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Ordinanza — n. 21004/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding immigration expulsion reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21004/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible due to a complete lack of specificity regarding the alleged error in the lower court's reasoning. The appellant argued that the judge incorrectly applied a specific provision regarding illegal entry rather than unauthorized stay, but failed to specify exactly where or how this legal qualification issue was raised during the merits trial. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirement to identify the precise point of error in the factual or legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2 lett. a) and b) d.lgs. n. 286/1998; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: An extraordinary appeal against an administrative expulsion order is inadmissible if it fails to specify the exact point in the merits judgment where the alleged error in legal qualification occurred.

Parole chiave

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extraordinary appeal lack of specificity immigration expulsion illegal entry unauthorized stay procedural admissibility Corte di Cassazione domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2 lett. a) and b) d.lgs. n. 286/1998
150 del 2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e normesulla condizione dello straniero: d.
Art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011
8 .20 19 (impugnazione ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
3, per avere il Giudice ritenuto adeguatamente motivato il decreto di espulsione in base al riferimento alla predetta disposizione e inosservanza dell’obbligo allo stesso imposto dall’art. 132, n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
n.286/1998 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice ritenuto adeguatamente motivato il decreto di espulsione in base al riferimento alla predetta disposizione e inosservanza dell’obbligo allo stesso imposto dall’art.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile, per mancanza del necessario requisito della specificità, posto che non indica in alcun modo se, dove, come e quando la questione della diversa qualificazione giuridica della irregolare permanenza nel territorio italiano sarebbe stata posta nel giudizio di merito (art. 366, comma 1, n.
Art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
150 del 2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e normesulla condizione dello straniero: d.
art. 360 c.p
n.286/1998 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso n.25961/2020 proposto da Kelly JEREMIAH, elettivamente domiciliat o in Torino , strad a Groscavallo n. 3 , presso l o studio d e ll’ avv. Alessandro Praticò , che lorappresenta e difende , per procura allegata in calce al ricorso, ricorrente; contro OGGETTO IMMIGRAZIONE – ESPULSIONE AMMINISTRATIVA Ud. 10/05/2022 CC Cron. R.G.N.25961/2020 Ministero dell’Interno,difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesin. 12, controricorrente; Prefettura di Parma, intimata; avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Torino depositat a il 27.12.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Kelly Jeremiah, cittadino nigeriano, ha propo sto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. avverso l’ordinanza con cui il Giudice di P ace di Torino respin se l’impugnazione da lui proposta contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Torino l ’8 . 8 .20 19 (impugnazione ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e normesulla condizione dello straniero: d. lgs. n. 286 del 1998).

La Prefettura di Torino è rimasta intimata, mentreil Ministero dell’Internoha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo parte ricorrente denuncia la « erronea applicazione dell’art. 13, comma 3 [recte 2], lett. a), del d. lgs. n.286/1998 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice ritenuto adeguatamente motivato il decreto di espulsione in base al riferimento alla predetta disposizione e inosservanza dell’obbligo allo stesso imposto dall’art. 132, n. 4, c.p.c. (esporre in fatto e diritto) ovvero senza compiere alcuna disamina logica e giuridica e senza aver indicato gli elementi di fatto integranti l’ingresso illegale e le relative prove».

In sostanza la parte lamenta che il giudice a quo abbia sussunto la sua situazione nella previsione dell’art. 13, comma 2, lett. a) , del T.U.I. («è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera»), invece che in quella della lett.

b) del medesimo comma («si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto …»), dal che sarebbe conseguita l ’errata constatazione che l’espulsione fosse, nel caso di specie, «un atto dovuto non discrezionale». 1.1. Il ricorso è inammissibile, per mancanza del necessario requisito della specificità, posto che non indica in alcun modo se, dove, come e quando la questione della diversa qualificazione giuridica della irregolare permanenza nel territorio italiano sarebbe stata posta nel giudizio di merito (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), fermo restando che – come rilevato nel controricorso per il Ministero dell’Interno dell’Avvocatura dello Stato – il ricorso è anche totalmente carente di una descrizione del fatto che sarebbe stato erroneamente sussunto nella disposizione di legge (ovverosia di una qualsivoglia descrizione delle concrete modalità dell’ingresso del ricorrente sul territorio nazionale).

2. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese di lite di questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite per questo grado di giudizio, che liquida in € 2.000, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13,co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo