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Ordinanza — n. 21759/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice via receipt notice within hearing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21759/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit the postal receipt notice proving service of the appeal within the hearing deadline. Although the appellant filed the appeal in June 2015, the lack of a receipt notice and the absence of defense from the respondent meant the appeal could not be cured. The Court applied the established principle that without such proof, the appeal is barred and no extension of time is permitted.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The appeal is inadmissible if the appellant fails to produce the postal receipt notice proving service of the introductory act by the hearing deadline, as no extension of time is granted in the absence of the opposing party's defense.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service notice postal receipt requirement hearing deadline compliance service perfection proof opposizione al precetto esecutivo dilazione di pagamento eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 cod. proc. civ.
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 291 cod. proc. civ
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 11429/2010
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Testo completo

PESE Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 15991/2015 R.G. proposto da: Equitalia Nord s .p. a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v ia d elle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’ A vvocato Sante Ricci, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Servola s.p.a.; -intimato - avverso l'ordinanza n. 7032/2015 del Tribunale di Livorno del 19/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2022 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:1. Il Giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Servola s.p.a. non ammetteva allo stato passivo il credito vantat o da Equitalia Nord s.p.a. in virtù delle cartelle di pagamento n. 085280019990090029318863 e n. 1142100002494970000, concernenti i carichi iscritti a ruolo da parte, rispettivamente, di AIPA e Agenzia delle Entrate, sede di Trieste.

2. Il Tribunale di Livorno, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Commissario Straordinario, rigettava l’opposizione proposta da Equitalia Nord s.p.a., condannando la medesima al rimborso delle spese di lite in favore di controparte.

3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 19 maggio 2015, ha proposto ricorso Equitalia Nord s.p.a. prospettando due motivi di doglianza. L’intimata Servola s.p.a. in a.s. non ha svolto difese. Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. Equitalia Nord s.p.a. ha provveduto alla spedizione per la notifica del ricorso per cassazione in data 15 giugno 2015, ma non si è curata, in seguito, di fornire la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta tramite la produzione dell'avviso di ricevimento. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 11429/2010). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

5. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1-bi