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Ordinanza — n. 21902/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows interruption of prescription claims against Ministry due to creditor admission in insolvency proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21902/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of the second and fourth grounds of appeal regarding the interruption of the statute of limitations. The plaintiffs argued that their admission to the creditor lists of insolvent companies interrupted the prescription period, which should extend to their solidary debtor, the Ministry of Economic Development. The court ruled that this interruption is permanent and extends to all solidary debtors, rejecting the Ministry's objection that the issue was not raised in the initial appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1310 comma 1 c.c.; Art. 94 legge fall.: The interruption of the statute of limitations against one solidary debtor due to creditor admission in insolvency proceedings produces a permanent effect extending to all other solidary debtors.

Parole chiave

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interruption of prescription solidary liability insolvency proceedings creditor admission statute of limitations Ministry of Economic Development liquidation coatta amministrativa omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 2055 c.c.
Art. 94 legge fall.
Art. 1310 comma 1 c.c.
94 legge fall.) e che gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori solidali «hanno effetto riguardo agli altri debitori» (art. 1310, comma 1, c.c.).
Art. 207 comma 1 legge fall.
Art. 208 legge fall.
art. 634 c.p
2944, 2947, 2055, 1310, 2943, 2953, 2935 c.c., dell’art. 634 c.p.c.
art. 324 c.p
2935, 2953, 2943, 2945, 2946 e 2947 c.c., dell’art. 324 c.p.c.
art. 112 c.p
2935, 2043, 2944, 2945, 2946, 2953, 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art.
art. 111 Cost
112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art.
art. 342 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 13143/2022
Cass. n. 14755/2018
Cass. nn. 16542/2010
Cass. nn. 16542/2010; 18602/2013; 13335/2015; 9226/2018; 23518/2019).
Cass. 18602/2013
Cass. 13335/2015
Cass. 9226/2018
Cass. 23518/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14220/2016 R.G. proposto da : ALBANO ANDREA, BEGGIO FRANCESCO, BENEDINI RINALDO, BENEDINI DANIELA, BENEDINI DARIO, BIANCHI BEATRICE, BIANCHI MASSIMILIANO, BIANCHI SILVIA, MACCARONE GIUSEPPINA, BOSCAINO AMEDEO, BOSCAINO SUSANNA, BURGAZZI MASSIMO, CALORIO GIORGIO, CAMPIONE ANGELO, LUPINACCI ALFREDO, MASTROFILIPPO TERESA, MORELLI FRANCESCO, MUZZOLINI GIUSEPPE, PICCIARELLO GIUSEPPE, TRAININI FRANCO, FILIPPINI EGLE, ABBATANTUONI VINCENZO, ABBIATICI EUGENIO, ANTONUCCIO FORTUNATO, BARBIERA ANGELO, BARBIERA GIUSEPPE, BARBIERA ROSALIA, BATTAGLINI CARMELO, BAZZANO GIUSEPPE, BERNINI MASSIMO, BERTONI ISIDORO, BORGIA ALBERTO, CACOPARDO UGO, CACOPARDO ELENA GIOVANNA, CACOPARDO FRANCESCA, CAMINITI PIETRO, EREDI CAMINITI CARMELO SANTI, CAMINITI BARBARA, CARNABUCI VENERA, CASTELLANO ALFONSA, SETTECASI MARIA, CHIOFALO MARIO, CHIRIELEISON ENRICO, COLLINI MARIO, COLLINI VALERIO, CONSONNI ORNELLA, CUZZOLA ANGELINA, D'AMBRA GIOVANNI, D'ATTILA VENUTI NICOLETTA, DADONE CATTERINA, DADONE DOMENICO, DE FRANCESCO CARMELA, DE FRANCO MICHELE DECEDUTO, DI GRACI FILIPPO, DONATO GIOVANNI, PINO MARIANO, PINO GIUSEPPE, PINO MARIA ANTONIA, PINO SANTA ANTONIA, DRAGO SALVATORE, ENEA PIERA, GAMEN CATELLO, GARUFI CARMELA, GARUFI GIOVANNI, GENOVESE ANTONINO, GENOVESE GIOVANNA, GIOVEDI' FRANCESCA, GIOVEDI' RITA, GRECO FRANCESCO, MASON PATRIZIA, INGEMI VINCENZO DECEDUTO, LABATE GIUSEPPE, LEOTTA ANNUNZIATA, LONGO ANTONINO, MALAMBRI' VITTORIO, MANCIAGLI RAFFAELE, MANNONE CATERINA, MASON PATRIZIA, MICALI PIETRO, MILLIMAGGI M.

