Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 22642/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands asylum appeal case to public hearing regarding retroactive application of new humanitarian protection law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22642/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal, ordering the case to be retried at a public hearing. The appellant challenged the lower court's refusal of humanitarian protection, arguing that the new law introduced by D.L. 130/2020 should have been applied retroactively. The court decided to remand the matter because the question of the new law's applicability requires full examination by the appellate court in a public session.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

D.L. 21 ottobre 2020, n. 130; L. 18 dicembre 2020, n. 173: When a new legislative provision regarding humanitarian protection is introduced, the court must determine its temporal applicability and remand the case for a public hearing if the retroactive effect is contested.

Parole chiave

Generato dall'IA
humanitarian protection retroactive application asylum appeal temporal validity interlocutory order remand to public hearing D.L. 130/2020 persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130
L. 18 dicembre 2020, n. 173
1, comma 1, l. 18 dicembre 2020, n. 173.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19791/2021 R.G. proposto da : Coulibaly Bakary, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Antonio Rina -ricorrente – contro Ministero dell'Interno -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 281/2021 depositata il 16/02/2021. udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons. Dott.Marco Marulli. RG 19791/21Coulibaly-Min.Interno Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza che si riporta in copertina, confermando il deliberato di prima istanza, ha nuovamente respinto le istanze di parte ricorrente intese al riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Avverso detta sentenza ricorre ora il soccombente con un ricorso in cui si solleva segnatamente, in relazione alla misura della protezione umanitaria, la questione dell'applicabilità in grado di appello dello ius superveniens rappresentato dalle disposizioni introdotte con riferimento alla misura in questione dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, l. 18 dicembre 2020, n. 173.

3. In ordine alla questione de qua il collegio reputa di rimetterne la trattazione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza della I Sezione Civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione c