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Ordinanza — n. 20756/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed due to failure to account for reduced holiday suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20756/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline had expired. The appellant argued for a longer filing period, but the Court applied the reduced holiday suspension term of 31 days effective from 2015. Consequently, the one-year limit expired on July 26, 2016, rendering the September 2016 filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327, 1° co. cod. proc. civ.; Art. 16, 1° co. del dec. leg. n. 132/2014: The reduction of the holiday suspension period from 46 to 31 days applies immediately to all appeals, meaning a late filing is inadmissible if the shortened period has already elapsed.

Parole chiave

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untimely appeal holiday suspension period statutory deadline procedural inadmissibility transitional application ripristino delle prestazioni d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio prestazioni per lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 327, 1° co. cod. proc. civ.
Si applica, perciò, ratíone temporis, il disposto dell'art. 327, 1° co., cod.
Art. 16, 1° co. del dec. leg. n. 132/2014
- la modifica di cui all'art. 16, 1° co., del dec.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l.
Art. 13, 1° co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, 1° co.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 6.10.2015, n. 19969
Cass. (ord.) 6.10.2015, n. 19969, secondo cui, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art.
Cass. (ord.) 11.5.2017, n. 11758
Cass. (ord.) 11.5.2017, n. 11758, secondo cui, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine "lungo" di impugnazione, ex art.
Cass. (ord.) 6.9.2017, n. 20866
Cass. (ord.) 6.9.2017, n. 20866, secondo cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art.
Cass. (ord.) 31.12.2020, n. 30053
132/2014, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione del principio "tempus regit actum"; Cass. (ord.) 31.12.2020, n. 30053).
Cass. 23.6.2021, n. 17949
in tal senso Cass. 23.6.2021, n. 17949).
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Testo completo

eguente ORDINANZA J c sul ricorso n. 20791 - 2016 R.G. proposto da: CENTRO FLEGREO s.r.l. - p.i.v.a. 05680700639 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore dall'avvocato Arturo Testa ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell'avvocato Pierluigi Rizzo. RICORRENTE contro A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO - p.i.v.a. 06328131211 - in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 2919 - 5.5/25.6.2015 della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO C-J 1. Con decreto n. 3296/2006 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla "A.S.L. Napoli 1 Centro" il pagamento al ricorrente, "Centro Flegreo" s.r.l., della somma di euro 415.933,22, a titolo di differenze tra i compensi erogati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/1978 eseguite negli anni 2001 - 2004 ed i maggiori compensi da erogare in virtù degli adeguamenti tariffari in ragione degli incrementi i.s.t.a.t. derivanti dalla contrattazione collettiva.

2. L' "A.S.L. Napoli 1 Centro" proponeva opposizione. Deduceva, tra l'altro, che la Regione Campania, con delibera n. 6757/1996, aveva previsto la rideterminazione annuale delle tariffe e nondimeno negli anni successivi non era stato adottato alcun provvedimento di rideterminazione tariffaria né era stato previsto un meccanismo automatico di adeguamento tariffario. Instava per la revoca dell'ingiunzione.

3. Si costituiva il "Centro Flegreo" s.r.l. Invocava il rigetto dell'opposizione.

4. Con sentenza n. 12784/2008 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione.

5. Proponeva appello l' "A.S.L. Napoli 1 Centro". Resisteva il "Centro Flegreo" s.r.l.

6. Con sentenza n. 2919/2015 la Corte di Napoli accoglieva il gravame, revocava l'ingiunzione e condannava l'appellato alle spese del doppio grado.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il "Centro Flegreo" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione. L' "A.S.L. Napoli 1 Centro" non ha svolto difese.

8. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.m. del 15.4.1994, della D.G.R.C. n. 6757/1996, della D.G.R.C. n. 3094/2000, l'omessa pronuncia su fatto decisivo..0.

9. Il ricorso è inammissibile, siccome tardivamente proposto.

10. L'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto nel 2006. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata notificata il 14.7.2006. Si applica, perciò, ratíone temporis, il disposto dell'art. 327, 1° co., cod. proc. civ. antecedente alla modifica introdotta a far data dal 4.7.2009 dall'art. 46, 17° co., della legge n. 69 del 18.6.2009 (cfr. Cass. (ord.) 6.10.2015, n. 19969, secondo cui, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. cív., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, 1° co., della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio;

Cass. (ord.) 6.10.2016, n. 20102; Cass. (ord.) 1.12.2021, n. 37750). Il termine "lungo" per proporre ricorso a questa Corte di legittimità avverso la sentenza n. 2919/2015 della Corte di Napoli era, quindi, pari, a decorrere dalla pubblicazione della stessa sentenza, ad un anno.

11. La sentenza di seconde cure è stata depositata in data 25.6.2015. Conseguentemente il termine "lungo", considerato pur il periodo di sospensione "feriale", pari a trentuno giorni, è venuto a scadere martedì 26 luglio 2016 (cfr. Cass. (ord.) 11.5.2017, n. 11758, secondo cui, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine "lungo" di impugnazione, ex art. 327, 1° co., cod. proc. civ. - la modifica di cui all'art. 16, 1° co., del dec. leg. n. 132/2014, che, sostituendo l'art. 1 della legge n. 742/1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'i al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza; cfr.

Cass. (ord.) 6.9.2017, n. 20866, secondo cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, 1° co., del dec. leg. n. 132/2014, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione del principio "tempus regit actum"; Cass. (ord.) 31.12.2020, n. 30053). Viceversa, il ricorso per cassazione è stato notificato all' "A.S.L. Napoli 1 Centro" in data 9 settembre 2016, allorché il termine "lungo" era già decorso.

12. Si ribadisce che l'impugnata sentenza è stata depositata il 25.6.2015. Cosicché si perviene al risultato dell'inammissibilità del ricorso pur a seguire l'indirizzo secondo cui la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, 1° co., del dec. leg. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 10 gennaio 2015 (cfr. in tal senso Cass. 23.6.2021, n. 17949).

13. L' "A.S.L. Napoli 1 Centro" non ha svolto difese; pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.

14. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, "Centro Flegreo" s.r.I., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso ín Roma nella camera di consiglio