CRISTINA, MISITANOFRANCESCO, MIUCCIO CARMELO, MONZANI PATRIZIA, MONZANI MERIS, MONZANI MARIA ROSA, MONZANI PAOLA, CARTURAN ANNA MARIA, NERI GIANFRANCO, OLIVERI ALBERTO, PALADINO PAOLO, PAVONE CAMILLO, PERRI DOMENICO, PICCIOTTO FRANCESCO, PICCOLO ANTONINO, PINO FRANCESCA, LA MALFA GIOVANNA ANTONINA, PINO VITTORIA, PINO IRENE, PIRRI GIOACCHINO, GARUFI ROCCO, PISANO GIUSEPPE, PONTICELLO GIUSEPPE, PONTICELLO MICHELINA, PONTURO SALVATORE, BENEFICIARIA LO PRESTI ANGELA, RANIERI ANTONINO, RIZZA CARMELA MARIA, RIZZO ANTONIO, ROMEO MICHELE, RUSSA GIROLAMO, RUSSA ALFONSO, BARBIERA ROSALIA, SACCAVINI GIANFRANCO, SAJA GIACOMO, SALERNO ROSALBA, SAITTA IOLE, SAITTA GIOVANNI, SAITTA MARIA, SCOGLIO ROSARIA, SCOPELLITI LUCIA, SCOPELLITI GIOVANNA, SCOPELLITI GIOVANNI, SCOPELLITI GABRIELA, SCORZA GIOVANNI MARIA, SERGI GIUSEPPA, SPADAFORA FRANCESCO, SETTECASI GIUSEPPE, SUSINO GIUSEPPA, SPAGNUOLO GIOVANNA, TARABINI CASTELLANI GIULIA MARIA, TEMPORITI ANGELO, TRALDI ROSSANA, TRIMARCHI GIOVANNI IVAN, TRIPODO GIOVANNI, BOTTARI GASPAREBENEFICIARIO, BELLUSO NUNZIO, BELLUSO ROSARIA MARIA, RAFFA MAURIZIO, VERSACI AGATA, VISALLI GIUSEPPE, VITALE VITTORIO, ADAMO VINCENZO, ALFANO ANTONIO, ALTIERI ANTONIO, ALTIERI LUIGI, ALTIERI NICOLA, BASSUTTI FULVIO, CAPONE GUIDO, CASADIO GLAUCO, D'ONOFRIO ENRICO, LOCCO MARIA GRAZIA, MORANDI FELICE, MORANDI VIVIANA, POLENCICH DORIANA, RACCOSTA SAVERIA, tutti domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Ernesto Dimitri Salonia, -ricorrenti - contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6622/2015 depositata il 27/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2022dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSAI ricorrenti si rivolsero al Tribunale di Roma, per chiedere la condanna dell’allora Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) al risarcimento dei danni a ciascuno di loro provocati dall’omessa vigilanza della competente autorità amministrativa sulle attività di raccolta del risparmio poste in essere dalle società “Reno S.p.A.” e “Previdenza S.p.A.”, entrambe governate, con ruolo dominante, da Luciano Sgarlata.

Sia il Tribunale di Roma, sia, all’esito dell’impugnazione, la Corte d’Appello della capitale respinsero le domande, in accoglimento della sollevata eccezione di intervenuta prescrizione dei diritti al risarcimento dei danni da responsabilità civile extracontrattuale. Contro la sentenza d’appello è stato presentato ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Il Ministero dello Sviluppo Economico resiste con controricorso. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 352, 281-sexies, 190 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, e dell’art. 360-bisc.p.c.».Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2947, 2043 c.c., dell’art.112 c.p.c. e degli artt. 207 e 209 l.f., in relazione all’art. 360, n. 3, e al principio di diritto dettato dalle sentenze della Cass.18.7.2013, n. 17572, Cass. n. 12699/2010, n. 13616/2011, n. 1263/2012 e Cass. S.U. n. 578/2008». Con il quarto motivo di ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2944, 2947, 2055, 1310, 2943, 2953, 2935 c.c., dell’art. 634 c.p.c. e degli artt. 94, 113, 213, 117, 207, 209, 210, 120, 118 e 212 [l.f.], in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. ed ai principi di diritto enunciati dalla sentenza della Cass. 18.7.2013, n. 17572».

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2953, 2943, 2945, 2946 e 2947 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e degli artt. 94, 11, 213, 117, 207 e 209 l.f., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». Con il sesto motivo di ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2043, 2944, 2945, 2946, 2953, 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 64 e 210 l.f. e degli artt. 2934, 2938 e 2942 [c.c.], in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. Omessa motivazione circa i punti decisivi della controversia (prova testimoniale, ordine di esibizione, esame e valutazione dei documenti prodotti)».

