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Ordinanza — n. 22766/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22766/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22766/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6553-2020 proposto da: IGHO GODSTAME, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Esposito con studio in Napoli via Toledo n. 106; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MILANO ; -intimati - avverso l'ordinanza n. 16091/2019 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Regesto Legislator

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art. 391 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22766/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 16224/2015; id. 22739/2019; id. 30226/2019); -il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto proposto da difensore privo di valida procura; -nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degliintimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell’avvocato Esposito,che ha proposto il ricorso in difetto di procura speciale (cfr. Cass. 32008/2019; id. 25304/2020), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Parole chiave

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protezione internazionale difetto di legittimazione del ministero pubblico garanzia procedurale minima nel trattato internazionale protezione diplomatica procura interna assistenza amministrativa internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 391 bis cod. proc. civ
ALBERTO CARDINO rilevato in fatto e ritenuto in diritto - E’ impugnata per revocazione , ex art. 391 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6553-2020 proposto da: IGHO GODSTAME, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Esposito con studio in Napoli via Toledo n. 106; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MILANO ; -intimati - avverso l'ordinanza n. 16091/2019 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO rilevato in fatto e ritenuto in diritto - E’ impugnata per revocazione , ex art. 391 bis cod. proc. civ. , l’ordinanza n.16091/2019 depositata dalla Sesta sezione civile-1 di questa Corte il 14/6/2019, che ha rigettato il ricorso proposto da Igho Godstame per ottenere la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva, a sua volta, respinto le domande del migrante di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria; - il ricor so deduce l’errore nella percezione dei fatti relativi a lla mancata fissazione dell’udienza di comparizione ed alla omissione dell’audizione del migrante innanzi al Tribunale di Milano; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Ministero dell’Interno e Procuratore della Repubblica presso il Tribuna le di Milano; -rileva il Collegio, in via preliminare , che l’avv ocato Marco Esposito , che si dichiara difensore di Igho Godstame, ha utilizzato per il ricorso per revocazione la procura speciale a suo tempo rilasciatagli dal richiedente asilo per proporre il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano; -tuttavia tale utilizzo non è legittimo, costituendo principio consolidato che il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391 bis, comma 1, cod.proc. civ. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (cfr.

Cass. 16224/2015; id. 22739/2019; id. 30226/2019); -il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto proposto da difensore privo di valida procura; -nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degliintimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dell’avvocato Esposito,che ha proposto il ricorso in difetto di procura speciale (cfr. Cass. 32008/2019; id. 25304/2020), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avvocato Marco Esposito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella cam