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Ordinanza — n. 21612/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes peace judge's detention order due to lack of concrete identification evidence post-2014 law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21612/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Judge of Turin's order extending the administrative detention of Hasnaoui Mohamed, finding the decision legally flawed. The detainee argued the extension violated constitutional rights due to pandemic-related quarantine conditions and lack of consular identification, while the administration claimed non-cooperation justified the measure. The court ruled that under the 2014 law reform, the judge failed to verify concrete elements proving probable identification, relying instead on irrelevant non-cooperation.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 5 D.Lgs 286/1998; Art. 13 Cost.: The second extension of administrative detention requires concrete evidence of probable identification or necessity for repatriation operations, which must be verified by the judge rather than relying on mere non-cooperation.

Parole chiave

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administrative detention extension probable identification requirement peace judge powers foreigner expulsion law constitutional liberty rights consular identification failure detention justification standards rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 13 Cost.
161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost.
Art. 14 comma 5 D.Lgs 286/1998
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 14, c.
L. 30.10.2014 n. 161
Va osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art.
Direttiva 2008/115/CE
3 e 6, Direttiva 2008/115/CE, e la violazione delle norme relative all'ambito dei poteri di cognizione del Giudice di Pace in sede di proroga del trattenimento amministrativo (secondo motivo).
art. 13 della Costituzione
161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost.
art. 16 Cost
art. 16 della Costituzione
articolo 16 della Costituzione
articolo 13 della Costituzione
161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost.
art. 13 Cost
161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 20985/2021 proposto da: Hasnaoui Mohamed HSNMMD93A22Z352G, elettivamente domiciliato in Rm Roma Via Del Casale Strozzi 31 presso lo studio dell'avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veglio Maurizio -ricorrente - contro Ministero dell'Interno -intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Cons.FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 22.1. 202 1 , ha per la seconda volta prorogato il trattenimento di Hasnaoui Mohamed presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, già convalidato con decreto del 27 novembre 2020 e prorogato per la prima volta in data 23 dicembre 2020.

Il giudice di Pace ha giustificato la proroga del trattenimento, ritenendo fondate le motivazioni della Questura di Torino,che ha integralmente richiamato, e tenuto conto che il trattenuto non avevacollaborato alla sua identificazione, che avrebbe dovuto essere effettuata a Palermo dalla Autorità Consolare Tunisina. Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione Hasnaoui Mohamed affidandolo a cinque motivi . L’amministrazione intimatanon ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ed il secondo motivo, illustrati congiuntamente, è stata rispettivamente dedotta la violazione degli artt. 13, 14, D.

Lgs. 286/98, 13, Cost., 5, CEDU, l’illegittimità del trattenimento dal 12 novembre 2020 al 26 novembre 2020, la tardività del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento amministrativo (primo motivo) nonché la violazione de gli artt. 14, c. 4 D. Lgs. 286/98, art. 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE, e la violazione delle norme relative all'ambito dei poteri di cognizione del Giudice di Pace in sede di proroga del trattenimento amministrativo (secondo motivo). Il ricorrente ha premesso che, in occasione dell’udienza di convalida del trattenimento del 22 gennaio 202 1 , aveva depositato una memoria difensiva in cui aveva invocato la illegittimità del trattenimento subito dal 12 al 26 novembre 2020.In particolare, il ricorrente aveva lamentato che, in virtù delle norme emanate in materia di contrasto alla pandemia Covid-19, essendo entrato nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano, era stato sottoposto a quarantena precauzionale, a norma dell’art. 1 lett d) DL n. 19/20 e, segnatamente, a seguito dello sbarco a Lampedusa, era stato trasferito a bordo di una nave dove erarimasto in condizioni di isolamento fino al 26novembre 2020 senza possibilità di allontanarsi.

Adavviso del ricorrente, proprio in virtù della predetta quarantena precauzionale, era stata applicataa suo carico una misura di limitazione della libertà individuale che si ponevain contrasto con l’art. 13 della Costituzione: consistendo, infatti, la quarantena nel “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora” (art. 1, c. 2, lett. e), D.L. 19/20), una tale previsione “non comprime solo il diritto alla libera circolazione delle persone (ricadente nell’orbita dell’art. 16 Cost., che ammette limitazioni al suo esercizio solo ove esse siano stabilite dalla legge «in via generale, per motivi di sanità o sicurezza»)”, ma incide direttamente sulla libertà personale, in quanto “il contenuto della misura della quarantena è –nella sua dimensione materiale – paragonabile in tutto e per tutto a situazioni di privazione della libertà personale come la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari.

Vi era stata, peraltro, una violazione sia della riserva di legge, sul rilievo che un decreto legge aveva affidato ad una fonte amministrativa l’individuazione dei soggetti destinatari della misura restrittiva, sia della riserva di giurisdizione, non essendo la quarantena precauzionale stata soggetta ad alcuna forma di convalida giudiziaria). L’assenza di un adeguato titolo per la limitazione della sua libertà personale aveva, pertanto, determina to l a manifesta illegittimità d ei successivi provvedimenti di respingimento e trattenimento, che erano stati disposti tardivamente.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Torino, in occasione dell’udienza di proroga del suo trattenimento, non aveva rilevato i profili di manifesta illegittimità del presupposto decreto di respingimento.

