Cassation court dismisses appeal due to lack of jurisdiction over a claim already extinguished by expiration of limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal extinguished because the plaintiffs voluntarily withdrew their request on June 23, 2022, and the defendants subsequently adhered to this withdrawal. The underlying dispute involved a housing cooperative revoking allocated apartments due to unpaid price adjustments, with the plaintiffs seeking damages for the loss of the right to the apartment. Although the court acknowledged the procedural history regarding limitation periods and the administrator's liability, the voluntary withdrawal rendered the case moot, necessitating the dismissal of the cassation appeal without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 343 c.p.c.; Art. 346 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The cassation judgment declaring a case extinguished due to withdrawal precludes the application of the rule requiring the losing party to pay the unified contribution.
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seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.29054/2017 proposto da: Frisotti Valeria Maria e Longo Fabio Riccardo, rappresentati e difes i dall’Avv. Salvatore Mancini, giusta procura speciale in calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione. - ricorrente - contro Buonanno Riccardo, La Salvia Antonio, Mele Oscar e Nuova Dimensione - Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difes i , giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
Felice Eugenio Lorusso e dall’Avv. Giuseppe Palumbo, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliatipresso 2Cons.Est.Luigi D’Orazio R.G. 29054/2017 lo studio dell’Avv. felice Eugenio Lorusso , in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18. - controricorrent i - e Fuiano Pietro Castellino, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce del 20 dicembre 2017, dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso e dall’Avv. Giuseppe Palumbo, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. felice Eugenio Lorusso in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1036/2017, depositato in data 8agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2022 dal Consigliere dott.
Luigi D’Orazio; RILEVATO CHE: 1.Maria Valeria Frisotti e Fabio Riccardo Longo erano soci della cooperativa edilizia Abita 13, a sua volta socia, unitamente ad altre cooperative, della cooperativa consortile Nuova Dimensione; quali soci prenotatari, avevano sottoscritto la convenzione il 16 luglio 1997, con individuazione dell’alloggio prenotato e con indicazione del prezzo pari a lire 187.000.000 per la Frisotti e a lire 235.000.000 per il Longo. Con nota del 4 gennaio 2001 la cooperativa Nuova Dimensione trasmetteva a ciascun socio prenotatario le schede contabili relative al costo dell’alloggio, con un incremento di tale costo di circa il 22,7% rispetto a quello originariamente convenuto; sicché l’alloggio riferito al Longo, a fronte del riconosciuto 3Cons.Est.Luigi D’Orazio R.G. 29054/2017 versamento di lire 258.796.000, riportava un conguaglio di lire 53.439.000, mentre la scheda della Frisotti, indicava come corrisposta la somma di lire 149.956.000, con un conguaglio di lire 42.523.000; in presenza del rifiuto di accettare il nuovo corrispettivo, la cooperativa Nuova Dimensione prospettava la revoca degli alloggi prenotati con nota del 16 febbraio 2001.
Successivamente, la cooperativa faceva predisporre un « atto aggiuntivo»con accettazione incondizionata del nuovo corrispettivo; la Frisottied il Longo, pur dichiarandosi disposti a versare le somme aggiuntive, non sottoscrivevano l’atto aggiuntivo. Pertanto, con delibera del consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2001, la cooperativa revocava l’assegnazione degli alloggi ai prenotatari che non avevano sottoscritto l’atto aggiuntivo.
2. Gli attori hanno chiesto, nell’anno 2001, al Tribunaledi Foggia di dichiarare l’inadempimento della cooperativa Nuova Dimensione, con il riconoscimento del loro diritto ad ottenere l’assegnazione in proprietà degli alloggi prenotati; il Tribunaledi Foggia ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e tali sentenze sono state impugnate dinanzi alla Corte d’appello di Bari, che ha affermato,con sentenza n. 24396 del 2007 , la giurisdizione del Tribunaledi Foggia; tuttavia, il giudizio non è stato mai riassunto, con conseguente estinzione dello stesso.
