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Decreto — n. 21650/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to formal withdrawal meeting statutory requirements under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 21650/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal by the appellant, Anna Da Prato, which the respondent, Comune Seravezza, accepted. The appellant argued for the dismissal based on the procedural validity of her withdrawal, while the respondent contended that the acceptance satisfied all legal requirements. The court ruled that the withdrawal met the criteria of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the extinction of the case without further adjudication.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal that meets statutory requirements and is accepted by the respondent results in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings acceptance of withdrawal formal requirements no further adjudication Italian jurisprudence rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14070/2020 R.G. proposto da : DA PRATO ANNA Rappresentata e difesa dall’avv. Vieri Romagnoli; elettivamente domiciliata in Roma, via G. Avezzana, n. 51, nello studio dell’avv. Antonello Zucconi -ricorrente- contro COMUNE SERAVEZZA Rappresentato e difeso dall’avv. Simone Leo; elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli, n. 36, nello studio dell’avv. Luca Pardini -controricorrente- nonchè contro M.T SPA -intimata- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 06/0