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Ordinanza — n. 20885/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses foreign citizen's appeal due to procedural delay exceeding six-month deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20885/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed significantly beyond the six-month statutory deadline. Although the appellant attributed the delay to their lawyer's error, the court noted that no request for remission of terms was made. Consequently, the appeal was rejected as time-barred under Italian civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal filed beyond the six-month term prescribed by law is time-barred and inadmissible unless a request for remission of terms is granted.

Parole chiave

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procedural delay time bar foreign citizen civil procedure statutory deadline ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo grave deficienza del procedimento all'estero eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, co.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14835/2021 R.G. proposto da : Oseta OKOJIE, elettivamente domiciliato in Vicenza, via Napoli n. 4, presso lo studio dell’avvocato Massimo Rizzato, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso, -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, -intimato – avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2929/2019 depositata il12. 7. 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.6.2022dal Consigliere Andrea Z uliani; rilevato che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello di cui all’art.327 c.p.c.; rilevato che la tardività dell’impugnazione è dichiarata nello stesso ricorso ed è espressamente attribuita a un errore del difensore, sicché nessun rilievo può avere l’ulteriore considerazione sull’impossibilità di pretendere «dal cittadino straniero una diligenza superiore a quella dell’uomo medio ovvero la conoscenza della legge processuale italiana e dei relativi modi di impugnazione», fermo restando che non viene formulata una richiesta di rimessione in termini; considerato che la tardività comporta la «decadenza dall’impugnazione», con conseguente inammissibilità del ricorso; ritenuto che non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di costituzione con controricorso della parte intimata;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,