Cassation court remands case for re-notification to State Attorney's Office due to improper service on Ministry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by ordering a remand for re-notification of the petition to the State Attorney's Office. The appellant, Lufraco s.r.l., argued that the lower court erred in rejecting claims for extra-contractual work and unjust enrichment, citing urgent safety measures for a church. The court found the appeal procedurally flawed because it was incorrectly served on the Ministry rather than the designated State Attorney's Office, rendering the service ineffective regardless of the entities' presence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 comma 2 della l. n. 1611 del 1933; The notification of a civil appeal must be directed to the State Attorney's Office as the statutory representative of public entities, and such service remains valid and effective irrespective of the entity's decision to appear in court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ingiuntivo PIETRO CAMPANILE Presidente MARCO MARULLI Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigliere ROSARIO CAIAZZO Consigliere - Rel. Ud. 04/05/2022 CC Cron. R.G.N. 6487/2017 ANNAMARIA CASADONTE Consigliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6487/2017 proposto da: Impresa Lufraco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, in v ia Val Chisone n.35, presso lo studio dell’avvocato Giordanelli Iolanda,che la rappresenta e difende, conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Ministero per i Beni e l e Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 1365/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Cons.rel., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE La Lufraco s.r.l. chiese al Tribunale di Catanzaro di emettere ingiunzione per euro 128.646,19 oltre iva, interessi e rivalutazione, nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, quale corrispettivo per lavori di consolidamento e restauro di una chiesa eseguiti extra-contratto. Emesso il decreto ingiuntivo, il Ministero dei Beni culturali e la suddetta Soprintendenza proposero opposizione deducendo l’insussistenza del credito vantato, sia a titolo contrattuale che a titolo d’indebito arricchimento.
Con sentenza del 2011 il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza la Lufraco s.r.l. propose appello, assumendo: la contraddittorietà della motivazione, in quanto la società aveva eseguito anche lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto d’appalto del 1999, perché urgenti, necessari ed indispensabili per la messa in sicurezza della chiesa; che i lavori contrattuali ed extra erano stati diretti da un architetto e la relativa urgenza dei lavori supplementari- eseguiti a regola d’arte - era stata riconosciuta dall’appellato; in subordine, esperiva anche l’azione d’indebito arricchimento.
Si costituirono gli enti appellati. Con sentenza del 4.8.16, la Corte d’appello rigettò il gravame, osservando che: era da premettere l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, vigente all’epoca; da tale normativa era desumibile che i lavori autorizzati, o ordinati d’urgenza, e non sospesi dall’amministrazione, potevano giustificare aumenti del prezzo, altrimenti, se non autorizzati, sarebbe stata necessaria una tempestiva riserva come lavori indispensabili, con relativa spesa che, addizionata a quella dei lavori contrattuali, non avrebbe superato il limite delle spese approvate; dagli atti s’evinceva che i lavori per cui è causa, pur non contemplati dal contratto, erano stati eseguiti al fine di dare completa attuazione dell’accordo contrattuale in ordine alla messa in sicurezza della chiesa; non ricorreva dunque l’indifferibilità e l’urgenza delle suddette opere extra-contratto poiché era stata piuttosto evidenziata l’esigenza di opere aggiuntive per raggiungere le finalità di progetto e per completare l’opera (cfr. la relazione del direttore dei lavori); non sussisteva un’approvazione preventiva o successiva tale da giustificare una richiesta di aumento del costo dell’appalto stipulato; al riguardo, non era rappresentativo della volontà dell’organo collegiale il visto del funzionario della Soprintendenza apposto alla relazione del direttore dei lavori; in nessun atto risultava apposta un’espressa indicazione dell’approvazione intervenuta da parte dell’amministrazione competente (ciò difformemente da quanto invece affermato dal Tribunale); esclusa pertanto l’applicabilità del suddetto art. 342 nella parte in cui consente la variazione del costo dell’appalto, non ricorrevano i presupposti per liquidare i prezzi extra- contratto non autorizzati (tempestiva riserva; riconoscimento dell’indispensabilità di tali lavori; rispetto del limite delle spese approvate, considerato il costo originario dell’appalto); non sussistevano neppure i presupposti dell’indebito arricchimento per carenza della sussidiarietà della relativa azione, essendo esperibile una specifica azione in ordine ai lavori extra-contratto.
La Lufraco s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, per aver la Corte d’appello escluso che i lavori per cui è causa fossero stati approvati dall’ente competente, considerando che il visto apposto dal Soprintendente sulla relazione del direttore dei lavori equivaleva ad una forma d’approvazione, seppure implicita e successiva (richiamo a Cass. n. 25542/15). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 342 suddetto, per aver la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’assoluta urgenza dei lavori extra-contratto di cui era indice la mancata sospensione dei lavori, pronunciando in maniera difforme dalla relazione del direttore dei lavori.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 2041 cc, avendo la Corte territoriale escluso i presupposti dell’indebito arricchimento, pur essendo state le varie spese occorse per i lavori extra-contratto indicate nei documenti contabili. Il collegio osserva che il ricorso è stato erroneamente notificato al Ministero e alla Soprintendenza, anziché all’Avvocatura dello Stato , l'ufficio individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (Cass., n. 27424/20; n. 12339/21; n. 5853/17).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocat