Cassation court allows appeal against lower court dismissal of successor's standing in collective company administrator revocation suit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Giovanni Amista's appeal, overturning the Brescia Court of Appeal's dismissal of his claim. The lower court incorrectly ruled that Giovanni lacked standing because he was not a new partner but merely a successor to his deceased father's procedural position. The court clarified that under Article 2284 of the Civil Code, a clause of continuation does not require the consent of surviving partners for the heir to step into the deceased partner's procedural role. Consequently, the heir is entitled to pursue the same substantive claims regarding the invalidity of the administrator's revocation and appointment that the deceased father had initiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2284 c.c.; Art. 2293 c.c.: In a partnership governed by a clause of continuation, the heir succeeds to the deceased partner's procedural position without needing the consent of surviving partners, thereby retaining standing to assert the same substantive claims regarding corporate governance decisions.
Parole chiave
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LLOZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 29663/2017 proposto da: AMISTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Manfredin. 17 , presso lo studio dell'avvocato Susanna Mazza , che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso; - ricorrent e - contro TERMOSANITARIA F.LLI AMISTA DI AMISTA GIANFRANCO c. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana n. 1, pr esso lo studio dell'avvocato Francesco Pecora, che con l'avvocato Marco Eruzzi Serafino Giovanni, che lo rappresenta e difende perprocura in calce al controricorso; - controricorrente – nonché contro AMISTA GIANFEANCO, BALASINI BIANCA, AMISTA MARIA, AMISTA CATIA -intimati - avverso la sentenza n. 988 /201 7 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons. LOREDANANAZZICONE.
FATTI DI CAUSA L’attore Fausto Amista agì in giudizio, chiedendo l’accertamento della nullità od inefficacia dell’atto di revoca della facoltà di amministrare in capo all’amministratore della Termosanitaria F.lli Amista s.n.c., Fausto Amista, con la nomina del nuovo amministratore Clemente Amista, nonché di condanna dei soci Clemente e Gianfranco Amista al rimborso delle spese sostenute dalla stessa per la stipula dell’atto pubblico in questione e la sua iscrizione nel registro delle imprese. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 113/2011, ritenne il difetto di legittimazione attiva di Giovanni Amista, figlio dell’attore Fausto ed a questi subentrato in virtù di clausola di continuazione ai sensi dell’art. 2284 c.c. nel contratto sociale, con riguardo alla domanda predetta.
La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 29 giugno 2017 ha respinto l’appello principale di Giovanni Amista ed ha accolto, invece, l’impugnazione incidentale, vertente sulla compensazione integrale delle spese di lite, disposta dal giudice di primo grado. La corteterritoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che la morte del socio di società in nome collettivo – nella specie l’attore, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado – non comporti la successione degli eredi nella titolarità della quota, a tal fine occorrendo la prestazione del consenso di questi e dei soci superstiti al subentro, che è atto inter vivos di modificazione del contratto sociale, con il quale si aggiunge il nuovo socio ai precedenti; la clausola di continuazione non è patto successorio, ma impone ai soci superstiti di continuare la società con l’erede, che può aderire o no al contratto sociale.
Ha concluso che Giovanni Amista è diventato socio non per successione dal padre, ma per atto negoziale tra vivi e che quindi non fosse legittimato a proseguire il giudizio intrapreso dal padre. Ha aggiunto che la deliberazione di revoca dell’amministratore prescinde dal consenso di questi, che si trova in situazione di conflitto di interessi, valevole anche con riguardo alla nomina del nuovo amministratore; e che al creditore pignoratizio – nella specie, Fausto Amista, atteso il pegno esistente sulla quota di Gianfranco Amista in favore del primo – spettano i soli poteri vòlti alla conservazione del valore della quota, mentre i poteri concernenti l’amministrazione spettano in pieno al socio.
Ne deriva che la volontà di Fausto Amista, sia quale amministratore revocando, sia quale socio, non doveva concorrere all’adozione delle decisioni dal medesimo impugnate. Il ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la decisione detta. Resiste con controricorso la società intimata, mentre non svolgono difese gli altri soci intimati. La parte controricorrente ha depositato la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo, i l ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 2284 e 2289 c.c., 110 c.p.c., in quanto il successore del socio impugnante era legittimato a proseguire il giudizio in luogo del de cuius, e ciò con riguardo alla domanda relativa al vizio della nomina di un diverso soggetto alla carica di amministratore della s.n.c.
