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Ordinanza — n. 20650/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to renew notification of the cassation petition as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20650/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to renew the notification of the petition as ordered by an interlocutory ordinance. The applicant argued that the detention order was null due to lack of reasoning and violated human rights, but the Court focused solely on the procedural defect. Consequently, the Court ruled that the failure to comply with the notification renewal requirement, mandated by Article 291 of the Code of Civil Procedure, renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater, DPR n. 115/2002: Failure to renew notification of a cassation appeal as ordered by the Court results in the inadmissibility of the petition.

Parole chiave

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cassation appeal notification renewal inadmissibility Code of Civil Procedure detention order procedural defect interlocutory ordinance proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
Ora, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo (Cass.
Art. 13 comma 1 quater, DPR n. 115/2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, I n. 228/2012
14742; Cass. 14 gennaio 2008, n.
art. 291 c.p
Ora, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 maggio 2019, n. 14742
per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass.
Cass. 14 gennaio 2008, n. 625
14742; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625).
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Testo completo

020 ORDINANZA sul ricorso 10503/2020 proposto da: Okoduwa Happy, rappresentato dall'avv. Claudio Defilippi, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 da FALABELLA MASSIMO. FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento di proroga del trattenimento presso il Centro di identificazione e di espulsione di Sez.

I- RG 10503/2020 camera di consiglio 18.1.2022 1 Brindisi emesso, in danno di Okoduwa Happy, dal Giudice di pace di quella stessa città in data 2 marzo 2020. 2. — Il ricorso si fonda su tre motivi. L'Amministrazione non ha rassegnato difese RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, e 19, comma 2, lett. c), oltre che dell'art. 15 dir. 2008/115/CE. Viene dedotto che il provvedimento di proroga del trattenimento risulterebbe essere nullo per difetto di motivazione: non sarebbe dato di conoscere, infatti, i presupposti legittimanti l'adozione della misura.

Il secondo mezzo oppone la violazione dell'art. 5.1 CEDU. Si assume che il trattenimento del ricorrente importerebbe la soggezione del medesimo a trattamenti disumani e degradanti, non giustificati neppure in ragione dell'eccezionalità di una situazione migratoria. Col terzo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6.3 CEDU. Il ricorrente si duole che il provvedimento di proroga non sia stato preceduto dalla propria audizione e che il suo difensore di fiducia non sia stato avvisato della fissazione dell'udienza camerale tenutasi presso il Centro di identificazione e di espulsione. 2.

— Il ricorrente non ha dato esecuzione al rinnovo della notifica del ricorso disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 12317 del 2021. Ora, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625). Sez. I- RG 10503/2020 camera di consiglio 18.1.2022 2 Va dunque dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione. 3.

— Nulla deve ovviamente statuirsi in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell