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Ordinanza — n. 20746/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows hospital to sue ASL in ordinary court for tariff differences, rejecting administrative jurisdiction claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20746/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned the Bari Court of Appeal's dismissal, ruling that the ordinary court had jurisdiction over the dispute. The hospital argued the ASL failed to set spending caps, while the ASL claimed the matter required administrative review of discretionary powers. The court held that the lawsuit merely sought payment for services exceeding statutory limits, constituting a private claim rather than a challenge to administrative authority.

Regesto Legislator

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Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010; In disputes regarding healthcare services under accreditation, a claim for payment exceeding spending limits falls under ordinary court jurisdiction as it involves verifying a monetary obligation without reviewing the legality of administrative discretion.

Parole chiave

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ordinary court jurisdiction healthcare accreditation spending caps tariff differences administrative discretion private claim public administration contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010
"tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
Art. 24 Cost.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'ASL ricorrente censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c.
183 commi 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.
art. 37 c.p
Con il secondo motivo di ricorso principale, la società ricorrente prospetta la violazione dell'art. 37 c.p.c.
art. 107 Cost
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, l'ASL ricorrente lamenta la violazione dell'art. 107 Cost.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'ASL ricorrente censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 26200/19
Cass. sez. un. n. 28043/18
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 16630/2016 proposto da: Casa di Cura prof. Brodetti Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Pietralata n.320-d, presso lo studio dell'avvocato Mazza Ricci Gigliola, rappresentata e difesa dall'avvocato Caso Pasquale, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché contro zo22 ASL FG - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n.251, presso lo studio dell'avvocato Saracino Maria, rappresentata e difesa dall'avvocato Bortone Giuseppina Norma, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2061/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

R.G. 16630/16 Rilevato che: Il tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione proposta dalla ASL FG/3 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della Casa di cura prof. Brodetti per la somma di C 593.825,01, quale differenza tra l'importo da essa fatturato per le prestazioni ospedaliere rese nel 1999 e nel 2000 (in quanto struttura sanitaria accreditata) e l'importo - liquidato in applicazione del meccanismo di regressione tariffaria - ad essa corrisposto per tali prestazioni. 9.V4iY A sostegno delle proprie ragioni, l'ASL kva dedotto che le pretese di controparte erano state definite con transazione a seguito della quale il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente a tre giudizi intrapresi dalla Casa di cura Brodetti per prestazioni ospedaliere in favore dell'ASL FG/3, mentre quest'ultima J aveva in via subordinata spiegato domanda di ingiustificato arricchimento.

Avverso la sentenza del tribunale, la Casa di Cura proponeva appello che, per quanto d'interesse nella presente sede, veniva respinto per difetto di giurisdizione del giudice adito, avendo l'appellante contestato il meccanismo di regressione tariffaria perché l'autorità amministrativa non aveva determinato, nel periodo oggetto di controversia, i tetti di spesa per branca e per singola struttura e in tal modo - ad avviso della Corte distrettuale - aveva proposto una domanda che non richiedeva solo il pagamento di differenze tariffarie, ma richiedeva un sindacato sulle delibere sottostanti e, quindi, sull'attività discrezionale della P.A. relativa alla determinazione in materia sanitaria dei tetti di spesa, riservato alla cognizione del giudice amministrativo.

La Casa di cura Prof. Brodetti spa ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte pugliese, affidando l'impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso l'ASL FG (medio tempore subentrata all'ASL FG/3) e ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 183 commi 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non aver il giudice di secondo grado consentito la instaurazione del contraddittorio, sulla questione rilevata d'ufficio del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo di ricorso principale, la società ricorrente prospetta la violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 7 della legge n. 205/2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello di Bari erroneamente ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, l'ASL ricorrente lamenta la violazione dell'art. 107 Cost. e 37 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato nel merito della controversia, ritenendo che le motivazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado non fossero corrette, pur a fronte del riconosciuto difetto di giurisdizione.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l'ASL ricorrente censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto insussistente il giudicato esterno rilevato dal giudice di prime cure, in assenza di censure sul punto. Il primo e secondo motivo di ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati. Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. "tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio"(Cass. sez. un. nn. n. 26200/19, 28043/18).

Nella presente vicenda, l'oggetto del giudizio non contempla il sindacato sul potere autoritativo e discrezionale della PA, ma unicamente la verifica dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, quale pretesa del privato su un piano paritetico con la pubblica amministrazione, senza nessun controllo della legittimità dell'esercizio del potere; va precisato, che in riferimento al profilo della giurisdizione non si è formato nessun giudicato implicito perché la sentenza di primo grado si è risolta in una pronuncia in rito, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. In accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito l'incidentale, la sentenza va cassata perché sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la causa va rinviata al tribunale di Foggia, per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbe il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Foggia, in diversa composizione. Cos