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Ordinanza — n. 20928/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal where foreigner knew English, rejecting claim of missing Chinese translation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20928/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Huang Linzhu's appeal against an expulsion order translated into English. Although the applicant claimed the prefect failed to provide a Chinese translation, the court found the lower judge's reasoning valid because the applicant knew English and had signed the document. The decision was upheld as the applicant's knowledge of the translation language negated the need for a native language translation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: An expulsion order is not null for lack of translation into a known language if the foreigner knows the language of the translation or Italian, and the lower court's finding on this fact is not apparent.

Parole chiave

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expulsion order validity language translation requirement foreigner known language apparent reasoning defect Italian immigration law Cassation appeal dismissal procedural nullity diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Simili argomenti esprimono un apprezzamento di fatto in merito alla conoscenza della lingua inglese, censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n.
art. 3 d.P.R. 334/2004
394/1999, introdotto dall’art. 3 d.P.R. 334/2004, in cui era possibile procedere alla traduzione in una delle lingue veicolari.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24015/2020
Cass. 24015/2020, Cass.2018/31224, Cass.
Cass. 2018/31224
Cass. 2018/25414
24015/2020, Cass.2018/31224, Cass. 2018/25414, Cass.
Cass. 2018/17851
2018/25414, Cass. 2018/17851 e Cass.2018/11887).
Cass. 2018/11887
Cass., Sez. U., 22232/2016
Cass. 11493/2018
Cass. 2108/2012
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Testo completo

decreto di espulsione ANDREA SCALDAFERRI Presidente ALBERTO PAZZI Consigliere - Rel. PAOLA VELLA Consigliere ANNAMARIA CASADONTE Consigliere Ud. 20/05/2022 CC Cron. R.G.N. 14602/2021 LUIGI D'ORAZIO Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 14602/2021 R.G. proposto da: Huang Linzhu, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Calogero Giardina giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore -intimati – avverso l'ordinanza n. 502/2021 del Giudice di Pace di Palermo depositata il 30/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:1. Il Prefetto della Provincia di Palermo emetteva, in data 12 marzo 2021, un decreto di espulsione nei confronti di Huang Linzhu, cittadina della Repubblica popolare di Cina.

2. Il Giudice di Pace di Palermo, a seguito dell’impugnazione presentata da Huang Linzhu, rilevava che il decreto di espulsione era stato tradotto nella lingua cinese, “che la ricorrente certamente conosce”. In ogni caso tale traduzione appariva pienamente rispondente al disposto dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999, come modificato dall’art. 3 d.P.R. 334/2004, perché l’impossibilità di procedere a traduzione nella lingua conosciuta, ma non indicata, dalla persona straniera, per mancato reperimento immediato di personale idoneo alla traduzione del provvedimento, costituiva un’ipotesi tipicamente disciplinata in cui era consentito di procedere alla traduzione in una delle lingue veicolari.

3. Per la cassazione dell’ordinanza di rigetto dell’impugnazione, depositata in data 30 aprile 2021, ha proposto ricorso Huang Linzhu prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Prefetto della Provincia di Palermo e Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che:

4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998, a causa dell’omessa traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dalla cittadina straniera: il giudice di merito – in tesi - ha ritenuto, con una motivazione apodittica ed apparente, che la ricorrente conoscesse certamente la lingua inglese. La decisione impugnata, inoltre, si pone – a dire di parte ricorrente - in aperto contrasto con il disposto dell’art. 13, comma 7, d. lgs.286/1998, dato che l’autorità prefettizia non ha indicato nel corpo dell’atto di espulsione una difficoltà oggettiva e insormontabile idonea a impedire la traduzione del provvedimento in lingua cinese, unica conosciuta da Huang Linzhu.

5. Il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato. 5.1 Il giudice di merito ha ritenuto che la ricorrente conoscesse certamente la lingua inglese, nella quale l’atto di espulsione era stato tradotto. Ha aggiunto, poi, che l’impossibilità di procedere a traduzione nella lingua conosciuta (ma non indicata in ricorso) della persona straniera, per mancato reperimento immediato di personale idoneo alla traduzione del provvedimento, costituiva un’ipotesi tipicamente disciplinata dall’art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999, introdotto dall’art. 3 d.P.R. 334/2004, in cui era possibile procedere alla traduzione in una delle lingue veicolari.

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione. 5.2 L’art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998 prevede che La traduzione dell’atto così prescritta è funzionale a consentire allo straniero la compiuta tutela processuale della propria situazione giuridica soggettiva.Rispetto a questo precetto normativo occorre distinguere le questioni relative alla mancata conoscenza della lingua con cui è stato redatto il decreto di espulsione da quelle concernenti, una volta accertata la mancata conoscenza della lingua utilizzata nella redazione dell’atto, l’impossibilità di provvedere alla traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario del decreto.

In altri termini, una cosa è dire che il decreto è stato compilato in una lingua non conosciuta e comprensibile dal destinatario, un’altra è sostenere che il decreto, scritto in una lingua non comprensibile dal destinatario, è nullo per la mancata traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, stante la possibilità di provvedere in tal senso. Rispetto alla prima problematica la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il disposto dell’art. 13, comma 7, T.U.I. nel senso di ritenere che gravi sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue (cfr.

Cass. 1215/2015). È compito poi del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo. Nel caso di specie il Giudice di Pace, dopo aver sottolineato che la ricorrente certamente conosceva la lingua inglese (pag. 2), ha richiamato poi (a pag.

3) un precedente del Tribunale di Palermo al cui interno si assumeva che la tempestiva reazione alla notifica del provvedimento di espulsione dimostrava la perfetta comprensione da parte del destinatario dell’atto del suo contenuto ed ha osservato, infine, che la ricorrente aveva sottoscritto il decreto di espulsione, “confermando in tal modo esplicitamente di conoscere la lingua inglese” (pag. 4). Simili argomenti esprimono un apprezzamento di fatto in merito alla conoscenza della lingua inglese, censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel cui ambito non può essere ricondotto il mero dissenso, manifestato con il mezzo in esame, rispetto alle convinzioni espresse dal giudice di merito.

In proposito occorre ribadire il principio secondo cui la nullità del decreto di espulsione - ravvisabile, in linea di principio, per l'omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato o in quella veicolare - non sussiste quando lo straniero conosca la lingua italiana o quella in cui il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24015/2020, Cass.2018/31224, Cass. 2018/25414, Cass. 2018/17851 e Cass.2018/11887).

È opportuno precisare, infine, che gli argomenti difensivi concernen ti la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’espellenda risultano irrilevanti, poiché l’accertamento compiuto dal Giudice di pace ha riguardato l’idioma inglese, in cui il decreto di espulsione era stato tradotto, e non si è esteso alla lingua italiana. 5.2 Non è poi possibile ritenere che la motivazione offerta a questo proposito abbia carattere apparente. Infatti, la motivazione assume carattere solo apparente, e la statuizione è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016). Nel caso di specie, l’affermazione iniziale di certa conoscenza della lingua inglese è stata accompagnata dall’indicazione delle ragioni su cui una simile convinzione si fondava, costituite dalla tempestiva reazione giudiziale al provvedimento emesso e dall’avvenuta sottoscrizione del decreto di espulsione a conferma di tale abilità linguistica. Va perciò escluso che la motivazione assumesse un carattere apparente, in presenza di argomenti capaci di rappresentare compiutamente l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione. 5.3 Ne discende l’inammissibilità delle censure mosse alla seconda ratiofondante la decisione impugnata.

Invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass.2108/2012).

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa