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Ordinanza — n. 20950/2022 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy court dismissed appeal for revocation due to improper procedural vehicle and lack of contested credit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20950/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible because the lower court correctly identified that the contested credit required a different procedural instrument for payment. The appellant argued the curator's negative opinion constituted a contestation, but the court held that a mere refusal to pay does not negate the need for formal contestation under bankruptcy law. Consequently, the appeal was rejected as it attempted to bypass the specific requirements for extrapetition payments.

Regesto Legislator

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Art. 111-bis, comma 3, legge fall.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: An appeal for revocation is inadmissible if the contested nature of the credit, which is a prerequisite for payment outside the distribution plan, has not been formally established through the specific procedural channels mandated by bankruptcy law.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings contestable credit revocation appeal extrapetition payment procedural inadmissibility curator opinion distribution plan credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 104, comma 2, legge fall.
Il credito risulta dal rendiconto finale dell’attività presentato dal curatore ai sensi dell’art. 104, comma 5, legge fall.
Art. 104, comma 5, legge fall.
Il credito risulta dal rendiconto finale dell’attività presentato dal curatore ai sensi dell’art. 104, comma 5, legge fall.
Art. 26 legge fall.
propose reclamo al collegio ai sensi dell’art. 26 legge fall., che venne anch’esso respinto, con la motivazione che – a fronte della contestazione del curatore – il credito doveva essere accertato con le modalità di cui agli artt.93 e ss.
Art. 93, ss. legge fall.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 93 legge fall.
Art. 111-bis, comma 3, legge fall.
legge fall., essendo ammissibile il pagamento «al di fuori del procedimento di riparto» solo per i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento esigibili e «non contestati» (art. 111-bis, comma 3, legge fall.).
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
che lo richiama, in relazione all’ art. 360, comma 1, n.
Art. 395 c.p.c.
Non essendoci uno specifico motivo di ricorso con cui si denunci la violazione dell’art. 395 c.p.c. e, quindi, l’erroneità in diritto della decisione impugnata laddove ha dichiarato inammissibile la revocazione, i motivi riguardanti il merito di quest’ultima non possono essere utili alla parte ricorrente.
art. 112 c.p
Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia « nullità della ordinanza [recte: decreto] decisoria per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 395 c.p
Non essendoci uno specifico motivo di ricorso con cui si denunci la violazione dell’art. 395 c.p.c.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso n.157/2021 proposto da IAD Industrie Alimentari S.r.l. in Liquidazione , elettivamente domiciliata in Roma , v ia Tommaso Campanella n. 41/g, presso lo studio dell’avv. prof. Roberta Sacripanti , che la rappresenta e la difende per procura speciale allegata in calce a l ricorso, OGGETTO Fallimento –Credito prededucibile -Diniego pagamento -Revocazione Ud. 03/06/2022 CC Cron. R.G.N.157/2021 ricorrente; contro Fallimento Duebi Import-Export S. r . l . , elettivamente domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione(ma con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 366, comma 2, c.p.c.), rappresentato e dife so dall’avv.

Fabrizio Ravidà , per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Roma depositat o l’11.6.2020 nel procedimento iscritto al n. 62947/2019 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.6.2022 dal Cons. Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA IAD Industrie Alimentari S.r.l. in Liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, anche IAD S.r.l. ) vanta un credito nei confronti del Fallimento Duebi Import-Export S.r.l. maturato nel corso dell’esercizio provvisorio dell’impresa da parte del curatore e, quindi, sicuramente prededucibile (artt. 104 e 111, comma 2, legge fall.).