Se, da un lato, nella domanda di nullità della revoca della facoltà di amministrare può ritenersi non essere subentrato l’erede, non così per la domanda di accertamento della nullità o inefficacia della successiva nomina del nuovo amministratore, decisa senza la volontà unanime dei soci, richiesta dallo statuto ai sensi dell’art. 2252 c.c. Infatti, il ricorrente è subentrato al padre Fausto iure successionis, ai sensi dell’art. 2284 c.c., dato che lo statuto prevede la clausola di continuazione, quale patto sociale apposito ex art. 7 dell’atto costitutivo, in forza della quale l’erede del socio è subentrato, col suo consenso, nel contratto sociale.
All’azione di nullità era,in ogni caso, legittimato chiunque avesse interesse, ai sensi dell’art. 1421 c.c., restando del tutto irrilevante l’argomento contrario, speso dalla sentenza impugnata, concernente il subentro nella titolarità della quota sociale per autonomo atto negoziale e non mortis causa . La tesi del giudice del merito condurrebbe, inoltre, al necessario abbandono del processo intrapreso dal de cuius ed inizio di un nuovo giudizio, tesi del tutto contraria al principio di economia processuale. In secondo luogo, Fausto Amista era creditore pignoratizio della quota di Gianfranco Amista ed il contratto di pegno attribuiva l’espressione del diritto di voto al socio «previo accordo scritto col creditore Amista Fausto»: in tale previsione necessariamente rientrava, contrariamente a quanto ha erroneamente ritenuto la corte del merito, anche il diritto di voto per la nomina e revoca dell’amministratore.
Onde in tale posizione è subentrato iure successionisil ricorrente, legittimato a proseguire il giudizio del dante causa, aisensi dell’art. 110 c.p.c. 2. –Nel proprio controricorso, la società ha chiesto la declaratoria di carenza di interesse in capo al ricorrente e di cessazione della materia del contendere, perché in data 14 dicembre 2012 la società ha revocato lo stato di liquidazione e si è trasformata in società in accomandita semplice, di cui sono soci accomandatari Gianfranco Amista e Bianca Balasini (erede di Clemente Amista) e soci accomandanti l’odierno ricorrente e le due figlie di Clemente Amista, Maria e Catia.
Nello stesso atto pubblico, il ricorrente ha altresì prestato il proprio assenso alla cancellazione del pegno, dando quietanza di aver ricevuto l’intero pagamento del debito a cui garanzia esso era stato costituito. Donde la carenza di giuridico interesse alla impugnazione della revoca e della nomina di nuovo amministratore decise il 29 settembre 2008. La nuova situazione societaria, che peraltro è stata dedotta solo in questa sede di legittimità e non dinanzi al giudice del merito, pur essendosi instaurata sin dal 2012, non comporta il venir meno dell’interesse del ricorrente all’accertamento della nullità della revoca della facoltà ad amministrare e della nomina di un nuovo amministratore, decise con modifica dei patti sociali con atto pubblico in data 29 settembre 2008.
A tale declaratoria, invero, era collegata anche la domanda di condanna dei soci Clemente e Gianfranco Amista al rimborso delle spese sostenute per la stipula dell’atto pubblico di modificazione dei patti sociali, con relativa iscrizione nel registro delle imprese. Nessuna cessazione della materia del contendere, quale venir meno dell’interesse per raggiungimento del fine preteso, è dunque individuabile nella situazione in esame. 3. –Il motivo è fondato. L’affermazione, pure conforme ai precedenti di questa Corte, secondo cui l’erede del socio che entri in società in nome collettivo in virtù di clausola di continuazione statutaria compie l’ingresso nella compagine sociale inter vivos, per effetto del consenso dal medesimo manifestato in adesione a quello pre-espresso dai soci superstiti nella clausola di continuazione predetta, non è idonea a porre nel nulla il principio dell’art. 110 c.p.c., secondo cui il successore a titolo universale subentra nel processo nella medesima posizione attiva o passiva ricoperta dal de cuius.