2. Vanno esaminati con priorità il secondo e il quarto motivo, dal cui accoglimento risulteranno assorbiti i rimanenti.

3. Il secondo motivo censura quella parte della motivazione della sentenza in cui la corte territoriale ha ritenuto «condivisibile» l’eccezione del Ministero di inammissibilità dell’appello per la «mancata riproposizione … delle argomentazioni dedotte a sostegno della pretesa di merito al risarcimento del danno», valorizzando il dato normativo dell’art. 342 c.p.c., e ritenendo invece inapplicabile all’appellante l’art. 346 c.p.c., per giungere alla conclusione che «l’appellante … ha l’onere di riproporre tutte le domande che il giudice di primo grado abbia disatteso, attraverso specifici motivi d’appello». 3.1.

Quantunque il giudice a quo abbia ritenuto di trovare conforto alla sua decisione in un precedente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 13763/2002), l’interpretazione offerta degli artt. 342 e 346 c.p.c. risulta eccessivamente formale e non tiene conto del principio di strumentalità delle forme processuali che impone di considerare validi gli atti idonei al raggiungimento dello scopo cui sono diretti (art. 156 c.p.c.). 3.1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che gli appellanti hanno chiesto alla corte d’appello di «accogliere le domande di risarcimento dei danni proposte dagli attori e dagli intervenienti “nella citazione e negli atti di intervento e in tutti gli atti e i verbali di causa, anche di ordine istruttorio”».

La volontà di riproporre le medesime conclusioni, di merito e istruttorie, formulate in primo grado è inequivocabile, nonostante la sinteticità del richiamo, resa pressoché necessaria dalla complessità soggettiva del processo, in cui si cumulano le domande dinumerosissimi attori e intervenienti. A fronte di una sentenza di primo grado che non aveva affrontato il merito delle domande – essendosi fermata in limine, per l’accoglimento dell’eccezione della prescrizione – non potevano esserci specifici motivi d’appello da proporre contro una motivazione del rigetto nel merito che, in quella sentenza, semplicemente non c’è.

Né è imposto da alcuna disposizione che nell’atto d’appello siano riprodotte le «argomentazioni» svolte in primo grado e non esaminate nella sentenza impugnata, ben potendo l’appellante richiamarsi, anche implicitamente, a quelle contenute negli atti sottoposti all’attenzione del primo giudice, purché sia chiara la volontà di riproporre le domande e, se del caso, le deduzioni istruttorie rimaste senza risposta. 3.1.2. In coerenza con tali principi, con riferimento a un caso analogo, questa Corte ha avuto più recentemente occasione di statuire che «L’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un’altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell ’ articolo 346 c.p.c.

– e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all’uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice –tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure» (Cass. n. 40833/2021).

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione, tra gli altri, degli artt. 2947, 2055 e 1310 c.c. e degli artt. 94 e 209 legge fall. Nell’illustrazione del motivo, i ricorrenti sostengono – inter alia– che l’ipotizzata responsabilità per omessa vigilanza porrebbe il Ministero dello Sviluppo Economico in posizione di solidarietà passiva, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con le società «Reno S.p.A.» e «Previdenza S.p.A.», le cui procedure di liquidazione coatta amministrativa sono tuttora aperte e negli stati passivi delle quali i ricorrenti sono stati ammessi; alcuni su iniziativa ufficiosa del commissario liquidatore, altri presentando apposita domanda.

Rilevano, quindi, i ricorrenti che l’ammissione al passivo della procedura concorsuale produce «gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento» (art. 94 legge fall.) e che gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori solidali «hanno effetto riguardo agli altri debitori» (art. 1310, comma 1, c.c.). 4.1. Questa sequenza argomentativa risulta fondata e trova preciso conforto nel recente arresto delle sezioni unite che ha riguardato proprio la medesima vicenda oggetto anche del presente processo:«Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l egge fall., sia per i creditori ammessi a domanda exart. 208 legge fall., l ’ interruz ione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art.208 legge fall.; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente» (Cass.

S.u. n. 13143/2022). 4.2. Con specifico riguardo al quarto motivo, il Ministero controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, «perché introduce un tema non proposto con l’appello». Ma l’eccezione è infondata, perché «L’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo» (Cass. n. 14755/2018; conf.

Cass. nn. 16542/2010; 18602/2013; 13335/2015; 9226/2018; 23518/2019). E il fatto i nterruttivo dell’ammissione dei ricorrenti al passivo delle società in liquidazione coatta amministrativa è un fatto pacifico nel presente processo, tant’è che proprio l’ammissione al passivo è stata indicata dai giudici di merito quale dies a quo per il decorso del termine della dichiarataprescrizione.

5. Sulla base di questi principi, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, per l’accoglimento del secondo e del quarto motivo, assorbiti i rimanenti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo e il quarto