3. Nel frattempo la cooperativa ha trasferito gli alloggi revocati ai soci prenotatari che non avevano sottoscritto l’atto aggiuntivo ad un’altra cooperativa, la Abita 33, appositamente costituita, e ai soci di questa, segnatamente alla socia Sonia Scardi(il 16 marzo 2005), in relazione all’alloggio riservato alla Frisotti, e al socio Massimiliano Gaudiano (il 12 aprile 2005) , in relazione all’alloggio riservato al Longo. 4Cons.Est.Luigi D’Orazio R.G. 29054/2017 4. Gli attori, dunque, hanno proposto dinanzi al Tribunale di Foggia il medesimo giudizio già dichiarato estinto per mancata riassunzione, convenendo in giudizio con il rito societario (atto di citazione notificato il 30 giugno 2008), anche ai fini dell’art. 2395 c.c., la cooperativa Nuova Dimensione, i suoi amministratori, Antonio La Salvia, Oscar Mele, Riccardo Buonanno e Pietro Fuiano, oltre alla cooperativa Abita 13 e la cooperativa edilizia Abita 33, ed i soci di quest’ultima Sonia Scardi e Massimiliano Gaudiano. È rimasto contumace Pietro Castellino Fuiano.
5. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 159 del 2011, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione su tutte le domande presentate dagli attori,ad eccezione di quella di cui all’art. 2395 c.c., formulata nei confronti degli amministratori della Nuova Dimensione, che è stata rigettata nel merito, senza valutazione della preliminare eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
6. Hanno proposto appello Frisotti e Longo.
7. Si sono costituiti nel giudizio di appello Sonia Scardi, Massimiliano Gaudiano e la società cooperativa abita 33.
8. Si sono costituiti nel giudizio di appello anche la cooperativa Nuova Dimensione e gli amministratori della stessa Antonio La Salvia, Riccardo Buonanno e Oscar Mele , chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale, eccependo l’estinzione del giudizio, ex art. 8 del d.lgs. n. 3 del 2005. Inoltre, hanno riproposto, ai sensi dell’art.346 c.p.c., l’eccezione di prescrizione, già proposta in primo grado, ma non esaminata dal Tribunale di Foggia, che ha deciso nel merito, rigettando la domanda degli attori.
9. Si è costituito nel giudizio di appello anche Pietro Castellino Fuiano, rimasto contumace in primo grado, il quale ha proposto appello incidentale, per la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado, del quale non aveva mai avuto contezza, chiedendo 5Cons.Est.Luigi D’Orazio R.G. 29054/2017 dunque la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art.354c.p.c..
10. Con sentenza definitiva parziale del 15 settembre 2015 la Corte d’appello, con riferimento alle domande proposte dagli appellanti principali Frisotti e Longo, ad esclusione della domanda di cui all’art.2395 c.c., ha rigettato l’appello, confermando, sul punto, la sentenza impugnata (ribadendo il difetto di giurisdizione) ; definitivamente pronunciando sugli appelli incidentali proposti dalla cooperativa Nuova Dimensione e dai suoi amministratori, nonché sull’appello incidentale proposto dalla Fuiano, li ha rigettati. Inoltre, non definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalle parti, con riguardo alla domanda di responsabilità ex art. 2395 c.c., ha disposto la prosecuzione della trattazione per chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle loro determinazioni in ordine alla instaurazione, dinanzi al Tar competente, del giudizio avente ad oggetto le domande in relazione alle quali la Corte aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, ex art. 295 c.p.c., di questo procedimento, con riferimento alla domanda ex art. 2395 c.c. Ha differito la pronuncia sulle spese in ordine alla domanda di cui all’art.2395 c.c. al definitivo.
11. Con sentenza definitiva n. 1036 del 2017, depo sitata l’8 agosto 2017, la Corte d’appello di Bari ha evidenziato l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le domande per le quali erastato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, senza che poi il processo fosse riassunto dinanzi a tale plesso giurisdizionale, e la domanda di responsabilità di cui all’art.2395 c.c. La Corte d’appello ha reputato fondata l’eccezione di prescrizione, in quanto gli atti che avrebbero arrecato danno agli attori risalivano al 2001, tanto che erano stati posti a fondamento 6Cons.Est.Luigi D’Orazio R.G. 29054/2017 della prima azione giudiziaria di contenuto identico a quella attuale, intrapresa alla fine del 2001, poi estinta.