Il credito risulta dal rendiconto finale dell’attività presentato dal curatore ai sensi dell’art. 104, comma 5, legge fall. Ciò nonostante, a fronte della richiesta del pagamento presentata da IAD S.r.l., il curatore fallimentare espresse parere negativo, eccependo la possibile esistenza di contrapposti crediti della società fallita, da accertare anche nell’ambito di indagini penali in corso. Il giudice delegato, preso atto dell’opposizione del curatore rigettò l’istanza. Contro tale decreto IAD S.r.l. propose reclamo al collegio ai sensi dell’art. 26 legge fall., che venne anch’esso respinto, con la motivazione che – a fronte della contestazione del curatore – il credito doveva essere accertato con le modalità di cui agli artt.93 e ss. legge fall., essendo ammissibile il pagamento «al di fuori del procedimento di riparto» solo per i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento esigibili e «non contestati» (art. 111-bis, comma 3, legge fall.).

Ildecreto del collegio venne impugnato per revocazione da IAD S.r.l., rilevando un errore di fatto nell’affermazione secondo cui il suo credito sarebbe stato contestato dal curatore e denunciando il dolo del curatore nel rappresentare la situazione in essere all’esito dell’esercizio provvisorio. Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione, ritenendo presupposto necessario dello speciale mezzo di gravame prescelto il contenuto decisorio del provvedimento impugnato e non ravvisando tale contenuto nel proprio decreto con cui era stato stabilito soltanto che la domanda avrebbe dovuto essere veicolata inun diverso strumento processuale.Contro quest’ultimo decreto IAD S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Il Fallimento Duebi Import-Export S.r.l. ha replicato costituendosi con c ontroricorso . IAD S.r.l. ha altresì depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia « nullità della ordinanza [recte: decreto] decisoria per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione-extrapetizione) in riferimento all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.». La parte si lamenta che il Tribunale di Roma non abbia «minimamente curato di verificare se i motivi addotti dalla reclamante (errore di fatto imputabile al Collegio di prime cure e dolo della controparte) fossero pregiudizialmente idonei ex art.395 c.p.c. a giustificare la domanda di revocazione». 1.1.

Il motivo è palesemente inammissibile, perché è evidente che il giudice a quo non aveva alcun dovere di affrontare il tema della sussistenza,in concreto, di validi motivi a sostegno dell’impugnazione per revocazione, una volta che ha ritenuto que l mezzo di impugnazione inammissibile con riferimento al tipo di provvedimento impugnato.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 93 legge fall. e dell’art. 111-bis legge fall. che lo richiama, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3. Con il terzomotivo parte ricorrente denuncia «violazione degli artt. 111-bis e 93 legge fall., in relazione all’ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

4. Il secondo e il terzo motivo sono entrambi inammissibili, perché non censurano la ratio decidendi del decreto impugnato (ovverosia l’inammissibilità della impugnazione per revocazione), bensì ripropongono i medesimi motivi di impugnazione che il tribunale non ha esaminato nel merito (anzi, uno dei due motivi di impugnazione per revocazione: il preteso errore di fatto sulla contestazione del credito, mentre non si fa più cenno all’ipotizzato dolo del curatore). 4.1. Non essendoci uno specifico motivo di ricorso con cui si denunci la violazione dell’art. 395 c.p.c. e, quindi, l’erroneità in diritto della decisione impugnata laddove ha dichiarato inammissibile la revocazione, i motivi riguardanti il merito di quest’ultima non possono essere utili alla parte ricorrente.

Ciò rende superfluo rilevarne, altresì, l’ulteriore profilo di inammissibilità che consiste nel confondere la ritenuta palese infondatezza della contestazionedel curatore con la mancanza di contestazione. Basti dire che il parere contrario del curatore al pagamento è già di per sé una contestazione del credito e che il giudice delegato può bensì autorizzare il pagamento al di fuori del riparto, ma non potrebbe ordinarlo a un curatore riluttante, in coerenza con quanto esplicitamente disposto nell’art. 111-bis, comma 3, legge fall. e, più in generale, con il potere di vigilanza sulla procedura, e non più di direzione, che il novellato art. 25 legge fall. attribuisce al giudice delegato.

5. Dichiarato inammissibile i l ricorso , le spese di lite relative a questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna IAD Industrie Alimentari S.r.l. in Liquidazione al pagamento, in favore del Fallimento Duebi Import-Export S.r.l., delle spese di lite che liquida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come perlegge ; ai sensi dell'art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a