Cassation court allows creditor's opposition in bankruptcy by ordering tribunal to verify documents already produced in the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Catania Tribunal's decision dismissing a creditor's opposition to bankruptcy, ruling that the tribunal erred in declaring the creditor time-barred. The creditor had explicitly requested access to documents already filed during the initial verification phase, but the tribunal incorrectly treated a generic request for new documents as a waiver of existing ones. The court held that when documents are already in the file, the opposing party need only indicate them, and the tribunal must order their acquisition from the file rather than rejecting the claim for lack of proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare; In opposition to bankruptcy status, if documents are already produced in the verification phase, the opponent must merely indicate them, and the tribunal must order their acquisition from the file rather than declaring the claim time-barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TALLOZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26960/2015 proposto da: ItalfondiarioS.P.A., in qualità di mandataria ad litem e ad negotia di Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del procuratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell’avvocato Annecchino Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Spagnolo Santo, giusta procura del Notaio Renata Mariella di Milano in data 15/06/2012 Rep.30.556; -ricorrente - contro Fallimento Rappresentanze TorrisiMario C. SAS, -intimato - R.G.N. 26960/2015 Cons. est.
Laura Tricomi avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 06/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal cons. TRICOMI LAURA. RITENUTO CHE: Il Tribunale di Catania, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Italfondiario SPA per ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento Rappresentanze Torrisi Mario C. SAS di un credito derivante dai rapporti bancari intrattenuti con la debitrice in bonis. Il t ribunale, sulla premessa che l’unica documentazione ammissibilenel giudizio di opposizione è quella allegata dal creditore al momento della sua costituzione, ha rilevato che Italfondiario era incorso in decadenza dalla produzione dei documenti, avvenuta alla prima udienza, poiché nelle conclusioni dell’atto di opposizione si era limitato genericamente a richiedere l’autorizzazione “ a produrre documenti che non siano stati già depositati unitamente al ricorso ex art.101 l. fall.” , ma non ne aveva fornito specifica indicazione , non consentendo al collegio di controll are di quali intendesse concretamente avvalersi ai fini della prova del credito; ha, in conseguenza, respinto la domanda per difetto di tale prova.
Italfondiario ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi. Il FallimentoRappresentanze Torrisi Mario C. s.a.s.non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.99 l.fall.R.G.N. 26960/2015 Cons. est. Laura Tricomi Italfondiario sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenerlo decaduto dalla prova, atteso che il ricorso in opposizione specificava che esso opponente intendeva avvalersi di tutti i documenti allegati al fascicolo del ricorso ex art. 101 l.fall, prodotto poi all’udienza di comparizione. 1.2.
Il motivo è fondato. In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall' articolo 99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendoa materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass.n. 21201/2017; Cass. n. 19610/2017; Cass. n. 15037/2016). Tuttavia, quando si tratti di documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, l'opponente,a pena di decadenza ex art. 99, secondo comma, n. 4, legge fall., deve soltanto indicare quelli già prodotti di cui intende avvalersi, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. n. 5320/2022;
Cass. n. 25663/2020; Cass. n. 15627/2018; Cass. n. 12549/2017) Nella specie, secondo quanto risulta dagli atti, il ricorrente aveva precisato nel ricorso in opposizione di volersi avvaler e dei documenti già prodotti con la domanda tardiva di ammissione al passivo. Il tribunale ha evidentemente omesso di verificare l’intero contenuto di tale atto e l’elenco dei documenti ad esso allegato ed ha erroneamente ritenuto Italfondiario decaduto dalla prova sulla scorta di una locuzione finale (“ si chiede di essere autorizza ti a produrre R.G.N. 26960/2015 Cons. est.
Laura Tricomi documenti che non sianogià stati depositati unitamente al ricorso ex art. 101”) costituente un’aggiunta meramente cautelativa e superflua. 2.1. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. 2.2. Resta assorbito il secondo m ezzo di censura, che lamenta violazione degli artt.99 l. fall. e 116 cod.proc.civ. per avere il giudice del merito ri gettato la domanda senza tener conto della documentazione prodotta alla prima udienza.
P.Q.M.
-La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de