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Ordinanza — n. 22101/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet the 30-day filing deadline for bankruptcy opposition rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22101/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kara SRL against the bankruptcy court's rejection of a late claim inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to consider specific circumstances regarding the delay, but the Court ruled that the appeal was filed outside the mandatory 30-day period required by law. The decision emphasized that the shortened deadline for bankruptcy opposition appeals is a reasonable procedural measure designed to ensure the speed and efficiency of bankruptcy proceedings, without infringing upon fundamental rights.

Regesto Legislator

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Art. 99 ultimo comma della l. fall.; The appeal against a bankruptcy opposition ruling must be filed within 30 days of communication, and this strict deadline cannot be extended or equated to ordinary civil procedure timelines.

Parole chiave

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bankruptcy opposition statutory deadline inadmissible appeal procedural celerity late claim insinuation opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 99 ultimo comma della l. fall.
Art. 101 comma 1 l. fall.
Art. 1218 c.c.
Art. 360 comma 3 n. 3 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
3 e 24 Cost a all’art 6 CEDU della disciplina del pagamento del doppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art 24 Cost
2.5 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nessuna limitazione o compressione del diritto di difesa sancito dalla normativa nazionale (art 24 Cost.) e sovranazionale (artt 47 e 52 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo e art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13636/2015
Cass. 19464/2014
Corte Costituzionale 120/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11190/2016 R.G. proposto da : KARA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato POLESE PIER PAOLO (PLSPPL76E15H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato ZAULI CARLO (ZLACRL57E03D357U) -ricorrente- contro FALLIMENTO NOIR SRL -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE FORLI' n. 4994/2015 depositata i l 21/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Kara srl propose opposizione, ex art 98 l.fall, al provvedimento con il quale il giudice delegato aveva disatteso, in quanto proposta fuori dai termini previsti dalla legge, la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento Noir srl per un credito di € 584.616,68 in forza di pagamenti mediante assegni bancari in favore della società fallita. 2 Il Tribunale di Forlì, con decreto del 21 marzo 2016, rigettò l’opposizione confermando la decisione del giudice delegato, che aveva accertato la ultratardività della domanda di insinuazione al passivo proposta senza il rispetto del termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo previsto dall’art 101 1 comma l. fall. 3 Kara srl ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi.

La Curatela non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 101 u.c. l.fall. e dell’art 1218 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per non avere il Tribunale accolto le circostanze addotte dal ricorrente a giustificazione della non imputabilità del ritardo nella proposizione dell’istanza ultratardiva di insinuazione al passivo e per non avere i giudici di merito rilevato l’assenza di pregiudizio per la curatela correlata al ritardo.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza il rispetto del termine per proporre impugnazione in Cassazione. 2.1 L’art 99 ultimo comma della l. fall. stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione è di trenta giorni, che decorrono dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto del Tribunale. 2.2 Nel caso di specie, secondo quanto affermato dallo stesso opponente, il decreto del Tribunale di Forlì gli è stato comunicato in data 22 marzo 2016 mentre il ricorso per Cassazione è stato avviato per la notifica in data 9 maggio 2016 e, quindi, oltre il termine dei trenta giorni previsto dal citato art 99 l. fall. 2.3 E’ noto che il legislatore del 2006, perseguendo l’obiettivo di abbreviare i tempi della procedura concorsuale nella fase dell’accertamento del passivo fallimentare, ha disegnato un modello processuale di impugnazione dello stato passivo semplificato prevedendo la forma del rito camerale con eliminazione di un grado di giudizio e lo snellimento dei tempi processuali. 2.4 In tale ottica di compressione dei tempi processuali, tenuto anche conto che le decisioni del giudice delegato e del tribunale nei giudizi di impugnazione hanno mera efficacia endoprocedimentale, va inquadrata la dimidiazione del termine perentorio per proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto con il quale viene decisa l’opposizione allo stato passivo. 2.5 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nessuna limitazione o compressione del diritto di difesa sancito dalla normativa nazionale (art 24 Cost.) e sovranazionale (artt 47 e 52 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo e art. 6 paragrafo 6 della CEDU) può predicarsi dal dimezzamento del termine per il ricorso per Cassazione previsto per i giudizi di opposizione allo stato passivo, rispetto a quelli ordinari. 2.6 Se, infatti, la riduzione della tempistica per proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale con il quale viene decisa l’opposizione al passivo si pone in correlazione con il modello del nuovo procedimento di impugnazione dello stato passivo che presenta caratteri di celerità, speditezza e deformalizzazione, in modo da rendere più rapida la tempistica del menzionato accertamento, il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria costituisce un intervallo temporale congruo e ragionevole per articolare compiutamente un ricorso per cassazione. 3 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4 Con rifermento all’asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost a all’art 6 CEDU della disciplina del pagamento del doppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va rilevata la manifesta infondatezza delle questioni posto che la suindicata norma risponde alla ratio di scoraggiare , con il ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario, le impugnazioni insuscettibili di accoglimento proprio come il ricorso proposto da Kara srl, nella specie dichiarato inammissibile perché proposto senza il rispetto dei termini (Cass.13636 /2015 e 19464/2014 , richiamate dall’ordinanza nr 120/2016 della Corte Costituzionale). 4 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo la curatela articolato difese.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com