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Decreto — n. 21883/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares case dismissed due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 21883/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal against the municipality and a third party. The plaintiff, represented by an attorney, submitted a request for withdrawal which was accepted by the opposing parties without further contestation. Consequently, the court issued a decree stating the case is closed without ruling on costs or scheduling a hearing.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing parties, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings accepted withdrawal dismissal by decree condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13979/2020 R.G. proposto da : BIAGI STEFANO Rappresentato e difeso dall’avv. Vieri Romagnoli, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio dell’avv. Antonello Zucconi; -ricorrente- contro COMUNE SERAVEZZA Rappresentato e difeso dall’avv. Simone Leo, elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli, n. 36, nello studio dell’avv. Luca Pardini -controricorrente- nonchè contro M.T SPA -intimata- letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica t o ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 06/07