci o acquistato sul mercato, fosse strumentale rispetto allo scopo cooperativo.

3. Latterie Vicentine ricorre per la c ass azione del decreto, affidandosi a due motivi illustrati con memoria. Le parti intimate non svolgonodifese. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art 2751 bis, nr. 5 bis c . c ., per aver e il t ribunale erroneamente ritenuto che la trasformazione in formaggio da parte della società cooperativa del latte fornito prevalentemente dai soci e la commercializzazione di tale prodotto finale non costituisse attività agricola connessa ad uno scopo mutualistico. 1.1 Con il secondo motivo Latterie Vicentine deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per aver il tribunale ritenuto inammissibile la prova per testi da essa articolata, avente ad oggetto fatti decisivi al fine di dimostrare la strumentalità dell a predetta attività di trasformazione.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Questa Corte,con la sentenza nr 21652/2010 ( cui hanno fatto seguito Cass. nr 22199/2013 e nr 17046/2016) ha puntualmente definito la natura e il contenuto del privilegio previsto dall'art. 2751-bis c.c., n. 5-bis, affermando che « poiché la ragion d'essere del privilegio di cui si sta parlando va ricercata nella speciale tutela che il legislatore ha inteso assicurare alla cooperazione in ambito agricolo, occorre che il credito cui tale privilegio attiene sia appunto sorto nell'esercizio di un'attività riconducibile alla funzione propria delle cooperative o dei consorzi di quel settore, costituti in forma cooperativa.

Non la mera qualifica soggettiva del creditore, ossia il fatto che esso operi col nome di cooperativa agricola o di consorzio agrario e sia iscritto nel relativo registro, è sufficiente a giustificare la prelazione, il cui fondamento si radica invece nella causa oggettiva del credito, e perciò nel fatto che questo derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore.La tutela attiene alla "vendita dei prodotti", cioè primariamente alla vendita di quei beni la cui produzione è riconducibile all'attività dei soci riuniti in cooperativa (quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale) o all'attività delle imprese consorziate.

Ma deve appunto trattarsi della vendita di prodotti agricoli che direttamente si legano all'oggetto sociale dell'ente ed alla sua specifica funzione, costituendone la naturale esplicazione, come appunto accade quando quei prodotti siano stati forniti o trasformati dai soci. Naturalmente, neppure nelle cooperative a mutualità prevalente è del tutto esclusa la possibilità di compiere operazioni commerciali anche con terzi, acquistando perciò sul mercato prodotti destinati poi ad essere rivenduti, ed è ben possibile che tali operazioni siano funzionali allo scopo mutualistico dell'ente: nel qual caso l'attribuzione del rango privilegiato al credito da esse derivante troverebbe pur sempre giustificazione nella loro strumentalità rispetto al conseguimento delle finalità cooperative in agricoltura cui il legislatore ha inteso dare tutela.

Ma, trattandosi di operazioni del tutto corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, è indispensabile che il suaccennato nesso di strumentalità con la finalità cooperativa sulla quale il privilegio si fonda sia ben chiaro e dimostrabile. Quando ciò non acc ade e si sia puramente e semplicemente in presenza di un'attività commerciale posta in essere sul mercato in termini e con modalità del tutto identiche a quella svolta a scopo di lucro da qualsivoglia altra impresa, il riconoscimento del rango privilegiatoal credito che ne risulti cessa di essere giustificato dalla causa di detto credito: perché tra questo ed il conseguimento degli scopi della cooperazione agricola non è più possibile individuare l'indispensabile nesso, a meno che colui che il privilegio invoca non dimostri, a dispetto dell'apparenza, la sussistenza del rapporto di strumentalità tra l'operazione di cui si tratta e le peculiari finalità cooperative dell'ente alle quali già sopra si è fatto cenno». 2.2.Orbene, venendo al caso di specie , è p acifico che la produzione dei formaggivenduti a Mida da parte della Cooperativa è avvenuta grazie alla trasformazione del latte in larga parte conferito dai soci eper il resto acquistato sul mercato. 2.3 E’, altresì, incontestato che detta attività sia espressamente prevista dall’oggetto sociale della Cooperativa, atteso che nella visura riprodotta per estratto nel corpo della motivazione del decreto si legge che «… a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa ha per oggetto :

a) la raccolta , la manipolazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e la valorizzazione del latte proveniente da aziende condotte dai soci e la commercializzazione anche al minuto dei prodotti ottenuti…. .» 2.4 Ciò nonostante, i l tribunale non ha ritenuto sufficientemente provato che il prodotto commercializzato da Latterie Vicentinefosse collegato alla funzione di cooperazione in ambito agricolo che la legge mira a tutelare: se condo i giudici napoletani il fine mutualistico si sarebbe realizzato solo nell’ipotesi di vendita da parte della cooperativa del latte fornito dai soci o dei formaggi da questi ultimi direttamente lavorati. 2.5 Le argomentazioni spese dai giudici di merito - quanto meno con riferimento al quantitativo di formaggi prodotto impiegando il latte fornito dai soci - per escludere che vi fosse prova del la funzione di cooperazione appaiono confliggenticon la logica e con il principio di diritto sopra richiamato, pri ma ancora che con il chiaro tenore dell’atto costitutivo di Latterie Vicentine, che , come si è detto,contempla espressamente fra l e attività attraverso le quali è perseguita la finalità mutualistica quella di vendita dei prodotti caseari ottenuti con la lavorazione del latte proveniente dalle aziende dei soci. 2.6Non è dato, in sostanza, comprendere perché il tribunale abbia ritenuto che i l fine solidaristico in ambito agricolo consista unicamente nell’immissione sul mercato dei prodotti forniti dai soci. 2.7 Lo scopo della c ooperativa agricola, una volta superata la distinzione, che veniva fatta dalla giurisprudenza, tra cooperative di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione ed alienazione di prodotti, è, per contro, proprio quello di realizzare, con risparmio di spese ed incremento degli utili per i soci, la fase finale del processo di produzione, trasformazione e commercializzazione della materia prima dagli stessiconferita. 2.8 D elegando alla c ooperativa la trasformazione e commercializzazione d i tale materia (nella specie il latte ) il socio consegue un risparmio sui costi, che avrebbe dovuto sostenere da solo, relativi al ciclo produttivo (nella specie del formaggio) , in armonia con la struttura ed i connotati propri del fenomeno cooperativistico, in cui il socio realizza il fine produttivo affidando alcune fasi del processo economico ad un organismo collettivo, formato da altri soggetti con le sue stesse caratteristiche.

3. L’accoglimento del primo motivoassorbe l’esame del secondo.

4. Il decreto impugnat o va cassat o, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord, in diver