Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21037/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove service of notice by receipt notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21037/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the postal receipt notice proving service of the cassation petition. Although the lower court rejected the opposition on procedural grounds regarding the lack of a passive balance, the Supreme Court focused solely on the appellant's failure to demonstrate proper notification. Consequently, the appeal was rejected without addressing the merits of the bankruptcy privilege dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The proof of the perfection of notification of the introductory act, for its admissibility, must be given by the production of the receipt notice within the hearing of discussion; in case of non-production and absence of activity by the respondent, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility proof of service notice postal receipt notice requirement bankruptcy privilege dispute procedural default rule attestato di carenza beni carenza di legittimazione attestato di insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 cod. proc. civ.
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 291 cod. proc. civ
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 11429/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

AZIO Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 9904/2016 R.G. proposto da: General Service s.c. a r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Codemo giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Fallimento diGalvanin Luigino s.p.a. ; -intimato - avverso il decreto n. 1355/2016 del Tribunale di Vicenza depositato il 14/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:1. Il Giudice delegato al fallimento di Galvanin Luigino s.p.a. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da General Service s.c. a r.l., rigettando, tuttavia, la richiesta di riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bisn. 5 cod. civ..

2. Il Tribunale di Vicenza, a seguito dell’opposizione proposta da General Service s.c. a r.l., rilevava che la creditrice non aveva depositato, con il ricorso in opposizione, lo stato passivo e la comunicazione del curatore a partire dalla quale decorrevano i termini per proporre impugnazione, impedendo così al collegio di valutare la tempestività dell’opposizione. Osservava che un simile vizio non poteva ritenersi sanato dal contegno processuale della procedura concorsuale opposta, sia perché lo stesso non assumeva rilievo, trattandosi di termine di decadenza, sia perché la curatela si era costituita solo tardivamente nel corso del giudizio. Dichiarava, di conseguenza, l’inammissibilità dell’opposizione presentata da General Service s.c. a r.l..

3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 14 marzo 2016, ha proposto ricorso General Service s.c. a r.l. prospettando tredici motivi di doglianza. L’intimato fallimento di Galvanin Luigino s.p.a. non ha svolto difese. Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. General Service s.c. a r.l. ha provveduto alla spedizione per la notifica delricorso per cassazione in data 13 aprile 2016, ma non si è curata, in seguito, di fornire la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta tramite la produzione dell'avviso di ricevimento.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 11429/2010). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

5. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a nor