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Decreto — n. 21697/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21697/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21697/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23224/2021 R.G. proposto da : ALI MUHAMMAM FORMAN Rappresentato e difeso dall’avv. Diego Moras ( PEC diegomoras@venezia.pecavvocati.it) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, con vertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 21697/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ALI MUHAMMAM FORMAN Rappresentato e difeso dall’avv. Diego Moras ( PEC diegomoras@venezia.pecavvocati.it) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, con vertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro abbandono del procedimento revoca del gratuito patrocinio ritiro dell'azione giudiziaria
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23224/2021 R.G. proposto da : ALI MUHAMMAM FORMAN Rappresentato e difeso dall’avv. Diego Moras ( PEC diegomoras@venezia.pecavvocati.it) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, con vertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 06/07/2022 Il P