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Ordinanza — n. 22984/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal by all three plaintiff companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22984/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but noted the plaintiffs subsequently withdrew their request. The three construction companies formally renounced the lawsuit filed against the bankruptcy administrator of Carena s.p.a. Consequently, the court ruled that the proceedings extinguished due to this intervening withdrawal. No further judgment on the merits was issued as the legal action ceased voluntarily.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A lawsuit extinguishes when the plaintiff formally renounces the appeal, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy administrator formal renunciation contributo unificato Corte di Cassazione civil procedure spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
e "Bergonzoni Costruzioni" s.r.I., hanno allegato rituale atto di rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
15278 - 2015 R.G.; dà atto che non sussistono i presuppostirprocessualberché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art.
art. 390 cod. proc. civ
e "Bergonzoni Costruzioni" s.r.I., hanno allegato rituale atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

eguente ORDINANZA C-0 sul ricorso n. 15278 - 2015 R.G. proposto da: SIRCE s.p.a. - c.f. 00809020159 - in persona del le gale rappresentante pro tempore, ITALFERRO s.r.l. - c.f./p.i.v.a. IT02581400104 - in persona del le gale rappresentante pro tempore, BERGONZONI COSTRUZIONI s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 02154900993 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Panama, n. 86, presso lo studio dell'avvocato Andrea Melucco che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Giorgio Giorgi ed all'avvocato Enrico Ivaldi le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della "Carena s.p.a. Impresa di Costruzioni", in persona del dottor Ermanno Martinetto, elettivamente domiciliato in Genova, alla via Roma, n. 10/10, presso lo studio dell'avvocato Francesco Liconti che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Fabrizio Villa lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all'atto in data 13.4.2022 di costituzione dello stesso curatore e di rinuncia congiunta. CONTRORICORRENTE e GORIMA COSTRUZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e BODRATO s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e BANCA IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova dei 19.2/11.3.2015, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che le ricorrenti, "Sirce" s.p.a., "Italferro" s.r.l. e "Bergonzoni Costruzioni" s.r.I., hanno allegato rituale atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datato 13.4.2022 al ricorso iscritto al n. 15278 - 2015 R.G.; preso atto che il controricorrente, curatore del fallimento della "Carena s.p.a.

Impresa di Costruzioni", ha aderito all'atto di rinuncia con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Sirce" s.p.a., dalla "Italferro" s.r.l. e dalla "Bergonzoni Costruzioni" s.r.l. ed iscritto al n. 15278 - 2015 R.G.; dà atto che non sussistono i presuppostirprocessualberché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R. Così deciso in R