Ordinanza — n. 20652/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA21 ORDINANZA sul ricorso 7813/2021 proposto da: Gedi Abtidon Hassan, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell'avvocato Ferrara Alessandro che lo rappresenta e difende unitamente unitamente agli avvocati Del Grosso Cecilia e Romano Giovanni -ricorrente - contro Prefetto di Benevento e Ministero dell' interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato - controricorrenti - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di CASERTA, depositata il 25/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 da FALABELLA MASSIMO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20652/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Col secondo mezzo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 4 bis, nonché Sez. I - RG 7813/2021 camera di consiglio 18.1.2022 2 dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 2, 3, e 117 Cost., con riferimento all'art. 8 CEDU. Si lamenta che l'impugnata decisione abbia trascurato di considerare il profilo relativo alla dedotta e provata dimensione sociale, lavorativa, culturale ed affettiva nel paese di accoglienza dell'odierno istante; ci si duole che il Giudice di pace di Benevento non abbia verificato e accertato l'inidoneità dell'intimata espulsione a comprimere un diritto fondamentale dell'uomo sulla base dei nuovi criteri elaborati, sul punto, dalla Corte EDU. 2.
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21 ORDINANZA sul ricorso 7813/2021 proposto da: Gedi Abtidon Hassan, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell'avvocato Ferrara Alessandro che lo rappresenta e difende unitamente unitamente agli avvocati Del Grosso Cecilia e Romano Giovanni -ricorrente - contro Prefetto di Benevento e Ministero dell' interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato - controricorrenti - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di CASERTA, depositata il 25/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 da FALABELLA MASSIMO.
Sez. I- RG 7813/2021 camera di consiglio 18.1.2022 FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Benevento ha rigettato il ricorso proposto da Gedi Abtidon Hassan avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti 1'8 febbraio 2021 dal Prefetto della provincia di Benevento. Tale decreto, come si legge nel provvedimento impugnato, si basa sulla pericolosità sociale del richiedente, condannato a 16 anni, poi ridotti a 12, per gravi reati, tra cui sequestro di persona, detenzione e porto abusivo di armi da guerra, pirateria, attacco armato, abbordaggio di natante, sequestro dell'equipaggio con violenza e danneggiamento: reati correlati ai fatti di cronaca relativi all'assalto, al largo della costa somala, alla motonave Montecristo, battente bandiera italiana. 2.
— Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Si difendono, con un unico controricorso il Prefetto della Provincia di Benevento e il Ministero dell'interno. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 3 I. n. 241/1990. L'ordinanza impugnata è censurata per aver ritenuto legittimo il decreto di espulsione nonostante l'assoluta carenza di istruttoria in merito all'accertamento della presunta pericolosità sociale dell'odierno ricorrente; in particolare, il Giudice di pace avrebbe mancato di considerare gli elementi prospettati dall'istante con riferimento al proficuo percorso di integrazione sociale, lavorativa, culturale ed affettiva nel paese di accoglienza.
Col secondo mezzo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 4 bis, nonché Sez. I - RG 7813/2021 camera di consiglio 18.1.2022 2 dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 2, 3, e 117 Cost., con riferimento all'art. 8 CEDU. Si lamenta che l'impugnata decisione abbia trascurato di considerare il profilo relativo alla dedotta e provata dimensione sociale, lavorativa, culturale ed affettiva nel paese di accoglienza dell'odierno istante; ci si duole che il Giudice di pace di Benevento non abbia verificato e accertato l'inidoneità dell'intimata espulsione a comprimere un diritto fondamentale dell'uomo sulla base dei nuovi criteri elaborati, sul punto, dalla Corte EDU. 2.
— In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. 3. — Il giudizio va dunque dichiarato estinto. 4. — Va disposta ex art. 391, comma 3, c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consi