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Ordinanza — n. 21142/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; partial costs awarded to bankruptcy trustee against consulting firm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21142/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The consulting firm had sought to suspend a bankruptcy auction process, arguing its bid was invalid due to prior union agreements lacking trustee authorization. Although the lower court rejected the suspension request, the plaintiff voluntarily withdrew the appeal before the hearing, leading to the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ordered the consulting firm to pay half of the litigation costs to the bankruptcy trustee, as the withdrawal did not cover the trustee's interests.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: Upon withdrawal of a cassation appeal before the hearing, the procedure is extinguished; if the withdrawing party is the plaintiff, the defendant bears half the costs unless the withdrawal is accepted by the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction withdrawal of appeal litigation cost allocation bankruptcy auction suspension procedural withdrawal acceptance sospensione della procedura di fallimento offerente escluso desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
per la dichiarazione di estinzione del procedimento; che, nei rapporti tra la ricorrente e l'Aviation Services, non occorre pro- cedere al regolamento delle spese processualiavuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrent e, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23263/2015 R.G. proposto da CONSULTA S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t. Daniele Azza- rone, rappresentatae difesa dall ' Avv. Pierluigi Milite , con domicilio eletto in Roma, viaNomentana, n. 256 ; –ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA GROUNDCARE S.P.A., in persona del curatore p.t. Dott. Vincenzo Di Fani, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pinti, con domicilio eletto in Roma, viaF. Civinini, n. 105 ; –controricorrente – e AVIATION SERVICES S.P.A., in persona del presidente del consiglio di ammi- nistrazione p.t.

Cristiana Sebastiani, rappresentatae difesa dall ' Avv. France- sco Bellini, con domicilio eletto in Roma, viadei Tre Orologi, n. 14/a ; –controricorrente – e AEROPORTI DI ROMA S.P.A., SI.MA.V. S.P.A. e CSA CONSULTING S.R.L.; –intimate – avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia depositatoil 22 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto che la Consulta S.p.a., in qualità di partecipante alla procedura competitiva indetta dal curatore del fallimento della Groundcare S.p.a. per la vendita del compendio aziendale della società fallita, propose istanza di so- spensione della procedura, ai sensi dell'art. 108 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando l'irricevibilità dell'offerta di acquisto presentata dall'Avia- tion Services S.p.a., per avere la stessa stipulato un accordo con le organiz- zazioni sindacali, senza l'autorizzazione delcuratore e dopo l'avvio della pro- cedura; che con decreto del 7 gennaio 2015, il Giudice delegato rigettò l'istanza, rilevando l'irricevibilità di tutte le offerte pervenute, in quanto sottoposte a condizione e non accompagnate dal versamento della cauzione, e disponen- done dunquela riformulazione; che il reclamo proposto dalla Consulta è stato rigettato dal Tribunale di Civitavecchia con decreto del 22 luglio 2015; che avverso il predetto decreto la Consulta ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricors i l'Aviation Servicese il curatore del fallimento , il quale ha depositato anche memoria; che le altre intimatenon hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 23 febbraio 2022, notificato alle controparti il 25 febbraio 2022e depositato in Cancelleria il 1° marzo 2022, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione, chie- dendo disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali, con l'ade- sione della Aviation Services e delsuo difensore, i quali h anno sottoscritto la rinuncia per accettazione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento; che, nei rapporti tra la ricorrente e l'Aviation Services, non occorre pro- cedere al regolamento delle spese processualiavuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrent e, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna della rinunciante alle spese; che, nei rapporti con il curatore del fallimento, il quale non haaccettato la rinuncia, dichiarando di dover tutelare gl'interessi della massa dei creditori, sussistono invece giustificati motivi per la compensazione parziale delle spe- se, avuto riguardo alla questione trattata, già risolta in senso sfavorevole alla ricorrente con ordinanza successiva alla proposizione del presente ricorso, in un'analoga controversiatra le medesime parti.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo. Co ndanna la Consulta S.p.a. al pagamento , in favore delFallimento della Groundcare S.p.a., della metà delle spese del giu- dizio di legittimità, che liquida per la quota in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00