In particolare, l’eccezione di prescrizione era fondata sulla base di treargomentazioni: in primo luogo, perché gli attori avevano presentato una identica azione giudiziaria alla fine dell’anno 2001, quando ovviamente non si erano verificati gli accadimenti del 2005, con assegnazione degli alloggi ad altri soci, e neppure i fatti del 2003; in secondo luogo perché nella sentenza non definitiva parziale del 15 settembre 2015, passata in giudicato, la Corte d’appello aveva dato atto dell’identità delle due azioni ex art. 2395 c.c.; in terzo luogo, perché l’ art. 2935 c.c. stabiliva che le disposizioni deiprecedenti articoli (2393 e 2394 c.c.) non pregiudicavano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che erano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L’assegnazione a terzi degli alloggi che, invece, erano stati prima assegnati agli attori appellanti e, poi, fatti oggetto di revoca, non era un atto che recava direttamente danno agli appellanti, in quanto la condotta che avrebbe dovuto integrare la fattispecie era già consumata con la revoca dell’assegnazione,che era, già di per sé, produttiva di danno. La prescrizione quinquennale decorreva, al più tardi, dal 9 ottobre 2001, data di revoca dell’assegnazione degli alloggi ai prenotatari, sicché al momento della notificazione dell’atto di citazione del 30 giugno 2008, erano già decorsi 5 anni.
Inoltre,la Corte d’appello ha tenuto conto anche dell’estinzione del precedente identico giudizio, dovendosi fare applicazione dell’art.2945 c.c., in base al quale, se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo. Con la precedente sentenza della Corte d’appello del 30 marzo 2005, passata in giudicato, con riguardo alla domanda ex art. 2395 c.c. aveva rimesso gli atti al primo giudice, ex art. 353 c.p.c., ma il 7Cons.Est.Luigi D’Orazio R.G. 29054/2017 giudizio non era stato riassunto nei termini, tanto che la domanda ex art.2395 c.c. di cui al presente giudizio, costituiva riproposizione di quella domanda.
Il primo processo si è allora estinto per mancata riassunzione ex art. 307 c.p.c. Pertanto, stante l’effetto solo istantaneo dell’interruzione della prescrizione, effettuata con la notifica dell’atto di citazione, in primo grado, in data 22 ottobre 2001, nel processo già definito dalla Corte d’appello, con la sentenza del 30 marzo 2005, dalla data del 22 ottobre 2001 dovevano decorrere ulteriori 5 anni, scadutiil 22 ottobre 2006. Inoltre, l’effetto istantaneo dell’interruzione della prescrizione, giovava anche all’amministratore Pietro Castellino Fuiano, contumace in primo grado, ma costituitosi in appello, ai sensi dell’art. 1310 c.c., in quanto gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in soli d o, oppure uno dei creditori in soli d o interrompe la prescrizione contro il c omune debitore, avevano effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 343, c.p.c., e 2909 c.c. o, in subordine, della norma ex art.346 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. » . 2.Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 2395 c.c. e 2935 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. » . 3.Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione degli articoli 2938 e 1310 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento alla posizione dell’amministratore della NU.DI., Fuiano Pietro Castellino». 8Cons.Est.Luigi D’Orazio R.G. 29054/2017 4.Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «violazione e falsa applicazione dell’art.8 del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.
» . 5.Il giudizio deve essere dichiarato estinto. Invero, i ricorrenti Valeria Maria Frisotti e Fabrio Riccardo Longo in data 23 giugno 2022 hanno notificato atto di rinunzia agli atti del giudizio. I controricorrenti Riccardo Buonanno, Oscar Mele, Antonio La Salvia, quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Nuova Dimensione Cooperativa Edilizia per azioni, e Pietro Castellino Fuiano,hanno depositato in data 2 3 giugno 2022 atto di adesione alla rinunzia al ricorso dicassazione.
6. Non si provvede sulle spesedel giudizio, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.c., avendo aderito alla rinuncia i controricorrenti.
7. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della