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Decreto — n. 20568/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 20568/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved Allianz SPA, the appellant, and Progress Assicurazioni SPA, the appellee, where the appellant voluntarily relinquished their procedural rights. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal satisfies the requisite conditions for extinguishing the proceedings, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the underlying dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinguishment of proceedings appellant's renunciation Italian Civil Procedure condono delle spese procedurali anticipo delle spese assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19804/2017 R.G. proposto da : ALLIANZ SPA Rappresentata e difesa dall’avv. Michele Clemente, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 17/A è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro PROGRESS ASSICURAZIONI SPA IN LCA, e per essa Apollo Delos ItalyS.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giusepper Bernardi -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 24/06/2022 Il