4. Il primo ed il secondo motivo sono infondati.Va, in primo luogo, osservato che correttamente il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto la non manifesta illegittimità dell’atto presupposto, costituito dal provvedimento di respingimento adottato dal Questore di Siracusa. Si appalesano, infatti, infondate le censure con le quali il ricorrente lamenta che, a seguito della quarantena c.d. precauzionale, sarebbe già stato sottoposto ad una misura limitativa della sua libertà personale, con conseguente tardività dei provvedimenti di respingimento etrattenimento.

Non vi è dubbio, infatti, che la normativa emergenziale adottata per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid ’19 - con la quale è stata imposta la quarantena precauzionale ai cittadini entrati nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano- non abbia introdotto una misura limitativa della libertà personale, bensì della circolazione sul territorio dello Stato, libertà che, a norma dell’art. 16 della Costituzione, può essere limitata per motivi di sanità (come nel caso di specie) o di sicurezza. Sul punto, è intervenuta recentemente la Consulta, la quale era stata investita delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020 introdotte per limitare la diffusione del Covid-19 (erano state censurate le norme che avevano introdotto sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasciassela propria dimora o abitazione).

In particolare, il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto che la quarantena obbligatoria incidessenon sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione), ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida. Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 127/2022, depositata il 26.5.2022, ha ritenuto le predette questioni non fondate , sul rilievo che l a quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione e n on comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea.Non vi è dubbio che quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale, data la eadem ratio, debba applicarsi anche alla legislazione che ha introdotto la quarantena precauzionale per i cittadini entrati nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 e l’illegittimità della proroga per mancato reperimento di idoneo vettore. Deduce il ricorrente che la convalida del trattenimento era stata disposta, con decreto del 27 novembre 2020, in relazione all’esigenza di reperire idoneo vettore. Successivamente, la Questura aveva motivato la prima richiesta di proroga, sul rilievo che l’accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità e l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà, e la seconda richiesta sul rilievo che permanevano le condizioni di cui all’art. 14 comma 1 del medesimo D.L.vo, come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga. Orbene, ad avviso del ricorrente, la permanenza della misura restrittiva, e a maggiore ragione la sua proroga, non possono essere giustificate sulla base di ipotesi diverse da quelle espressamente indicate nel provvedimento di convalida del trattenimento.

4. Il motivo è infondato. L’assunto della parte ricorrente, secondo cui la proroga del trattenimento non può essere disposta ove fondata su circostanze diverse da quelle che hanno giustificato la convalida del trattenimento, non ha alcun fondamento normativo, atteso che è, invece, l’art. 14 d.lgs n. 286/1998 a disciplinare le ipotesi in cui può disporsi la proroga del trattenimento, che possono essere differenti da quelle dedotte a fondamento della convalida del trattenimento . Ne consegue che la Questura non era necessariamente tenuta a richiedere la proroga del trattenimento, adducendo a sua giustificazione il mancato reperimento del vettore (come in sede di convalida), potendo allegare anche circostanze diverse, purchè contemplate dall’art. 14 d.lgs n. 286/1998.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14, c. 5, D. Lgs.286/98, art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE in relazione alla mancata indicazione di elementi concreti che consent issero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero insede di proroga del trattenimento . Deduce il ricorrente che per la seconda proroga del trattenimento, e per quelle eventualmente successive, l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 impone la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione” dellostraniero trattenuto ovvero la verifica che il mantenimento della misura “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, circostanze nonpreviste ai fini della prima proroga.

Nel caso in esame,il Giudice di Pace di Torino ha proroga to il suo trattenimento nonostante l’assenza di alcun elemento concreto in meritoalla sua identificazione, essendo, al contrario, la decisione stata giustificata “Alla luce delle deduzioni di cui a verbale effettuate dalla P.A. (ovvero che lo straniero aveva rifiutato di sottoporsi al tampone e non era quindi potuto partire per Palermo dove l’Autorità consolare avrebbe dovuto procedere alla suaidentificazione”) e tenuto conto che “il trattenuto non ha collaborato allasua identificazione che avrebbe dovuto essere effettuata a Palermo dallaAutorità Consolare Tunisina”.

6. Il motivo è fondato. Va osservato che, prima dell’entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 –l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.

A seguito della modifica dell’art. 14 comma 5 legge cit. ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. 25875/2021;

Cass. n. 1648/2022Cass. n. 6066/2019 non mass.). Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto dell’esistenza di un element o che è , tuttavia, irrilevant e ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, come la circostanza che il cittadino straniero non avesse collaborato alla sua identificazione , che avrebbe dovuto essere effettuata a Palermo presso l’Autorità Consolare Tunisina.

7. Il quinto motivo- con cui è stata dedotta la violazione de gli artt. 112, c.p.c., 14, c.5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE nonché la nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito ai motivi di opposizione alla richiesta di proroga– è assorbito. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato senza rinvio. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, infondati i primi tre, assorbito il quinto, e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in € 1000,00, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in € 2.700,00, di cui € 200 per esbo