Italian court dismisses asylum appeal as inadmissible due to generic arguments and non-applicable new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's arguments were too generic and sought a new factual review. The applicant claimed vulnerability and social integration, but the lower court found insufficient evidence of these points. The court rejected the claim that the new 2020 humanitarian protection law applied retroactively to the pending appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis, n. 1 c.p.c.; Art. 15 D.L. 130/2020: Appeals based on generic contestations are inadmissible, and new legislative provisions regarding humanitarian protection do not apply retroactively to appeals pending before specialized court sections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19129/2021 proposto da: Mufthau Issa, avvocato Mario Antonio Angelelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 4 -ricorrente - contro Ministero dell’interno -intimato - avverso la sentenza n. 57/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATO cheMufthau Issa, cittadino del Ghana, ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale della stessa città, in data 19 giugno 2017, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione umanitaria; che, ad avviso della Corte, il richiedente non aveva offerto elementi indicativi sia di particolari condizioni di vulnerabilità personale, sia di adeguata integrazione nel tessuto sociale italiano, essendo insufficiente la frequenza di un corso di alfabetizzazione della lingua italiana e non provato l’esercizio dell’attività di commercio ambulante; che il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva; che, con un unico motivo , il ricorrente formula generiche contestazioni, inammissibili in questa sede, dirette a sollecitare impropriamenteun nuovo giudizio di fatto; che inammissibile, ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
è anche il profilo con cui il ricorrente invoca l’applicazione della nuova disciplina della protezione umanitaria(in casi speciali), introdotta con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla leggen. 173 del 2020, la quale, tuttavia, essendo entrata in vigore il 22 ottobre 2020 nella pendenza del giudizio di appello (introdotto il 15 luglio 2017), non trovava applicazione nel giudizio di appello , stante il tenore letterale della norma transitoria prevista dall’art. 15 del decreto-legge citato, che prevede l’immediata sua applicazione ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzatedei tribunali(cfr.
Cass. n. 13248 del 2021); che ilricorso è inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per i