Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements under CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the main appeal. The plaintiff voluntarily relinquished the claim, which the defendant accepted, satisfying the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further decision was necessary as the lack of interest in ruling on the incidental appeal was automatically triggered by the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A formal withdrawal by the plaintiff, accepted by the defendant, extinguishes the proceedings and eliminates the need for a ruling on any incidental appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6317/2021 R.G. proposto da : FARO COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Olivieri e Marco Passalacqua, presso il cui studio in Roma, via V. Colonna, n. 39, è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro HEALTH ITALIA S.P.A. Rappresentata e difesa dall’avv. Guido Foglia, elettivamente dom.ta presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161 controricorrente letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. e rilevato che la rinuncia al ricorso principale determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato (Cass., 3 ottobre 2005, n. 19295);che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 05/07/2022