Italian court dismisses appeal and settles dispute between heirs and creditor via mutual waiver of litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the parties mutually waived their claims and agreed to offset litigation costs. Floriana Malvezzi Campeggi had opposed a default judgment against Adolfo Bergamini regarding a bank note issued by her deceased mother, arguing the underlying debt was invalid. The court ruled that since both parties explicitly renounced the proceedings, the legal dispute ended without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 177 c.p.c.: When parties mutually waive litigation and agree to offset costs, the judgment is declared extinguished and the dispute is settled without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA C •J e C, . sul ricorso iscritto al n. 27783/2017 R.G. proposto da Malvezzi Campeggi Floriana, elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana n. 30, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Fiengo e Antonio Campagnola, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Bergamini Adolfo, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biaggi, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezione civile, n. 4681/2017 del 13 luglio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO CHE 1. Floriana Malvezzi Campeggi ha proposto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 12915/00, emesso dal Tribunale dì Roma, con le si ingiungeva il pagarnelltu, In fAvorè di Adolfo Bergamini, della somma di Lire 250.000.000, in forza di assegno bancario emesso dalla madr e dell'ingiunta, poi deceduta, di cui dovevano quindi rispondere gli eredi, tra i quali la ricorrente; la Corte territoriale ha ritenuto che l'azione monitoria sia stata esercitata dal Bergamini in forza del titolo costituito dall'assegno bancario emesso dalla signora Elisabetta Sofio, madre della ricorrente; la causa dell'emissione dell'assegno è stata dalla Corte individuata in una delegazione al pagamento effettuata dal figlio della Sofio, Federico Malvezzi Campeggi, in favore del Bergamini, così qualificando il contenuto della lettera 28 settembre 1998, versata in atti, con cui il citato Federico Malvezzi Campeggi si riconosceva debitore del Bergamini per la somma ingiunta e, contestualmente, indicava nella madre il soggetto incaricato del pagamento.
Ha, quindi, concluso il giudice di appello che gli eredi della delegata, tra cui la ricorrente, avrebbero potuto proporre unicamente le eccezioni opponibili dalla dante causa, ma alcuna prova, di cui era onerata l'opponente, era stata fornita in relazione all'inesistenza o all'invalidità del rapporto sottostante all'emissione del titolo di credito.r.g. n. 2773O17 Cons. est. IaòIo Fraulini 2. Adolfo Bergamini ha resistito con controricorso.
3. Con istanza depositata telematicamente in data 21 dicembre 2021, sottoscritta dai rispettivi procuratori, le parti hanno dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. CONSIDERATO CHE 1. Sussistono le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l'esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase. Così deciso in R