Nella specie, invero, una volta venuto meno il socio attore nel corso del processo di primo grado, in cui egli aveva chiesto la declaratoria di nullità della revoca della propria facoltà di amministrare con conferimento della stessa ad altro socio, l’erede universale (status sul quale non vi è mai stata contestazione in atti) era legittimato in pieno all’esercizio del diritti del de cuius, per la facoltà di subentrare nella medesima posizione processuale, ai sensi dell’art.110 c.p.c.: e ciò, si badi, indipendentemente dall’essere egli anche socio della Termosanitaria F.lli Amista s.n.c.
Dispone, invero, l’art. 110 c.p.c. che «quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto»: onde nel processo subentra il successore a titolo universale, previa interruzione e riassunzione del giudizio o spontanea costituzione del medesimo successore. Quest’ultima è la situazione verificatasi nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata discorre della circostanza che «il procedimento veniva proseguito dal figlio Amista Giovanni, che si diceva unico erede del genitore, il quale insisteva nelle domande in origine svolte dal de cuiusAmista Fausto» (p. 6 della sentenza impugnata).
Ciò è sufficiente a ritenere che l’odierno ricorrente avesse esercitato il suo diritto di subentrare nelle domande di accertamento della nullità della revoca della facoltà di amministrare in capo al proprio dante causa e di attribuzione della facoltà ad altro soggetto, con la connessa domanda risarcitoria; domande, dunque, che la corte del merito avrebbe avuto il potere-dovere di decidere, senza poter all’inverso ravvisare la carenza di legittimazione attiva. L’equivoco sorge dall’avere male inteso ed applicato il principio predetto, laddove questa Corte ha chiarito come, in caso di clausola di continuazione nel contratto sociale contemplata dall’art. 2284 c.c., applicabile alle società in nome collettivo in virtù del richiamo di cui all’art. 2293 c.c. – stabilendo che, in deroga al regime suppletivo dello scioglimento del singolo rapporto sociale o della necessaria nuova prestazione di consenso da parte di tutti i soci, sia fatta «salv[a] contraria disposizione del contratto sociale» – la continuazione in società «non avviene mortis causa, ma in virtù dell'accordo inter vivos intercorso con i soci superstiti » (Cass. 23 luglio 2020, n. 15686;
Cass. 19 giugno 2013, n. 15395; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803). Il principio, però, non era conferente al fine di decidere circa la legittimazione attiva alle azioni, di accertamento e di condanna, proposte in giudizio: dove l’odierno ricorrente non agisce in sé quale socio – né “nuovo” ex tunc ¸ dal momento del nuovo accordo, come titolare cioè di un’autonoma posizione soggettiva di compartecipe alla compagine societaria e con riguardo a decisioni allora assunte prima del suo ingresso in società, né in virtù della clausola di continuazione –ma semplicemente in quanto subentrato nella medesima posizione processuale del de cuius : il quale aveva agito per essere state invalidamente decise sia la revoca, sia la nomina del nuovo amministratore (o della facoltà di amministrare la società), con conseguente danno al patrimonio sociale, in relazione ad una decisione illecitamente assunta.
Tali domande non restavano acefale, senza alcuno che potesse farle valere, una volta venuto meno il dante causa: al contrario, l’erede è subentrato nel processo – indipendentemente dall’essere egli o no socio, o a quale titolo – ne lla stessa posizione processuale del dante causa. Onde quelle domande avrebbero dovuto essere decise dal primo, e poi dal secondo giudice, nel merito, senza che essi potessero invece definire sommariamente il giudizio in virtù del principio (non conferente) dalla sentenza impugnata richiamato. 5. –Le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono prive di effetti, in quanto esposte ad abundantiam: invero, una volta negata la legittimazione attiva dell’erede, il giudice del merito aveva consumato il suo potere decisorio ed indebitamente ha proseguito nel delibare altri profili di merito della domanda, restando dunque quelle argomentazioni prive di giuridico rilievo. 6.
– La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, perché esamini nel merito le domande poste. Ad essa si demanda la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte a