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Ordinanza — n. 22919/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank regarding investment loss, citing lack of causal link between alleged info breach and investor's high-risk portfolio choices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22919/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by investors against a bank regarding the nullity of their investment in Argentine bonds. The investors argued they were inadequately informed of risks and suffered losses due to the bank's failure to disclose specific risk levels, while the bank contended the contract was valid and the investors were expert subjects. The court ruled that the investors' history of high-risk investments demonstrated a specific propensity for risk, negating the causal link between any alleged informational breach and the specific loss incurred.

Regesto Legislator

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Art. 23 d.lgs. 58/1998; Art. 1 d.lgs. 415/1996: The legal presumption of causality between informational non-compliance and investor prejudice does not apply when the investor's own history of high-risk choices demonstrates a specific propensity for such risks, thereby breaking the causal chain.

Parole chiave

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financial intermediation informational obligation causal link high risk investment investor expertise presumption of causality investment loss responsabilità da consulenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 23 d.lgs. 58/1998
58, e degli obblighi di cui al d.lgs. 23 luglio 1996, n.
Art. 1 d.lgs. 415/1996
Cass. 10 febbraio 2017, n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
non spiega alcuna attivi tà difensiva; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 novembre 2021, n. 33596
Cass. 28 luglio 2020, n. 16126
Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass.
Cass. 17 aprile 2020, n. 7905
Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931
Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493
7931; vedi anche, Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493;
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali in assenza di validaattività difensiva della parte vittoriosa
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27583/2017R.G. proposto da Del Rosso Maria, Parenti Andrea e Parenti Daniele , tutti rappresentati e difes i da ll’ avv. Filippo Toccafondi , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giammaria Camici , sito in Roma, viaMonte Zebio, 30 -ricorrenti - contro Cassa di Risparmio di Prato s.p.a., in persona de l legale rappresentantepro tempore -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 1640/2016, depositata l’11 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - Maria Del Rosso, Andrea Parenti e Daniele Parenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata l’11 ottobre 2016, di reiezione del loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva respinto le domande avanzate nei confronti della Cassa di Risparmio di Prato Oggetto: intermediazione finanziaria s.p.a. per la declaratoria di nullità o per l’annullamento per errore dell’acquisto di titoli emessi dalla Repubblica argentina o, in subordine, per l’accertamento dell’inadempimento della banca, con condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di euro 100.000,00, pari all’importo investito, oltre interessi legali, e, comunque, al risarcimento dei danni; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con la domanda proposta gli attori avevano allegato di non essere stati adeguatamente informati dei rischi dell’operazione, di non aver sottoscritto alcun documento informativo e, a seguito del default dell’emittente, di aver subito un grave danno costituito dalla perdita di valore dei titoli acquistati; - il giudice di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che il contratto quadro era valido ed efficace alla luce del quadro normativo vigente al momento della sua conclusione e che non poteva imputarsi all’intermediario l’inosservanza dell’obbligo di informazione in ordine allo specifico grado di rischiosità dei titoli in quanto all’epoca dell’acquisto non si avevano avvisaglie del defaultche avrebbe colpito l’emittente; - ha, inoltre, evidenziato che gli investitori erano soggetti esperti e che, in ogni caso, non era dimostrato il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento della banca e il danno lamentato, potendo ragionevolmente ritenersi che gli investitori non si sarebbero astenuti dal dar corso all’operazione; -il ricorso è affidato a tre motivi; - la Cassa di Risparmio di Prato s.p.a. non spiega alcuna attivi tà difensiva; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 23, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e degli obblighi di cui al d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, per aver la sentenza impugnata escluso che la banca si fosse resa inosservante dell’obbligo di fornire informazioni adeguate e specifiche in relazione all’operazione di investimento posta in essere; - evidenziano, in particolare, che la banca medesima non aveva fornito loro « un’informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze specifiche del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente»; - censurano, altresì, la de cisione della Corte di appello nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta osservata dalla banca e il danno lamentato; - con il secondo motivo deducono, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il «vizio di motivazione sull’adeguatezza dell’investimento per l’investitore non professionale»; -sottolineano, sul punto, che, all’epoca dell’investimento, l’acquisto dei titoli emessi dalla Repubblica argentina presentava un rischio elevato e carattere speculativo e che tale circostanza doveva era nota agli intermediari finanziari; - aggiungono, inoltre, che la banca aveva omesso di indagare in modo puntuale sulla loro propensione al rischio e sui loro concreti obiettivi di investimento e non aveva preventivamente consegnato loro il documento generale sui rischi dell’investimento; -lamentano, infine, l’omessa rilevazione del conflitto di interessi in cui versava l’intermediario, in relazione al fatto che i titoli venduti erano già nel suo portafoglio; - con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art.115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello falsamento applicato la nozione di fatto notorio alla affermazione per cui i titoli in oggetto presentassero, all’epoca del loro acquisto, un «rischio moderato»; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - come rilevato in precedenza, la Corte di appello, ritenuta la validità dell’ordine di acquisto sotto il profilo del contestato difetto del requisito formale,ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria degli investitori in ragione dell’insussistenza sia della dedotta violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, sia del nesso di causalità; - con riferimento a tale ultimo aspetto, i nvestito (anch’esso) dal primo motivo di ricorso, si rammenta che è principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui « dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattoridi rischio che gli sono stati segnalati » (Cass. 11 novembre 2021, n. 33596;

Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 17 aprile 2020, n.7905); - orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che gli attori avevano effettuato, nell’ambito del contratto quadro concluso con la banca, diverse operazioni ad alto rischio, menzionando, a titolo esemplificativo, l’investimento nei seguenti titoli: Ducato Paesi Emergenti; Turkey 9,50%; Jamaica 10,5%; - ha, quindi, valorizzato tale circostanza al fine di ritenere sia che l’operazione in oggetto fosse adeguata, sia che non sussistesse il necessario nesso di causalità, ritenendo che gli attori medesimi non si sarebbero astenuti dal compiere l’operazione anche qualora avessero ricevuto un’informazione specifica sui titoli acquistati; -il fatto che questi fossero soliti investire in titoli obbligazionari «ad alto rischio» – caratteristica, peraltro, non rinvenuta nei titoli in oggetto in relazione ai quali la Corte di appello ha escluso che, al momento dell’acquisto, presentassero elementi di rischiosità – costituisce elemento non generico di una specifica propensione degli attori ad acquisire in portafoglio titoli aventi un particolare profilo di rischio, pari – se non superiore – a quello assunto con l’operazione controversa; - pertanto, la statuizione della Corte di appello che ha ritenuto insussistente il nesso di causalità si presenta coerente con il richiamato principio giurisprudenziale e,per tale motivo, si sottrae alla censura prospettata sul punto; - la resistenza della ratio decidendi rappresentata dal difetto del nesso di causalità rende del tutto irrilevante l’esame de gli ulteriori profili di doglianza prospettati con il primo motivo e con i motivi residui, in quanto in nessun caso la fondatezza delle censure ivi formulate potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493;

Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali in assenza di validaattività difensiva della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